PARTI (NEL GIUDIZIO)

PARTI (NEL GIUDIZIO). - Sono p. le persone fisiche o giuridiche che chiedono o contro cui si chiede l'applicazione della legge e che agiacono in nome proprio per la tutela del loro diritto sostanziale. Il titolo IV del libro IV del CIC (De partibus in causa) illustra in forma pratica i concetti elaborati dalla dottrina. Con il nome di p. comunemente si intendono i soggetti passivi (in contrapposto al giudice, soggetto attivo) del processo, e precisamente quelli che difendono nel processo degli interessi o dei diritti. Ma questo non è ancora sufficiente a chiarire il concetto di p. Secondo il can. 1648, ad es., agisce nel processo il rappresentante, ma la p. è invece il rappresentato.

La qualità di p. è determinata dalla domanda giudiziale. Dal can. 1648 risulta che in ogni processo necessariamente devono esserci due p.: chi chiede e colui contro cui si chiede: attore e convenuto. Chi agisce, cioè chi introduce la causa (nel diritto canonico con libello [v.] introduttivo; nel diritto italiano con citazione) deve indicare anche il diritto sostanziale su cui la domanda si fonda e la violazione o il pericolo di prossima violazione del proprio diritto. Questi elementi, contenuti nella domanda, attribuiscono all'attore la qualità di p. e attribuiscono al convenuto la qualità di p. resistente. Occorre notare, come sopra accennato, che chi chiede in nome altrui non è p. nel processo, ma la p. è il rappresentato, che dalla pronuncia del giudice ritrarà gli eventuali vantaggi o svantaggi. Tipico esempio sono gli organi delle persone giuridiche, i quali hanno la capacità di stare in giudizio, ma non la titolarità del diritto sostanziale controverso, che è invece proprio della persona giuridica, cui spetta altresì la qualifica di p. Agli effetti del diritto processuale la determinazione di p. nel giudizio è di somma importanza; come primo effetto scaturiscono i diritti e gli obblighi di diritto processuale e la partecipazione alla relazione giuridica processuale.

La qualifica di p. è inoltre assolutamente necessaria al fine di stabilire la legittimazione attiva o passiva ad causam o ad processum, il foro competente ratione domicilii et contracti, il diritto al gratuito patrocinio e via dicendo. A chi è p. sono inibite alcune attività, altre sono esclusivamente riservate. La p., p. es., non può essere testimonia o perito nella propria causa, non può compiere nessuna attività processuale indiretta o mediata, come intervenire quale terzo o proporre opposizione di terzo contro la sentenza. Alla p. spettano invece tutte quelle attività che precludano alla pronuncia del Tribunale e la proposizione delle impugnazioni contro la sentenza. In uno stesso processo possono cumularsi più azioni e possono trovarsi più p., ma le posizioni sono sostanzialmente due, attore e convenuto, anche quando le p. assumono altri nomina iuris (appellante ed appellato, opponente ed opposto, creditore e debitore). Nel processo canonico, che ha per oggetto la declaratoria di nullità del Sacro Vincolo, oltre ai coniugi, è parte nel processo il Difensore del Vincolo, che deve opporsi alla domanda ed assume perciò la veste di convenuto. Nei procedimenti penali, sia canonici che laici, chi agisce è il pubblico accusatore (promotore di giustizia, pubblico ministero), convenuto è l'accusato. Le p. nel processo si trovano in una posizione formalmente uguale, vantando identici diritti e obbligazioni, ma sostanzialmente diversa: l'attore infatti non è costretto ad agire (eccettuato il promotore di giustizia nei casi di legge - cann. 1955, 1971 - o chi altro è tenuto ad agire per peculiari disposizioni di diritto), ma se agisce deve provare il fatto dedotto in giudizio, il diritto che da tale fatto è violato e la titolarità di tale diritto; il convenuto è invece sempre tenuto a rispondere e la sua condizione è più favorevole, perché viene tratto innanzi al giudice senza il concorso della sua volontà e non deve provare niente, ma solo e-cepire. Il celebre brocardo: actore non probante, vous absolvitur, è chiaramente indicativo. Il CIC, nel titolo sopracitato, regola la capacità di stare in giudizio, attribuendo questa capacità ad alcuni e negandola ad altri. Nel secondo capo del tit. IV, il CIC detta le norme che devono seguire le persone che agiscono nel processo nomine aliene ad adiuvandum, e cioè i procuratori e gli avvocati.

BBL.: F. Roberti, De Procesibus, Roma 1941, p. 319 seg.; G. Olivero, Le p. nel giudizio canonico, Milano 1941; Wernz-Vidal, V. n. 158; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1946, p. 156 seg. Giorgio Franco

Cite this article

“PARTI (NEL GIUDIZIO).” Enciclopedia Cattolica, vol. IX (1952), p. 550. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/parti-nel-giudizio.