OMICIDIO. - Dal latino homicidium, è, ingenerale, l'uccisione di un uomo. Peraltro, non qualunque uccisione costituisce o; nello stesso linguaggio ordinario con il termine o. si fa riferimento all'uccisione determinata da un comportamento illegittimo; e questa, giuridicamente parlando, è l'unica accezione accettabile. L'o. è infatti un reato e come tale risulta costituito di vari elementi: la condotta (azione od omissione) di un uomo, la morte di un altro uomo (evento), un nesso causale tra condotta ed evento (rapporto di causalità), l'assenza di qualsiasi causa di giustificazione (esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, legittima difesa, stato di necessità, e cause non codificate come il trattamento medico-chirurgico e le attività sportive) e la volontarietà del fatto. Quest'ultima, che rappresenta il grado di partecipazione psicologica dell'agente al suo fatto, può assumere tre forme: dolo, colpa o preterintenzione, a seconda che l'evento morte sia stato voluto oppure si sia verificato per imprudenza, negligenza, imperizia oppure sia conseguenza di percosse o lesioni volontarie.
I. SISTEMATICA DEL CODICE ITALIANO VIGENTE
Il Codice penale italiano, secondo una sistematica pressoché pacifica, colloca l'o. tra i delitti contro la persona e, più precisamente, tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale (capo I del tit. XII del libro II). Nell'o., infatti, l'oggetto della tutela penale è costituito dall'interesse che ogni singolo individuo e lo Stato hanno al rispetto della vita umana.L'o., inteso come l'uccisione illegittima di un uomo, è previsto dal Codice italiano sotto svariate forme che costituiscono altrettante figure autonome di reato, a seconda dei diversi atteggiamenti che può assumere, in chi uccide, l'elemento soggettivo. Nella disciplina dell'argomento non poche novità sono state introdotte rispetto al codice precedente: le principali sono rappresentate dalla previsione dell'o. del consentimento e del feticidio per causa d'onore, che è stato equiparato in tutto e per tutto all'infantilità per causa d'onore. Oltre alla già accennata oggettività giuridica, svariati sono gli elementi comuni alle diverse figure di o. A questo proposito va sottolineato come l'o. sia in ogni caso un reato di evento: per la sua consumazione si richiede, infatti, il verificarsi di quell'evento naturale che è la morte del soggetto passivo. Tale evento è così tipico che per nessuna delle figure di o. il legislatore ha specificato gli estremi della condotta, accontentandosi di indicare l'elemento materiale del reato con la formula «cagionare la morte di un uomo». Questa formula mette in rilievo l'esigenza del nesso di causalità tra la condotta del soggetto attivo e l'evento, il che significa che a nulla importa, ai fini della realizzazione di un o., il particolare atteggiarsi della condotta: questa può estrinsecarsi in qualsiasi modo (ivi compresa l'omissione, come, ad es., nel caso della madre che lasci mancare il nutrimento al suo bambino) e con qualsiasi mezzo, il che non implica però che il modo della condotta sia del tutto privo di rilevanza: esso potrà avere un peso ai fini dell'applicazione di certe circostanze aggravanti o attenuanti.
Quanto al tentativo, esso è configurabile per ogni forma di o., salvo naturalmente il caso dell'o. preterintenzionale o colposo. Qualora, pur rimanendo l'o. allo stadio del tentativo, venissero cagionate al soggetto passivo delle lesioni, queste rimarrebbero assorbite nella più grave fattispecie del tentato o.
Per ragioni di convenienza politica gli attentati alla vita del presidente della Repubblica, del sommo pontefice e dei capi di Stati esteri sono configurati a sé (artt. 276, 295) come delitti contro la personalità dello Stato.
II. O. VOLONTARIO. - Per l'art. 575 Cod. pen. «chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21». Che questo articolo preveda l'ipotesi dell'o. volontario, cioè doloso, lo si ricava sia dalla disposizione generale dell'art. 42, sia dal confronto con le successive disposizioni degli artt. 584 e 580, che, prevedendo autonomamente l'o. preterintenzionale e quello colposo, restringono ovviamente l'ambito dell'art. 575 al caso in cui l'elemento soggettivo dell'o. assuma la forma del dolo. Si ha dunque o. volontario quando il soggetto attivo abbia agito con la volontà cosciente di cagionare la morte di un uomo.
Per uomo deve intendersi qualunque essere umano vivente, compreso il fatto durante il periodo del parto, cioè l'essere nascente. Né occorre che il neonato o il feto siano vitali: come il codice civile (art. 1) non richiede la vitalità per l'esistenza della persona, così il codice penale tutela il neonato e il feto per il semplice fatto che abbiano vita. E l'esistenza della vita si accerta di regola attraverso il semplice fatto della respirazione.
L'interpretazione estensiva che porta a comprendere nel termine «uomo», e quindi nella configurazione dell'o., anche il feto durante il periodo del parto è stata raggiunta dalla dottrina prevalente in base alla considerazione che altrimenti si avrebbe il ripugnante risultato di lasciare impunito il feticidio commesso per una causa diversa da quella d'onore: il feticidio è infatti espressamente previsto dal Codice italiano solo quando sia commesso per causa d'onore. Né vi si potrebbe ravvisare il reato di aborto, giacché presupposto dell'aborto è l'interruzione della gravidanza.
Per l'o. volontario sono previste numerose circostanze aggravanti speciali, alcune delle quali importano la pena dell'ergastolo (o. commesso contro l'ascendente o il discendente - su ciò V. la voce PARRICIDIO -, con premeditazione, mediante sostanze venefiche o con un altro mezzo insidioso, con sevizi, per motivi abbiatti, ecc.), e altre la pena della reclusione da 24 a 30 anni (o. commesso contro il coniuge, il fratello, la sorella, l'adottante, l'adottato, un affine in linea retta).
III. INFANTICIDIO O FETICIDIO PER CAUSA D'ONORE
L'art. 578 dispone: «chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto ovvero di un feto durante il parto, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni».La sensibile attenuazione di pena, che non può assolutamente trovare una giustificazione sul piano morale data l'abbiezione di chi distrugge una nuova vita, si spiega con il particolare stato emotivo di costui rispetto all'omicida comune.
Soggetto attivo può essere la madre o un suo prossimo congiunto. Soggetto passivo è o il neonato immediatamente dopo il parto (infanticidio) o il feto durante il parto (feticidio), purché illegittimamente concepiti. Se l'uccisione del neonato non è commessa immediatamente dopo il parto (e immediatamente deve intendersi non già nel senso di «senza interruzione», ma nel senso di «termine breve»), la causa d'onore potrà valutarsi solo come attenuante del reato d'o. L'elemento psicologico è costituito dalla volontà di uccidere il neonato o il nascente (dolo generico), al fine di salvare l'onore della madre (dolo specifico). Perché sussista questo fine occorrerà che vi sia la certezza dell'illegittimità del concepimento, non bastando il semplice sospetto, e inoltre che vi sia un onore da salvare. Il che non potrà darsi, ad es., nei confronti di una prostituta.
IV. O. A CAUSA D'ONORE. - Lo prevede l'art. 587: «chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre l'illegittima relazione carnale e nello stato d'ora determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle suddette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale con il coniuge, con la figlia o con la sorella».
Soggetto attivo può essere soltanto il coniuge, il ge
nitore (anche naturale), il fratello o la sorella della persona colta in illegittima relazione carnale (non dunque il figlio né il fidanzato). Soggetto passivo può essere, oltre il coniuge, la figlia o la sorella, anche chi è in illegittima relazione con essi. Per l'applicazione della fattispecie occorre che l'o. sia eseguito nel momento in cui è scoperta per la prima volta l'illegittima relazione carnale (non occorre la sorpresa in flagranza, bastando la semplice acquisizione della notizia del fatto; questa deve però essere certa, giacché scoprire implica appunto certezza e non semplice sospetto) e nello stato d'ira determinato dall'offesa all'onore.
Per illegittima relazione carnale deve intendersi, secondo i più, non solo la congiunzione fisiologica normale, ma qualunque manifestazione dell'istinto sessuale.
L'elemento psicologico è costituito dal semplice dolo generico, non richiedendosi alcuna particolare finalità nell'agente.
V. O. DEL CONSENZIENTE. — Per l'art. 579 « chiunque cagiona la morte di un uomo, con il consenso di lui, è punito con la reclusione da 6 a 15 anni ».
Il bene della vita è indisponibile: non può quindi consentirsene mai la violazione, dato che il consenso dell'offeso giustifica il delitto solo quando si tratti di un diritto disponibile. Comunque, chi uccide un consenziente realizza un fatto socialmente meno dannoso che non nell'o. normale; perciò è prevista per lui una pena più lieve.
Perché il consenso abbia rilievo occorre che sia un consenso valido, cioè prestato da chi abbia capacità di agire. Lo stesso art. 579 precisa che si applicano le disposizioni sull'o. volontario quando venga ucciso: a) un minore di anni 18; b) una persona inferma di mente o che si trova in condizioni di deficienza psichica per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; c) una persona a cui il consenso sia stato estinto dal colpevole con violenza, minaccia, suggestione o inganno.
L'incriminazione dell'o. del consenziente esclude senza l'altro nel diritto italiano vigente la liceità dell'«autonomia (v.), cioè della morte pietosa data all'ammalato inguaribile con il suo consenso. Anzi, quando si tratta di un'infermità che abbia determinato nell'infermo una condizione di deficienza psichica, si dovrà addirittura applicare la pena prevista per l'o. volontario, essendo esclusa in tale caso la validità del consenso dallo stesso art. 579. Il legislatore ha dunque tenuto fermo il principio etico secondo cui a nessuno è consentito anticipare, sia pur di poco, la morte di un altro uomo. A chi abbia ucciso per eutanasia si potrà al massimo applicare l'attenuante dei motivi di particolare valore sociale (art. 61, n. 1).
VI. O. PRETERRINZIONALE. — Secondo l'art. 584 consiste nel fatto di chi, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582 (percosse le lesioni personali), cagiona la morte di un uomo; esso è punito con la reclusione da 10 a 18 anni.
La preterintenzione, che è un particolare modo di atteggiarsi dell'elemento soggettivo, è genericamente prevista dall'art. 43, che definisce il delitto come pretenzione quale quando dall'azione od omissione deriva un evento più grave di quello voluto dall'agente. L'o. preterintenzione presenta appunto la caratteristica di imputare l'evento morte a chi ha dolosamente cagionato soltanto percosse o lesioni personali, purché l'evento morte si sia verificato in conseguenza delle percosse o lesioni.
L'o. preterintenzione rientra in sostanza nella categoria dei delitti aggravati dall'evento. Fra questi ne figurano parecchi altri in cui l'aggravamento di pena è pure portato dall'evento morte, non voluto ma derivato da un comportamento già integrante gli estremi di un reato doloso. Così, per espressa previsione di legge, l'esito legale aggravato ai delitti di aborto, di abbandono di neonato, di abuso dei mezzi di correzione, di omissione di soccorso, ecc. Inoltre l'art. 586 dispone genericamente che, quando da un fatto preveduto come delitto doloso derivi, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte di una persona, il colpevole risponde a titolo di colpa dell'evento non voluto. Naturalmente, questo articolo vale per quei casi in cui non sia applicabile una disposizione speciale.
VII. O. COLPOSO. — L'art. 589 stabilisce che « chiunque cagiona, per colpa, la morte di un uomo, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni ». Qui il fatto non è voluto, ma si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di regolamenti, ordini o discipline. Analogamente si ha o. colposo qualora l'uccisione di un uomo avvenga per errore inescusabile: così nel caso di un cacciatore che sbadatamente scambi il muoversi di un altro individuo per le mosse di un animale e in conseguenza spari uccidendo, oppure nel caso di una persona che credendosi aggredita uccida il presunto aggressore, oppure ancora nel caso di un individuo che uccida un ladruncolo sorpreso nel suo orto a rubare.
VIII. DIRITTO CANONICO
L'o. è un delitto mitti fori, nei confronti del quale, anticamente, sia la Chiesa che lo Stato comminavano le proprie pene, salvo a riservare l'applicazione concreta a quella, fra le due potestà, che fosse stata per prima investita della cognizione del delitto stesso (ius praeventionis). Attualmente la repressione dell'o. commesso da un laico è rimessa al potere civile. Quella dell'o. perpetrato da un chierico spetterebbe di per sé alla Chiesa; ma poiché, in pratica, i chierici sono ugualmente giudicati dai tribunali statali, il giudice ecclesiastico deve tener conto nell'infiggere la pena di quella già inflitta dal giudice laico (can. 2223 § 3, n. 2), e ciò per evitare un cumulo eccessivo.Il diritto canonico non punisce l'o. colposo. Per l'o. volontario le pene stabilite sono l'esclusione dagli atti legittimi e da ogni ufficio ecclesiastico per i laici; la degradazione per i chierici (can. 2354); la perpetrazione di un o. comporta altresì l'irregolarità ex delicto (can. 985, 4°).
Per le questioni morali V. UCCISIONE.