RICETTIZIE, CHIESE. - Recepttizie furono dette quelle chiese, nelle quali un tempo potevano essere recepiti, ossia ammessi al governo e alla parte-
cipazione dei relativi frutti di massa comune, solo coloro che erano originari del luogo, in cui sorgevano tali chiese. Partecipanti furono perciò deuti i recepti e partecipazione il relativo diritto di percepire la quota parte dei frutti di massa.
Le r. furono anche denominate patrimoniali (in quanto non potevano essere recepti se non gli originari a patria, nella quale sorgevano dette chiese), matrici (nel senso che tali chiese venivano considerate come madri e i suoi partecipanti come figli patrimoniali), consorziali, comunali o comunitarie (giacché i partecipanti formavano un consorzio e avevano un origine comuni diritti e doveri). Poiché tutti gli originari del luogo potevano per sé essere recepti nella chiesa di quel luogo, le r. in origine furono immateriali; in seguito però fu fissato un numerus clausus nella misura di un partecipante per ogni mille abitanti. Curate sono dette le r. aventi cura d'anime esercitata attualiter e in solitudo prima da tutti i partecipanti, poi per turum, infine attualiter da un vicario curato e habitualiter dal collegio dei partecipanti; vi sono pure r. non curate. La r. è unica persona morale collegiale, giacché le dignità in essa esistenti erano puramente nominali o tenues, quasi honores tantum, senza erezione in titolo; e perciò la r. si distingue essenzialmente sia dai Capitoli cattedrali e collegiali che dalla parrocchia.
Incerte è l'origine delle r. Esclusa una diretta derivazione storico-giuridica sia dall'antico presbyterium e dalla paroecia, sia dall'Eigentliche (ecclesia propria) e dal giustoriano, si può con solida probabilità ritenere che in Italia la r. sia sorta sullo stampo delle antiche corporazioni al tempo dei Comuni e si sia sviluppata poi prevalentemente nel Regno delle Due Sicilie per l'influsso della dominazione spagnola, essendo state le chiese patrimoniali assai diffuse anche in Spagna. Con la venuta di B. Tanucci alla Corte di Napoli le r. subirono indebite ingerenze da parte dell'autorità civile, auspice il giureconsulto napoletano sac. Diego Gatta, che tentò una ricostruzione storico-giuridica delle r. in senso giurisdizionale. Ma dopo il Concordato di Terracina (16 febbr. 1818) la situazione giuridica della r. fu riveduta a norma delle leggi canoniche con il breve Impresa (13 ag. 1819) integrato da «Istruzioni e dilucidazioni per la formazione dei piani» e da uno «Statuto modello» delle r.
La legge 15 ag. 1867, n. 384 art. 2 soppresse le r. i cui beni vennero incamerati, salvo solo, per quelle curate, un unico beneficio, cui veniva attribuita come dote una quota, detta curata, stralciata dalla massa dei beni della r. e spettante al vicario curato, mentre agli altri partecipanti veniva assegnata una pensione vitalizia: alla morte dell'ultimo pensionista i beni delle r. dovevano passare ai Comuni, che però avrebbero dovuto assegnare una dotazione per la manutenzione e per l'officiatura della c. r. e costituire il supplemento di congrua al parroco della stessa r. In seguito, per soddisfare le aspettative dei Comuni, si stabilì a loro favore, con la legge 4 giugno 1890 n. 191, l'anticipata consegna delle rendite delle soppresse r., senza attendere la morte dell'ultimo pensionista.
La S. Sede, che non poteva approvare l'illegittima soppressione delle r., regolò i nuovi rapporti economici creatisi tra vicario curato e partecipanti pensionisti con il decreto Ad dirimendas (22 febbr. 1876). Il CIC non ha trattato esplicitamente delle r., che canonicamente e de iure devono ritenersi ancora esistenti, anche se non sempre e de facto funzionano regolarmente. Quanto alla loro regolamentazione, la S. Congr. del Concilio ha dichiarato ancora efficace il breve Impresa, salvo CIC prae-scriptionibus, si et in quantum eidem Brevi derogaverint (Mephien. et Rapollen. Circa Breve: Impensa. 17 Mai 1919). Neanche il Concordato Lateranense si occupò delle r., sebbene nel progetto Gentili (1925) per la riforma della legislazione ecclesiastica fosse stata proposta la restituzione alle r. dei beni già appresi dai Comuni in forza delle leggi eversive.
La sistemazione sia giuridica che pratica, tanto canonica che civile, delle r. rimane uno dei problemi più gravi da risolvere nel Mezzogiorno d'Italia.