PARROCCHIA. - È un istituto di origine ecclesiastica, sorto nell’ambito della diocesi per la diretta cura delle anime comprese in una determinata circoscrizione territoriale.
I. ORIGINE
Il termine, adoperato nel diritto pubblico romano nei secc. III-V a designare un gruppo di province governate da un alto funzionario (vicario), nel diritto ecclesiastico occidentale fu usato anche per il territorio governato da un vescovo, finché divenne esclusivo per la ben più modesta circoscrizione odierna. Di regola oggi ogni diocesi è divisa in p. ognuna delle quali ha una propria chiesa per il raduno del popolo e l’esercizio del culto divino, ed un proprio capo detto parroco (piveau, priore, rettore; anticamente anche parrocchiano e giuridicamente sacerdos proprius). L’origine è dovuta alle vicende storiche ed alle circostanze locali che la resero necessaria, finché le leggi canoniche che man mano ne disciplinarono lo sviluppo ne crearono l’odierna uniformità di governo. La diocesi sino dagli esordi del cristianesimo ha, in linea generale, il suo nucleo organizzato nel centro urbano. È evidente che nelle regioni dove le città sono assai vicine l’una all’altra, veri e propri centri rurali non si formarono e per conseguenza non si costituirono piccole organizzazioni ecclesiastiche; anzi in Oriente, dove pareva stessero per sorgere, i vescovati di campagna (ceropiscopati) trovarono opposizione, e persino le p. rurali si organizzarono a stento ed in età più tarda. Si preferirono invece vescovati con circoscrizioni e popolazioni limitate come nell’Asia Minore e particolarmente nell’Africa proconsolare e Numidia ed in alcune regioni dell’Italia centrale e meridionale, dove solo con lo sparire di molte città nella tornata barbarica si formarono poi circoscrizioni a tipo parrocchiale. Nei paesi invece, dove le città erano più rare, sorsero numerosi vici, piccoli centri agricoli, ville o fattorie dei grandi proprietari, particolarmente nella Valle padana e nella Gallia centrale e meridionale; fu necessario perciò provvedere prima alla conversione di quelle popolazioni agricole (e non lo si poté fare prima di aver costituito saldamente il nucleo urbano) e poi ad una costante assistenza spirituale. Si preferì di non sminuzare la diocesi in piccole comunità indipendenti che avrebbero avuto vita grama ed incerta, ma di organizzare queste, in misura più ridotta, sul tipo della organizzazione urbana, sotto la diretta soggezione al vescovo. Quello che nel sec. VI s’era già raggiunto, almeno nelle linee generali, nei paesi sopraricordati, servì di modello per riorganizzare nei secc. VII-VIII i paesi riconquistati alla barbarie(Norico, paesi renani, Belgica settentrionale, Pannonia superiore) o novellamente evangelizzati a partire dal sec. IX, man mano che si ricostituì o si eresse il regime episcopale: diocesi amplissime perché gli abitanti erano pochi e dispersi e rarissimi i luoghi da costituire come centri di organizzazione; mentre il progressivo sviluppo della vita civile ed il crescere della popolazione soprattutto agricola provocò un po' alla volta l'ordinamento parrocchiale; di modo che si può ben dire che questo cammina di pari passo ed è insieme il più efficace coefficiente del progresso nazionale e sociale. La chiesa rurale è il luogo di raduno della plebe dispersa nei campi, nelle valli, nelle foreste; cola essa si sente associata e si vede guidata nella vita religiosa. Tutto questo avviene sotto la diretta sorveglianza del vescovo: spesso egli cede alla p. parte del possesso della sua chiesa o sollecita privati proprietari o benefattori a costituire la dote necessaria. Quando sotto il regime carolingio si organizza il pagamento della decima alla chiesa, essa andrà in modo particolare insieme con le oblazioni a beneficio della p. Quando poi il monachismo nel sec. VII incomincia a costituire nelle campagne patrimoni sempre più larghi ed importanti, si trova a dover provvedere anche alla vita spirituale nei suoi possessi, costruendo cappelle sino ad organizzare comunità e vere p. cui propone i suoi monaci od affida a chierici da sé dipendenti, senza rompere, almeno da principio, la dipendenza dal vescovo: il monastero stesso potrà così essere insieme anche p. o avrà p. da sé dipendenti. Si darà finalmente anche il caso, assai frequente oltralpe, di grandi signori laici che costruiscono chiese nel loro dominio a vantaggio proprio e dei loro dipendenti, e se ne sentono padroni si da volerne disporre come di cosa propria. Tutto questo ruppe quell'ordinamento organico ed uniforme che era proprio della diocesi dell'antichità cristiana, particolarmente dopo che il diritto feudale permeò anche i benefici (v) e le altre istituzioni ecclesiastiche; i patri-moni delle p., particolarmente le decime, subirono decurtazioni e stralci a profitto di altri istituti e persino di enti laicali; p. furono assoggettate a Capitoli perché questi ne avessero a goderne i redditi affidandone il governo spirituale a propri dipendenti; in seno ai benefici parrocchiali furono costituite prebende, che più nulla ebbero a che fare con la cura delle anime; si giunse nei secc. XV e XVI a conferire benefici parrocchiali a dignitari ecclesiastici e persino a chierici inferiori, accumulandoli anche sulle medesime persone. La legislazione, che era intervenuta nel sec. XII per limitare le ingerenze laicali con le disposizioni relative al diritto di patronato, riconduce nel Concilio di Trento la disciplina parrocchiale al suo concetto originario e ne fece uno dei cardini della riforma cattolica (sess. XIV, de Reform. c. 9; sess. XXIV, de Reform., c. 13). La disciplina odierna non ne è che la continuazione aggiornata.
Una particolare attenzione merita l'ordinamento parrocchiale nelle città. Solo nelle città più vaste e popolose sino dall'antichità cristiana si dovette ricorrere ad un ordinamento particolare: a Roma sin dal sec. III si provvede con l'istituire i tituli (v.); ad Alessandria si ebbero sino da allora chiese successuali nei diversi quartieri. In altre città, più tardi, come a Milano, Verona, Lucca, santuari urbani o suburbani furono ufficiali da speciali collegi di chierici od anche da monaci. Con il sec. XIII le grandi chiese degli Ordini mendicanti furono centri di vita religiosa e di speciali radunate di laici. Si tentò di mantenere almeno simbolicamente l'unità di tutta la popolazione riservando alla Cattedrale speciali onori e diritti, come quello dell'unico battistero; ma il costante crescere della popolazione urbana determinò da per tutto, sebbene con aspetti diversi in ciascuna città, il sorgere di una rete di chiese attraverso le quali si provvedeva alla cura delle anime. Anche qui la legislazione tridentina intervenne a regolare i rapporti ed a sollecitare l'istituzione di vere p. dove non si erano ancora costituite. Pio Paschini
II. DIVISIONE
Le p. possono essere: 1) indipendenti, se non hanno alcun rapporto di coesistenza giuridica con altre, o incorporare, se sono unite con un ufficio o con un istituto ecclesiastico. In tal caso la cura attuale delle anime deve essere affidata da un vicario. 2) Con titolare inamo-vibile, se questo non può essere rimosso che sotto determinante condizioni stabilite dal diritto e di solito dopo processo canonico; con titolare amovibile se la rimozione avviene con procedimento più semplice ed anche non consigliato da un vero delitto; il CIC è in favore dell'inal-movibilità, perché più consona alla natura dell'istituto. 3) Secolari se sono affidate al clero secolare, o religiose sono rette da religiosi. Quasi sempre queste p. sono incorporata pleno iure ad una famiglia religiosa; nel dubbio la p. si presume del clero secolare. 4) Territoriali, se alla giurisdizione del parroco è affidata una porzione di territorio diocesano con determinati confini e con competenza ordinaria su tutti i fedeli che abitano tale territorio, o personali, se la potestà del parroco è limitata ad un certo numero di famiglie o di individui, i quali sono uniti o per ragione della lingua o per comune origine o perché ascritti ad un medesimo rito. 5) Matrici o filiali, di cui le prime conservano prerogative onorifiche sulle seconde, le quali derivano dalle matrici per una convenzione o per consuetudine.III. NATURA GIURIDICA
Gli elementi della p. sono: la chiesa, l'ufficio ecclesiastico, il territorio e la popolazione. Tra essi emerge la chiesa in cui si esercita il culto e si amministrano i Sacramenti. Connesso con la chiesa è l'ufficio ecclesiastico, cioè il complesso di diritti e doveri che sono esercitati dal titolare con potestà ordinaria. Il territorio determina la circoscrizione della potestà parrocchiale e costituisce una chiara determinazione della popolazione: questo elemento fu definito dal Concilio di Trento nei suoi rapporti giuridici. Però anche oggi si possono avere p. che prescindono dal territorio. La p. è una persona giuridica; alla sua formazione concorrono tre elementi: la chiesa, a cui si riferiscono i diritti spirituali e temporali della p.; il beneficio, costituito dai redditi di proprietà della chiesa, o da determinare oblazioni che spettano al parroco come retribuzione del suo lavoro; la fabbriceria, che viene istituita per la manutenzione e conservazione della chiesa. In generale questi tre elementi costituiscono un'unica persona morale, ma nel corso della storia non sempre si ebbe tale unione; alcune volte si ebbero tre distinti enti. Il CIC suppone questi tre elementi in un'unica persona giuridica. La fabbriceria (v. FABBRI, FABBRICERIA), poi, viene considerata piuttosto come un organo della p. che come un ente a sé (can. 1183).IV. EREZIONE
L'istituzione di una p. ex noco si ha nei territori che non appartengono ad alcuna p., ciò che può avvenire praticamente ormai solo nei luoghi di missione; altrove, la costituzione di nuove p. avviene per divisione o per unione di p. preesistenti. La divisione importa la separazione di parte del territorio con la relativa popolazione di una p. per costituirne una nuova. Tale atto fu considerato dal diritto come odioso e perciò si richiedeva una causa proporzionata (3, X, III, 48), che il Concilio Tridentino riscontrò nel grande incomodo che i fedeli avessero nell'accedere alla chiesa parrocchiale per ricevere i Sacramenti e per assistere alle funzioni; aggiunse inoltre un'altra causa che già si trovava nella Glossa, il numero troppo grande dei parrocchiani (sess. XXI, cap. 4). Queste due cause furono accettate dal CIC (can. 1427 § 2). La ripartizione dei beni destinati alla nuova p. deve avvenire ex bono et aequo, senza ledere la volontà dei fondatori, degli offerenti, e senza violare diritti questi e leggi particolari (can. 1500). Lo smembramento di una p. rientra nelle competenze del vicario capitolare e del vicario generale (can. 1427). L'unione delle p. si può avere in forma estintiva quando, soppresse una o più p., se ne crea una nuova o quando una o più p. si uniscono in una sola (can. 1419); in forma aequa principalis, quando due o più p. sono affidate stabilmente ad un solo titolare, benché conservino la loro personalità giuridica (can. 460, 1); in forma minus principalis, quando una p. viene unita ad un'altra come l'accessorio al principale e fa capo ad un solo titolare. L'unione estintiva è riservata alla S. Sede (can. 1422). Qualsiasi specie di unione è sottratta alla competenza del vicario capitolare e del vicario generale senza mandato speciale (can. 1423, 1).Inoltre tra la persona morale e la p. si può avere una
duplice unione: pleno iure, quando tutti i diritti spirituali e temporali della p. vengono trasferiti all'ente morale; soltanto quando temporalia, quando i redditi vanno a favore anche dell'ente morale, mentre i diritti spirituali rimangono alla p. indipendentemente dall'ente. L'unione pleno iure può essere autorizzata solo dalla S. Sede (can. 452, 1).
L'innovazione della p. si ha per il trasferimento della sede e per la trasformazione da amovibile ad inamovibile (can. 254, 3).