Enciclopedia Cattolica vol. I, 1948 Diritto canonico e civile Questioni particolari

AMMONIZIONE

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AMMONIZIONE (lat. monitio). - Parola usata in diritto canonico per designare l'atto più o meno solenne col quale il superiore ecclesiastico richiama taluno all'osservanza dei suoi doveri.

Tralasciando di occuparci della a. cosiddetta paterna (che si riduce, in sostanza, ad una mera esortazione, priva di carattere strettamente giuridico) e considerando la monitio canonica vera e propria, noteremo che questa ricorre in varie circostanze, con finalità e con effetti diversi.

1. Nel sistema delle censure o pene medicinali (v. CENSURA), la monitio rappresenta una condizione indispensabile al verificarsi della contumacia (v.) e, quindi, alla applicazione della pena (CIC, can. 2233, § 2). Essa consiste nella formale intimazione di obbedire al comando della legge o del superiore e nella contemporanea comminatoria di censura per il caso di mancata obbedienza. Gli autori distinguono la monitio ab homine dalla monitio a iure. Si ha la prima quando, non essendo la censura espressamente preveduta dalla legge o dal precetto penale, o essendo preveduta soltanto come pena ferendae sententiae, il superiore o il giudice ne minaccia l'applicazione a carico del reo, ove questi non desista dal suo comportamento antigiuridico o non ripari le conseguenze del commesso delitto. A differenza del diritto delle decretali, che esigeva di regola tre a. da eseguirsi ad intervalli di alcuni giorni (cf. c. 9, de sententia excommunicationis, suspensionis et interdicti, V, 11, in VI), il vigente CIC ne prescrive una sola, lasciando al prudente arbitrio del giudice o del superiore di stabilire, a seconda dei casi, un ragionevole termine «ad resipiscendum».

Si ha la monitio a iure ogni qual volta una censura latae sententiae sia esplicitamente comminata dalla legge o dal precetto penale. Basta, in questo caso, la semplice trasgressione della legge o del precetto a far incorrere il reo nella censura, perché, come suol dirsi, «lex interpellat pro homine».

2. L'a. è talora richiesta anche per potersi far luogo alla irrogazione di una pena vendicativa.

Così, ad es., nei riguardi degli apostati, degli eretici e degli scismatici, il Codice dispone che siano privati del beneficio, dell'ufficio, e della pensione di cui eventualmente godano, e che soggiacciano inoltre alla dichiarazione d'infamia, soltanto se, debitamente ammoniti, non abbiano dato segni di resipiscenza; ove poi il colpevole sia un chierico, prima di infliggerli la pena della deposizione dovrà procedersi ad una duplice monitio (can. 2314, § 1, n. 2). Disposizioni analoghe si rinvengono nel cann. 2315 (sospetto di eresia), 2340 (perseveranza del chierico nella censura della sospensione), 2379 (violazione dell'obbligo di portare l'abito ecclesiastico), 2394, n. 2 (arbitraria occupazione d'ufficio), ecc.

3. La monitio canonica costituisce inoltre una formalità necessaria all'esecuzione di quei procedimenti disciplinari che, regolati in passato dal decreto Maxima cura della S. Congr. concistoriale in data 20 ag. 1910, trovano oggi la loro sistemazione nella parte terza del libro IV del Codice, sotto il titolo De modo procedendi in nonnullis expedendis negotiis vel sanctionibus poenalibus applicandis. Essa è particolarmente prescritta come primo atto di procedura quando si tratti di prendere provvedimenti contro il beneficiario che non ottemperi all'obbligo della residenza (can. 2158), contro il chierico sospetto di condotta immorale (can. 2176) e contro il parroco negligente nell'adempimento del suo ufficio (can. 2182).

Nel giudizio per dimissione dei religiosi (can. 649 sgg.) sono prescritte sotto pena di improcedibilità due distinte a., da eseguirsi a cura dell'immediato superiore maggiore o di un suo delegato. Tra la prima e la seconda, quando venga imputata al religioso la commissione di un delitto continuato o permanente, deve intercedere l'intervallo di almeno tre giorni; e dopo la seconda, occorre in ogni caso lasciar passare almeno sei giorni perché si possa procedere alla istruzione del processo.

4. L'a. può infine rivestire il carattere di rimedio penale (v.), ossia di misura diretta a prevenire piuttosto che a reprimere il delitto. Come tale, viene inflitta dall'ordinario o da un suo delegato a carico di chi si trovi in prossima occasione di delinquere o di chi possa fondatamente sospettarsi autore di un reato (can. 2307). Se entro congruo termine l'ammonito non mostra di accettare il richiamo del superiore o non rimuove in qualche modo il sospetto caduto su di lui, l'a. può essere ripetuta (can. 2309, § 6); e ad essa può far seguito un formale precetto, munito di sanzione per il caso di inadempienza (can. 2310).

5. Alla intimazione della monitio si procede di regola: a) o verbalmente, davanti al cancelliere o ad altro ufficiale della curia, ovvero alla presenza di due testimoni; b) o per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (can. 2143, § 1; can. 2308, § 2). In entrambi i casi, deve conservarsi negli atti un documento autentico da cui consti dell'avvenuta a. (can. 2143, § 2). Quando viene usata come rimedio penale, la monitio può eseguirsi anche in forma segreta (can. 2309, § 1), purché ne rimanga traccia nell'archivio segreto della curia (can. 2309, § 5).

6. Nel diritto italiano, l'a. è un provvedimento di polizia (artt. 164-176 del Testo Unico delle leggi di P.S., 18 giugno 1931), che colpisce gli oziosi, i vagabondi, le persone socialmente pericolose e i diffamati per delitti, e che limita più o meno notevolmente, a seconda dei casi, la libertà di chi vi è soggetto.

Bibliografia6 opere
BIBL.: R. L. Burtseil, Admonitions, in The Cath. Encicl., I, pp. 144-45; F. Boriero, Manuale teorico-pratico per processo canonico penale e disciplinare, Padova 1909; J. Noval, De modo procedendi in nonnullis expedendis negotiis vel sanctionibus poenalibus applicandis, Torino 1932; M. Conte a Coronata, Pone e sanzioni canoniche estragiudiziali, Torino 1935; F. X. Werner, Vidal, Ius canonicum, VII, pp. 248-50, 399-401; F. Roberti, De delictis et poenis, I, 11, Roma 1938, p. 323 sgg.

Ferruccio Liuzzi

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Testo originale: Enciclopedia Cattolica, vol. I (1948), coll. 1090–1091.

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Liuzzi, Ferruccio. “Ammonizione (Lat. Monitio).” In Enciclopedia Cattolica, vol. I, coll. 1090–1091. Città del Vaticano: Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1948. https://azioneromana.com/it/article/ammonizione-lat-monitio.

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Liuzzi, Ferruccio. “Ammonizione (Lat. Monitio).” Enciclopedia Cattolica, vol. I, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1948, coll. 1090–1091. Azione Romana, https://azioneromana.com/it/article/ammonizione-lat-monitio.

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