RIMOZIONE. - In senso generico indica l'allontanamento autoritativo di alcuno da un ufficio o beneficio; in senso stretto la r. è propria dei parroci, siano essi inamovibili che amovibili (v. AMOVIBILITÀ; INAMOVIBILITÀ).
Il CIC prescrive che per rimuovere un parroco inamovibile si richiede una di quelle cause che, prescindendo dalla colpevolezza o meno, rendono il ministero parrocchiale o inefficace o, addirittura, nocivo al bene delle anime (can. 2147 § 1). Le principali di queste cause sono le seguenti: una permanente infermità di mente o di corpo per cui non sia più fisicamente idoneo, neanche con l'aiuto di un vicario adiutore, ad ottemperare agli obblighi del ministero; l'odiosità dei fedeli di cui è oggetto, anche se sorta senza sua colpa; la perdita della stima da parte dei suoi parrocchiani, causata per qualsiasi motivo, anche se per cattiva condotta dei suoi familiari; l'eventualità che un delitto occulto commesso dal parroco possa essere reso di pubblica ragione, con la conseguenza di suscitare uno scandalo in mezzo ai fedeli; infine la cattiva amministrazione dei beni temporali della parrocchia (decreto Maxima Cura della S. Congr. Concistoriale del 20 ag. 1910, in AAS, 2 [1910], p. 936 sgg.).
Accertata l'esistenza di una di queste cause, l'Ordinario, ascoltato il parere di due esaminatori, inviterà il parroco, in scritto o a voce, a rinunziare alla parrocchia entro un tempo determinato. Nell'invitarlo alla rinunzia, l'Ordinario, sotto pena di nullità, dovrà manifestargli i motivi per i quali si è visto spinto a prendere quel provvedimento (can. 2148). Il parroco può, accettando di fare la rinunzia, opporre delle condizioni, che però devono essere accettate dal vescovo per avere vigore (can. 2159).
Se il parroco lo ritiene opportuno, può anche dimostrare con testimonianze che la causa addotta dall'Ordinario non risponde a verità (can. 2151), ma se l'Ordinario non ritiene fondate le deduzioni del parroco, ascoltato il parere dei due esaminatori, emetterà il decreto di (can. 2149, 2152). Contro tale decreto, il parroco ha il diritto di ricorrere allo stesso Ordinario e questi non può confermare il decreto, se prima non avrà vagliato attentamente le nuove ragioni addotte dal parroco e ascoltato il parere di due parroci consultori (can. 2153).
Da un decreto definitivo di r. si dà come unico il ricorso alla S. Sede, pendente il quale l'Ordinario non può conferire il beneficio (can. 2146). Per la r. dei parroci amovibili, la procedura è più semplice, ma si richiede sempre la giusta causa (can. 2149, 2158, 2159-61).
Ai parroci rimossi, secondo il caso, può essere assegnato o un altro beneficio o una pensione. A pari condizione è da favorirsi maggiormente chi rinuncia che chi viene rimosso (can. 2154). Dopo il decreto definitivo di r. il parroco ha l'obbligo di lasciare libera la casa parrocchiale, eccetto il caso di infermità, e di rimettere tutto al nuovo parroco (can. 2156). Di per sé gli è imposto dal diritto comune di lasciare la parrocchia, ma l'Ordinario lo può comandare espressamente.