PARRICIDIO

Image from page 543
Image from page 543

PARRICIDIO. - Nel linguaggio comune indica l'uccisione del padre o anche l'uccisione del figlio da parte del padre. In campo penalistico si intende per p. l'uccisione di un parente (nonché di un affine in linea retta) e si distingue tra p. proprio e improprio (o quasi-p.), a seconda che l'ucciso sia un parente in linea retta o meno. Nel Codice penale italiano non vi è traccia del termine.

L'etimologia del vocabolo è quanto mai incerta, anche se comunemente si reputa che essa derivi da patricidium, cioè uccisione di un pater familias. La questione è stata specialmente esaminata dalla dottrina romanistica, con particolare riferimento ad un passo contenuto in una legge di Numa Pompilio (sì qui hominem liberum dolo

sciens mortui duit, paricidas esto»). In mancanza di maggiori precisazioni, l’espressione paricidas esto, in cui si sintetizzava la sanzione della disposizione ora citata, è stata fatta oggetto di interpretazioni diverse: così alcuni l’hanno intesa nel senso che l’uccisore di un uomo libero venisse equiparato all’uccisore di un pater familias (e l’etimologia della parola p. resterebbe spiegata nel modo più semplice); per altri invece la formola in questione importava che l’uccisore di un uomo libero venisse par occisum cioè ucciso nello stesso modo, il che naturalmente implica una ben differente soluzione etimologica. Né sono mancate altre singolari spiegazioni. Si è detto che paricidas fosse il vendicatore, cioè colui che uccideva una persona nello stesso modo (par) con cui questa ne aveva ucciso un’altra. Infine si è fatto derivare paricidium da per caedere. Né ha giovato alla chiarificazione del problema la figura dei quaestores paricidii, dati i molti dubbi che inersono alla loro istituzione. Ad ogni modo, in prosieguo di tempo, paricidium venne a significare in diritto romano l’uccisione di un congiunto. E tale rimase anche in seguito, in senso lato, l’accezione del termine.

Le differenze tra età ed età, tra popolo e popolo, concernono essenzialmente l’estensione del concetto di congiunto e la pena comminata al paricida. Nel diritto romano dell’epoca storica costituiva p. l’uccisione di un discendente, di un ascendente, del coniuge, di un fratello, di un zio, di un cugino, degli affini più stretti e del patrono. La pena tipica era quella del sacco (cullus): il colpevole vi veniva introdotto insieme ad un animale e poi gettato in mare. Nel sec. I a. C. la lex Pompéia de paricidio modificò in modo notevole la regolamentazione del p.: fra l’altro, fu sostituita la pena di morte con il bando. Si ritrova però il cullus nel I sec. dell’Impero, dapprima per il solo caso di uccisione di un ascendent, poi per l’uccisione di qualsiasi prossimo congiunto. Successivamente esso venne sostituito con l’expositio ad bestias e con il rogo. Come risulta anche dalle legislazioni barbariche e da quelle dei secoli successivi, la morte di venne dunque la normale sanzione del p. Naturalmente alla morte fu sostituito l’ergastolo in quelle legislazioni che, a partire dal sec. XVIII, abolirono la pena capitale. Contemporaneamente invase la tendenza di restringere la sfera del p. all’uccisione di un ascendente o di un discendente.

Nel codice Zanardelli era appunto punita con l’ergastolo l’uccisione di un ascendente o di un discendente legittimo, nonché l’uccisione del genitore o figlio naturale, quando la filiazione naturale fosse stata legalmente riconosciuta o dichiarata (art. 366). Pure aggravata rispetto all’omicidio comune era l’uccisione del coniuge, del fratello, della sorella, dell’adottante, dell’adottato e degli affini in linea retta: in tali casi era infatti applicabile la reclusione da 22 a 24 anni (art. 365). In relazione a tale duplicità di trattamento, si parlò appunto, rispettivamente, di p. proprio ed improprio. Poiché il codice Rocco ha riprodotto più o meno negli stessi termini il sistema adottato in materia dal codice Zanardelli, si continuava tuttora a distinguere tra p. proprio ed improprio. Si ha il primo nell’ipotesi prevista dall’art. 577 n. 1, cioè uccisione di un ascendente o di un discendente (pena: ergastolo); si ha il secondo nell’ipotesi prevista dal capo verso dell’art. 577, cioè uccisione del coniuge (e per coniuge si intende colui con cui si è uniti da un matrimonio avente effetto civile), di un fratello o di una sorella (ivi compresi i germani, i consanguinei e gli uterini), dell’adottante, dell’adottato e di un affine in linea retta (pena: reclusione da 24 a 30 anni). Come si vede, a parte la maggior gravità di quest’ultima sanzione, l’attuale legislazione differisce dalla precedente unicamente per il fatto di aver equiparato, in omaggio al principio penalistico sancito dall’art. 540, la filiazione illegittima alla filiazione legittima: l’art. 577 n. 1 prevede infatti l’ergastolo per l’uccisione di un ascendente o di un discendente in genere. Rientra quindi in tale previsione l’uccisione del figlio o del padre, si tratti di filiazione legittima, naturale, adulta, e in nessuna misura.

Un’altra importante differenza rispetto al codice Zanardelli è invece venuta meno dopo l’emanazione del D. L. L. 8 ag. 1944 n. 244 abolito della pena capitale: l’art. 576 puniva infatti con la morte l’uccisione di un ascendente o di un discendente quando si fosse verificata in due situazioni: cioè per un motivo abietto o futile o con impiego di sevizi o adoperando un mezzo veneto o altro mezzo insidioso o con premeditazione. Ora anche in questi casi si applica l’ergastolo.

Ciò che più importa notare è che il rapporto di parentela è considerato dal legislatore italiano una circostanza aggravante dell’omicidio comune e non già una forma qualificata di omicidio, come invece avviene per l’infanticidio a causa d’onore, per l’omicidio del consenziente, per l’omicidio a causa d’onore o per l’omicidio preterintenzionale. Per l’art. 60 l’aggravante non dev’essere però applicata quando l’omicida abbia agito ignorando il rapporto di parentela con la vittima: in tal caso si è infatti in presenza di un errore sulla persona.

Per quanto riguarda il diritto canonico, il p. omicidio (v.) qualificato. Cf. l’esponente citato per la qualità di delictum mixti fori e per le pene.

BINL.: Ph. Meylan, L’étymologie du mot parricide, Losanna 1928; E. Altavilla, Delitti contro la persona, in Trattato di diritto penale coordinato da Florian, Milano 1934, p. 177; G. Pasquali, Paricidas esto, in Studi Bestia, I, Milano 1938, p. 67 seg. (e ora in Terze pagine stravaganti, Firenze 1942, p. 135 seg.); I. Chelod-P. Cipriotti, Un canonicum de delictis et poenis, Vicenza-Trento 1943, p. 115; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, VIII, 2a ed., Torino 1947, p. 29.

Giovanni Conso