PARTI (NEL GIUDIZIO). - Sono p. le persone fisiche o giuridiche che chiedono o contro cui si chiede l'applicazione della legge e che agiscono in nome proprio per la tutela del loro diritto sostanziale. Il titolo IV del libro IV del CIC (De partibus in causa) illustra in forma pratica i concetti elaborati dalla dottrina. Con il nome di p. comunemente si intendono i soggetti passivi (in contrapposto al giudice, soggetto attivo) del processo, e precisamente quelli che difendono nel processo degli interessi o dei diritti. Ma questo non è ancora sufficiente a chiarire il concetto di p. Secondo il can. 1648, ad es., agisce nel processo il rappresentante, ma la p. è invece il rappresentato.
La qualità di p. è determinata dalla domanda giudiziale. Dal can. 1648 risulta che in ogni processo necessariamente devono esserci due p.: chi chiede e colui contro cui si chiede: attore e convenuto. Chi agisce, cioè chi introduce la causa (nel diritto canonico con libello [v.] introduttivo; nel diritto italiano con citazione) deve indicare anche il diritto sostanziale su cui la domanda si fonda e la violazione o il pericolo di prossima violazione del proprio diritto. Questi elementi, contenuti nella domanda, attribuiscono all'attore la qualità di p. e attribuiscono al convenuto la qualità di p. resistente. Occorre notare, come sopra accennato, che chi chiede in nome altrui non è p. nel processo, ma la p. è il rappresentato, che dalla pronuncia del giudice ritirrà gli eventuali vantaggi o svantaggi. Tipico esempio sono gli organi delle persone giuridiche, i quali hanno la capacità di stare in giudizio, ma non la titolarità del diritto sostanziale controverso, che è invece proprio della persona giuridica, cui spetta altresì la qualifica di p. Agli effetti del diritto processuale la determinazione di p. nel giudizio è di somma importanza; come primo effetto scaturiscono i diritti e gli obblighi di diritto processuale e la partecipazione alla relazione giuridica processuale.
La qualifica di p. è inoltre assolutamente necessaria al fine di stabilire la legittimazione attiva o passiva ad causam o ad processum, il foro competente ratione domicilii et contracti, il diritto al gratuito patrocinio e via dicendo. A chi è p. sono inibite alcune attività, altre sono esclusivamente riservate. La p., p. es., non può essere testimonio o perito nella propria causa, non può compiere nessuna attività processuale indiretta o mediata, come intervenire quale terzo o proporre opposizione di terzo contro la sentenza. Alla p. spettano invece tutte quelle attività che preludano alla pronuncia del Tribunale e la proposizione delle impugnazioni contro la sentenza. In uno stesso processo possono cumularsi più azioni e possono trovarsi più p., ma le posizioni sono sostanzialmente due, attore e convenuto, anche quando le p. assumono altri nomina tuvis (appellante ed appellato, opponente ed opposto, creditore e debitore). Nel processo canonico, che ha per oggetto la declaratoria di nullità del Sacro Vincolo, oltre ai coniugi, è parte nel processo il Difensore del Vincolo, che deve opporsi alla domanda ed assume perciò la veste di convenuto. Nei procedimenti penali, sia canonici che laici, chi agisce è il pubblico accusatore (promotore di giustizia, pubblico ministero), convenuto è l'accusato. Le p. nel processo si trovano in una posizione formalmente uguale, vantando identici diritti e obbligazioni, ma sostanzialmente diversa: l'attore infatti non è costretto ad agire (eccettuato il promotore di giustizia nei casi di legge – cann. 1955, 1971 – o chi altro è tenuto ad agire per peculiari disposizioni di diritto), ma se agisce deve provare il fatto dedotto in giudizio, il diritto che da tale fatto è violato e la titolarità di tale diritto; il convenuto è invece sempre tenuto a rispondere e la sua condizione è più favorevole, perché viene tratto innanzi al giudice senza il concorso della sua volontà e non deve provare niente, ma solo eccepire. Il celebre brocardo: actore non probante, reus absolvitur, è chiaramente indicativo. Il CIC, nel titolo sopracitato, regola la capacità di stare in giudizio, attribuendo questa capacità ad alcuni e negandola ad altri. Nel secondo capo del tit. IV, il CIC detta le norme che devono seguire le persone che agiscono nel processo nomine alieno ad adiuvandum, e cioè i procuratori e gli avvocati.