PARROCO. - È un sacerdote o una persona morale a cui parrocchia (v.) con la cura delle anime, da esercitarsi subordinatamente all'autorità dell'Ordinario del luogo (can. 451, 1). Sotto questa denominazione quasi parroci (v.) che presiedono alle quasi parrocchie e i vicari parrocchiali muniti di piena potestà parrocchiale, i quali, siano vicari attuali (can. 471), vicari economici (can. 472), vicari sostituti (can. 474) o vicari coadiutori (can. 475), nei diritti e negli obblighi sono equiparati ai p. I cappellani militari debbono osservare particolari disposizioni della S. Sede (can. 451, 3).
I. ORIGINE
Per quanto riguarda l'etimologia alcuni autori ritengono la derivazione dal greco παροχος, che era il prefetto delle stazioni; altri da παροχος (somministrare), nel senso che i sacerdoti avrebbero avuto l'incarico di annunziare la parola di Dio al popolo e di amministrare i Sacramenti; più giustamente altri fanno derivare il nome da παροχος (abitare), donde παροχος (territorio episcopale), da cui παροχος (abitare), cioè il sacerdote che abita insieme con il popolo. La sua istituzione rimonta al sec. IV e precisamente al Concilio di Arles (a. 314, can. 21) in cui si fa menzione del clero rurale. Nel sec. VII i sacerdoti preposti alle parrocchie rurali venivano denominati arricchiti; nel sec. IX i pastori, rettori e plebani. Nelle fonti raramente si trova il nome di p.; solo dopo il Concilio Tridentino questo appellativo divenne comune.L'ufficio parrocchiale è di istituzione ecclesiastica. Una pretesa origine di diritto divino fu voluta sostenere in Francia durante le contese giansenistiche, e quindi in Italia, particolarmente in occasione del Sinodo di Pistoia; ma non trova alcun fondamento nella Scrittura e nella tradizione divino-ecclesiastica. Del resto le origini storiche della parrocchia stanno a provare il contrario. I diritti parrocchiali dipendono quindi unicamente dalle disposizioni del diritto canonico.
II. NATURA
Il p. coadiuva il vescovo nel senso di condurre alla salvezza eterna le persone dei singoli fedeli, ai quali la cura diretta del vescovo non potrebbe comunemente giungere. La sua mansione è un vero e proprio ufficio ecclesiastico: egli riceve la parrocchia stabilmente e come in proprietà, ne diventa il vero titolare e a nome proprio ed in modo stabile esercita l'ufficio; la sua rimozione non può avvenire che per una giusta e grave causa, contemplata dal diritto. Oggetto primario di tale ufficio è la cura delle anime, che si esplica specialmente con l'esposizione delle verità della fede, secondo la capacità dei fedeli, in modo che siano premuniti in ogni età da errori. Conseguenza necessaria dell'insegnamento è l'amministrazione dei Sacramenti che donano e conservano la grazia di Dio nei fedeli.Il retto andamento di tali funzioni richiede l'unità di direzione; perciò il CIC stabilisce che in ogni parrocchia sia un unico p. (can. 460). Invalidamente vengono conferite due parrocchie ad un solo p., perché i due uffici sono incompatibili (can. 156), eccetto il caso che siano unite aequo principiari; né più p. possono avere cumulativamente gli stessi sudditi e lo stesso ministero: norme che regolano non solo le parrocchie che si dovranno erigere, ma anche quelle già erette (Commissione per l'interpretazione, 14 luglio 1922; AAS, 14 [1922], p. 527). È eccettuato il caso in cui il p. abbia una parrocchia in titolo e un'altra in amministrazione. Queste proibizioni non escludono assolutamente che in una medesima chiesa abbiano la loro sede due parrocchie, se vi fosse una vera necessità (AAS, 10 [1918], p. 285). Benché tali mansioni debbano espletarsi sotto la direzione dell'Ordinario, non può il vescovo restringere o limitare le sue facoltà: l'ufficio parrocchiale è determinato dal diritto comune, al quale sono sottoposti anche gli Ordinari. Essi evidentemente, come pastori, possono espletare tutte le funzioni parrocchiali e possono delegare anche altre persone; però è bene che questo diritto sia usato raramente ed in circostanze degne di rilievo e profitto per le anime. Con ciò non si vuol togliere al vescovo il diritto di poter sottrarre alla giurisdizione del p. alcune famiglie se vi è una giusta e ragionevole causa (can. 464, 2), poiché, benché il p. abbia potestà su tutto il territorio della parrocchia, non ha però un diritto circa l'appartenenza di singole famiglie a quel determinato territorio.
La giurisdizione del p. si estrinseca solo nel foro interno, poiché il suo ufficio è istituito principalmente per il bene dei singoli fedeli: cura principale è la salvezza delle anime. Egli può quindi delineare regole per lo sviluppo della pietà dei fedeli e prendere misure precauzionali per prevenire abusi contro la legge naturale ed ecclesiastica; ma non può in nessun modo a queste norme annettere pene od obblighi in coscienza. In verità egli partecipa anche della potestà esecutiva, in quanto è l'amministratore dei beni della parrocchia, ma tale diritto viene esercitato solo in funzione di partecipazione della potestà che risiede nel vescovo e facilmente si può ridurre ad una funzione piuttosto economica. La relazione, quindi, che vi è tra parrocchia e p. è principalmente dominativa. Il p., cioè, presiede alla vigilanza ed amministrazione della parrocchia che deve custodire come un buon padre di famiglia e dirigere con precetti, non con leggi. Ciò non esclude che il p. abbia potestà ordinaria: questa, infatti, deriva dall'ufficio (can. 464), al quale è annessa dal diritto, ed egli la esercita in nome proprio e non come delegato del vescovo.
Tale giurisdizione può essere delegata completamente o solo in parte secondo le determinazioni del diritto. Senza il consenso del vescovo il p. non può autorizzare a predicare nella sua parrocchia (can. 1337), non può concedere la facoltà di confessare (can. 873), non può dispensare dalle leggi ecclesiastiche senza speciale facoltà (can. 83). Può concedere alcune dispense in materia trinomiale (can. 1043-44-45), dall'astinenza, dal digiuno, dall'ascoltare la Messa e dalle opere servili (can. 1245). Il p. può suddelegare la facoltà di dispensare, se ne abbia ottenuto l'indulto (can. 199, 3).
III. ELEZIONE
Il vescovo ha il diritto di nominare ed insediare i p.; la partecipazione del popolo, nel diritto vigente, è esclusa. Il vicario generale deve avere un mandato speciale; il vicario capitolare può confermare il p. eletto ed accettare la presentazione da parte del patrono: trascorso un anno dalla vacanza della diocesi può anche conferire le parrocchie di libera elezione. Se si tratta di parrocchie affidate a religiosi, il Superiore competente sceglie il religioso e lo presenta all'Ordinario del luogo il quale farà gli accertamenti richiesti dal diritto (can. 456).Il vescovo deve provvedere all'elezione entro sei mesi, eccetto che condizioni particolari richiedano un rinvio (can. 458). L'elezione deve essere già sacerdote, condizione richiesta per la validità; per la liceità si richiede che egli sia di buoni costumi, di dottrina sana, animato da zelo, prudenza, e specialmente pazienza e carità (can. 453). Tra più persone degne il vescovo deve scegliere, sotto grave obbligo, la più degna; egli deve formulare
il suo giudizio non solo sulla dottrina e sulla pietà, ma anche sulle altre qualità che si richiedono per governare la parrocchia (can. 459, 1, 2). Il giudizio sulle qualità spetta unicamente al vescovo, il quale, per procedere in forma legittima, deve consultare i documenti della Curia che si riferiscono all'elettore; chiedere informazioni segrete, se lo creda opportuno, sia nella diocesi che fuori diocesi; controllare l'esito degli esami nei primi anni del sacerdozio; sottoporre, alla sua presenza ed a quella degli esaminatori sinodali, l'elettore ad un esame, da cui però può essere dispensato, con il consenso degli esaminatori, chi è noto per la sua scienza teologica (can. 459, 3). L'elezione può essere fatta anche per concorso sia speciale che generale, almeno per quei luoghi in cui ancora vige la legge del concorso (v.). Con l'elezione il p. acquista solo il ius ad rem; può esercitare la cura delle anime possesso (v.). Prima o nel momento di questa deve emettere la professione di fede (can. 1,406, 1, 7).
IV. DIRITTI
Il p. ha il diritto di attuare tutto ciò che spetta alla cura delle anime e che è necessario per l'amministrazione della parrocchia. Alcuni atti e funzioni sono dal diritto comune riservati al p., eccettuato il caso di speciali esenzioni che debbono essere sempre provate. Tali funzioni, chiamate parrocchiali, non possono essere eseguite da nessuno, nell'ambito della parrocchia, senza il permesso del p. Esse sono tassativamente stabilite: 1) l'amministrazione del Battesimo in forma solenne; 2) portare pubblicamente la S.ma Eucaristia agli infermi nel territorio parrocchiale; 3) portare la S.ma Eucaristia agli infermi come viatico sia in forma pubblica che in forma privata ed amministrata l'Estremia Unzione; 4) denunziare le pubblicazioni delle ordinazioni (can. 998, 1) e dei matrimoni (can. 1022); assistere ai matrimoni ai quali può delegare solo nei singoli casi (can. 1094) e impartire la benedizione nuziale agli sposi (can. 1108); 5) celebrare i funerali, cioè accompagnare il cadavere dalla casa alla chiesa, celebrare il rito funebre, ed accompagnare il cadavere al camposanto (can. 1216); 6) benedire le case nel Sabato Santo o in altro giorno secondo le consuetudini locali; 7) benedire il fonte battesimale nel Sabato Santo e nella vigilia di Pentecoste (AAS, 15 [1922], p. 225). Al p. spetta dirigere le processioni fuori della chiesa ed egualmente impartire benedizioni con pompa e solennità. Nel caso che la parrocchia sia incorporata nel capitolo, il p. è dispensato da tali funzioni se esse vengono eseguite dai canonici (can. 462). Le altre funzioni che si celebrano nelle parrocchie competono principalmente al p., ma non è vietato che siano eseguite anche in altre chiese; tra esse emergono le novenze, i tridui, le funzioni giornaliere serotine, le prime comunioni, la Messa solenne, le prediche quaresimali, ecc.I parrocchiani hanno l'obbligo di chiedere le funzioni parrocchiali al p., il quale ha il diritto di percepire le oblazioni che essi offrono in tale occasione, anche se la cerimonia non è stata eseguita da lui personalmente. Le offerte si hanno specialmente in occasione del Battesimo, del Matrimonio e del rito funebre. Il p. è obbligato a prestare la sua opera gratuitamente se le persone interessate sono povere. Questo diritto alle prestazioni fu affermato da Nostro Signore e ribadito da S. Paolo; una abolizione completa delle prestazioni non apporterebbe buoni risultati, in quanto il popolo deve comprendere che ha un sacro dovere di sostenere il sacerdote che gli elargisce tanti beni spirituali. In questa materia il p. deve attenersi al can. 1507.
V. OBBLIGHI
Il p., in forza dell'ufficio che occupa, è tenuto ad esercitare la cura delle anime su tutti i suoi fedeli, obbligo che gli spetta per giustizia. Egli deve eseguire questa funzione con ogni mezzo atto al bene spirituale delle anime, seguendo sia le norme dettate da statuti o consuetudini particolari, sia le prescrizioni del vescovo. Gli obblighi specifici sono: 1) la residenza: il p., per attendere fruttuosamente ai suoi doveri, deve risiedere nella casa parrocchiale, che in generale è costruita vicino alla chiesa; l'Ordinario può permettere che egli abiti altrove, anche fuori del territorio parrocchiale, purché il ministero sacro non ne abbia alcun danno.Egli può assentarsi dalla parrocchia per un periodo massimo di due mesi in un anno con assenze sia continue che saltuarie; gli esercizi spirituali non vengono computati come giorni di vacanza. All'Ordinario compete la facoltà di protrarre oppure di ridurre, per grave motivo, i termini stabiliti dal diritto. Il p. non può assentarsi oltre una settimana se non per una giusta causa e con la licenza scritta dell'Ordine. Prima di assentarsi deve lasciare un vicario sostituto approvato dal vescovo: se il p. è religioso deve avere anche il consenso del suo Superiore. Se vi è una causa repentina il p. può lasciare la parrocchia, purché avvisi per lettera il suo vescovo e gli comunichi il nome del vicario. In ogni caso di assenza il p. deve sempre provvedere alle necessità dei fedeli (can. 465); i trasgressori sono puniti con la privazione dei frutti (can. 2381) o anche dello stesso beneficio (can. 2168). 2) L'applicazione della S. Messa. Quest'obbligo si fonda sul diritto divino ipotetico e lega i p. nello stesso modo che i vescovi: cioè il p. deve soddisfare a quest'obbligo nelle domeniche e nelle altre feste di precetto, anche soppresse. Quest'obbligo è personale, reale e locale: il p. deve soddisfarlo personalmente; se per qualche ragione, come una malattia, non potesse celebrare, egli o delega un altro sacerdote o dopo la guarigione deve celebrare tante Messe quante ne furono omesse; il rito, ordinariamente, si deve compiere nella chiesa parrocchiale. Se il p. è legittimamente assente può applicare nel luogo in cui si trova o delegare un sostituto. L'Ordine può permettere che l'applicazione venga fatta in un giorno diverso da quello stabilito dal diritto; per un giusto motivo anche il p. può, ad modum actus, rimettere ad un altro giorno l'applicazione (can. 466). È ottima norma celebrare la Messa parrocchiale, anche nei giorni feriali ad orario fisso, per facilitare la partecipazione dei fedeli. 3) Inoltre il p. deve celebrare i riti sacri, amministrare i sacramenti, quando ne venga richiesto ragionevolmente, conoscere i propri parrocchiani e prudentemente correggerli, aiutare i poveri, visitare assiduamente gli infermi, assistere i moribondi, predicare la parola di Dio, impartire l'istruzione catechistica ai bambini ed agli adulti, vigilare che nelle scuole pubbliche e private nulla avvenga contro la fede ed i costumi, prevenire per quanto è possibile gli abusi e togliere gli scandali; incrementare le pie associazioni di fede, di pietà, di carità, fedelmente amministrare i beni della Chiesa (can. 467, 468, 469). Il p. libri parrocchiali (v.); deve tenere anche l'inventario delle cose mobili ed immobili di proprietà della parrocchia (can. 1522-23), conservare i documenti che comprovino il diritto della parrocchia sui beni (can. 1523, 6), e quelli delle fondazioni ed obblighi perpetui o temporanei con il relativo tempo di adempimento e le rispettive elemosine.