UCCISIONE. - Nell'ordine meramente fisico è l'atto che priva il corpo della vita. Omicida vien detto colui che con atto umano e volontario, provoca ad altri la morte (v. OMICIDIO), suicida se cagiona la morte a se stesso (v. SUICIDIO).
I. U. E VOLONTARIETÀ. - La volontarietà dell'atto sarà diretta quando la morte è per sé (non per accidente) effetto dell'atto letale; di modo che, quando si pone un tale atto, si provoca sempre la morte, a meno che un'altra causa non ne impedisca l'esecuzione. È invece indiretta quando l'atto non per sua natura porti alla morte violenta, ma l'effetto segue per altro motivo o altre cause concorrenti con tale atto a causare in effetto la morte.
L'atto che ha effetto letale può essere positivo o negativo; con l'atto positivo si rende impossibile un'azione vitale all'organismo, ad es., serrando la gola, si impedisce la respirazione; con l'atto negativo non si somministrano gli elementi necessari alla vita; l'omissione avviene, quando qualche operazione vitale in tutto o in parte è formata da un atto umano, che sottostà al libero volere.
II. PRECETTO DI DIRITTO NATURALE: «NE OCCIDAS». U. DIRETTA. - Nessuna norma morale è forse più universale e ammessa di questa: non uccidere. È la norma comprenduta da art. 5° nel Decalogo ([v.] Ex. 20, 13; Deut. 5, 17). Tale norma concorda con la coscienza insita nell'uomo, e l'odio si limitò a richiamare una regola già comune, come è attestato nell'omicidio di Abele (Gen. 4, 8-16). Se si ebbe da parte della Chiesa uno sforzo consistere per purificare i costumi, esso nella nostra materia, fu piuttosto nel campo delle applicazioni, non del principio, universalmente ammesso. La frequenza di certe forme di omicidio (ad es., l'aborto) presso alcuni popoli ed in alcuni tempi e la mancanza di riprovazione che si volle si nota, non implicano affatto che questi atti siano considerati moralmente buoni.
Il rispetto della vita è un principio di morale naturale, al quale la Rivelazione non ha aggiunto nulla.
L'uomo non ha la proprietà, ma solo l'uso della vita; ha di fronte agli altri esseri umani il diritto di vivere e Dio solo può riprendergli quanto gli ha dato; ma, di fronte a Dio, ha il dovere di vivere, di rimanere al posto assegnato in forma di testimone stabilito da Dio, di custode di intimo di rispetto affidatogli. A Dio quindi la scelta del termine. L'uomo deve accettare la vita così lunga quanto Dio gliela lascia. Dio poi agisce e manifesta la sua volontà per mezzo dell'ordine naturale di cui egli è l'autore. Ora l'uguaglianza della natura fra tutti gli uomini trova qui la sua applicazione più stretta. Se gli uomini hanno tutti il diritto rigorosamente uguale di tendere verso il proprio fine, questo si manifesta prima di tutto in una stretta uguaglianza davanti alla vita. Nessuno dunque può mai licitamente uccidere un innocente; né sacrificare la vita altrui per la propria. Ciò fin dal primo istante della vita, nel seno materno, ABORTO (v.); e fino all'ultimo istante della vita, per cui omicidio è la cosiddetta eutanasia (v.); anche da parte dello Stato, perché anche questo è costituito da uomini che preesistono ad esso con il loro diritti naturali (v. GENOCIDIO) e non sarà l'aggravio per la collettività, anche se eventualmente esistente, a far perdere all'individuo minorato nel fisico, il suo diritto naturale alla vita (v. EUGENICA).
III. ECCEZION
I. L'ECCEZIONE DELLA PENA DI MORTE
Il solo caso del diritto di uccidere direttamente è quello della legittima difesa contro un ingiusto aggressore, basandosi sull'enunciato principio di uguaglianza e sul principio della carità, che ha come misura il bene proprio (v. DIFESA LEGITTIMA). Tale principio è fondamentale come quello che giustifica, in campo internazionale, l'uccisione in guerra, e, sul piano nazionale e sociale, il tirannicidio, e la pena di morte, con le riserve e le opposizioni, che, anche in campo cattolico, si hanno su questi due ultimi punti. Uno dei primi doveri dello Stato è quello di proteggere la vita dei cittadini: stabilire la sicurezza sociale. Questa protezione della vita e della sicurezza sociale porta con sé il diritto di prendere adeguate misure contro coloro che si rendessero colpevoli di attentare alla sicurezza sociale specialmente contro la vita di altri cittadini.Sin dai tempi più remoti, presso quasi tutti i popoli, la pena di morte fu in uso, specialmente negli esercizi ed in regime di guerra come pena estrema. La sua applicazione ha trovato costante giustificazione nel pensiero pratico e teorico antico nella morale, nella sociologia e nel diritto, con scarsissime reazioni fin verso la metà del sec. XVIII, quando il movimento di idee che valorizzava l'individuo a scapito dell'autorità dello Stato si impose nella storia del pensiero. Segno dell'orrore istintivo della collettività contro l'esecuzione capitale è la repulsione verso l'esecuzione materiale della sentenza e il giudice stesso. La professione del primo specialmente fu sempre riguardata come infamante e quella del secondo come incompatibile con l'ufficio del ministro del culto, che si vuole alieno da qualsiasi versamento di sangue. Nel cristianesimo essi incorrono nell'irregolarità (v.) ex defectu lenitatis. Nel campo teorico rare ideologico di tendenza estremista condannanti ogni omicidio, non esclusa l'applicazione della pena di morte, si manifestarono già in antico (cf. Lattanzio, Divinae instit., I, VI, V. 20) e poi si rinnovarono nei valdesi (v.), anabattisti (v.), quacqueri (v.), condannati anche per questo dalla Chiesa (Denz-U, n. 425). Nella vera scia cattolica i teologi anteriori al sec. XVIII, hanno ritenuto sempre giustificabile l'applicazione della pena di morte da parte della società, da s. Agostino (Epist., 47, n. 5) a s. Tommaso ed ai moralisti classici. Essi trovano naturale che Dio possa delegare ad altri uomini una parte della sua autorità sui loro simili, deputandoli a strumenti di giusto castigo. Ciò che Dio ha concesso in via straordinaria ad alcune persone del Vecchio Testamento (ad es., a Giuditta: Jud. 7, 9 sgg.), lo ha concesso in via ordinaria e generale alla società ed al potere costituito, autorizzandolo a difendere l'ordine dai malvagi, punendoli in casi estremi anche con la pena di morte. Così nel codice mosaico, la pena di morte è espressamente sancita (cf. Ex. 21, 12, 14-17, 23; 22, 3 ecc.; Lev. 20, 10-18 ecc.). Né nel Nuovo Testamento Dio ha ritirato questa delegazione data ai pubblici poteri, com'è evidente, da alcuni testi, che presuppongono la pena di morte (Mt. 26, 52; Rom. 13, 4). Non si tratta però di un potere illimitato: s. Tommaso ritiene essere lecito uccidere un malfattore se e in quanto tale u. è ordinata alla salvezza di tutta la comunità, come al chirurgo è lecito rescare un membro di un organismo umano in quanto è necessario per la salvezza di tutto l'organismo (Sum. Theol., 2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2^2, q. 64 a. 7). Altri partono dal concetto di ingiusta aggressione. Se è lecito ad un privato di respingere la violenza con la violenza, quand'anche ciò porti all'u. dell'aggressore, non si vede perché tale diritto debba negarsi alla società quando si trovi nella impossibilità di difendersi altrimenti, e le altre pene non siano più efficienti ai fini della prevenzione della delinquenza. Il diritto dello Stato ad applicare la pena di morte è quindi molto limitato anche nella dottrina tradizionale cristiana. Non si ha il diritto di applicarla, nè a tutti i delitti, né secondo gli umori di una opinione che reputa che tale o tal'altro misfatto sia espiabile soltanto col sangue.
La più forte ragione portata contro la pena di morte è quella della irreparabilità della sentenza in caso di errore giudiziario. Ma anche questa ragione resta insoluta solo per chi non vede e non confessa una Giustizia assoluta e suprema, capace di riparare e compensare in una vita futura i possibili errori della giustizia umana.
Sul piano pratico la corrente di pensiero ostile alla pena di morte ebbe successo, e durante il sec. XIX alcuni paesi la soppressero: così la Romania (1864), il Portogallo (1866); i Paesi Bassi (1870), l'Italia (1881). Questa ultima la ripristinò nel 1926, per poi abolirla di nuovo nel 1945. Numerosi Stati mantengono la pena di morte, p. es., gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Francia, la Spagna,
la Russia e lo stesso Stato della Città del Vaticano. Nei codici militari però le pene di morte non è stata mai abolita.
Nell'applicazione della pena di morte si ebbero non pochi esempi di crudeltà, sia per l'estensione dei casi in cui si applicò, sia per i metodi di esecuzione. Oggi viene eseguita per impiccagione, per fucilazione, per decapitazione, per fulminazione elettrica, secondo i criteri a cui si ispirano i vari Stati in cui è conservata. La sentenza non può essere eseguita se non dopo che sia divenuta irrevocabile e vanno osservate nell'esecuzione quelle misure che salvano il riguardo dovuto alla dignità umana e soprattutto ai destini eterni dell'uomo. La Chiesa ha costantemente promosso istituzioni piissime di carità per l'estrema assistenza dei condannati.
IV. PENA DI MORTE E POTERE DELLA CHIESA
Le controversie sulla pena di morte, diventano ancor più acute quando si tratta di definire se anche alla Chiesa come allo Stato competa il diritto di infliggere la pena di morte. Sul piano pratico la Chiesa, in quanto tale, non ha mai pronunciato sentenze di morte, né ha applicato questa pena. Gli spunti storici che si possono trovare qua e là nelle fonti canonistiche si riferiscono sempre al diritto civile dello Stato Pontificio. In verità le condanne a morte, anche solo per delitti religiosi, sono state sempre emanate da tribunali civili, che rimanevano tali anche se vi partecipavano ecclesiastici; vennero pronunciate sempre in base a leggi civili, sia pure che l'applicazione fosse richiesta a volte dalla Chiesa in forza del suo mandato di vindice della giustizia. Però dal non uso non si può inferire contro il possesso di un diritto. Ed appunto sulla questione di diritto, la dottrina canonistica in questo caso si è divisa. Manca nella S. Scritura, nei Padri o presso i sommi pontefici una prova decisiva in favore dell'una o dell'altra tesi.V. U. INDIRETTA. - L'u. diretta di un uomo, fuori del caso della pena di morte e della legittima difesa, è come si è detto, gravemente illecita. Lo stesso principio vale per l'u. di se stesso o suicidio.
Anche l'u. indiretta dell'uomo, e quindi anche di se stesso, è illecita, ma può divenire lecita quando si ha una causa proporzionalmente grave di non omettere un atto, con il quale indirettamente, per accidens, si causa l'altrui (o la propria) morte. Precisato, come si è fatto sopra, il concetto di u. indiretta, non resta che applicare ai singoli casi il principio della doppia causalità (v. IMPUTABILITÀ) che, se facile in teoria, in pratica può a volte dar luogo ad incertezze per il verificarsi o meno l'altra condizione. La casistica in materia, varia e abbondante, investe problemi di diversa natura, quali la cura del proprio corpo in correlazione di una più o meno giustificata abbreviazione della vita, la determinazione del diritto prevalente in caso di conflitto tra il bene individuale ed il bene sociale ecc. Basterà rievocare alcune norme generali.
Per quanto riguarda la vita propria, l'uomo non può disporne; ma egli non ha il dovere di desiderare di vivere: può desiderare la morte, perché si attende un bene più grande nella vita futura. Il cristiano che brama la morte per vedere Dio, dimostra una comprensione completa della propria fede. Quando un uomo è giunto al termine della vita, quando l'età lo rende incapace di lavorare, è ragionevole che egli preferisca lasciare questo mondo piuttosto che languirvi. Si può bramare la morte: si può cercarla indirettamente scegliendo una occupazione, che rischi di portare alla morte. La qualifica morale dell'atto dipenderà dai motivi che la ispirano. Nella sua storia la Chiesa ha rigettata la ricerca diretta del martirio, ma vi è stata sempre ammirazione per il desiderio del martirio.
In ciò che concerne la cura della salute, i moralisti cattolici insegnano che si ha il dovere di usare la diligenza ordinaria nella preservazione della vita. L'uomo colpito da un grande dispiacere, che cessa di mangiare per stanchezza e si lascia così morir di fame, è colpevole (v. SCIOPERO DELLA FAME); ed il malato deve accettare di curarsi come si ha l'uso di farlo. Ma si ammette che egli non ha l'obbligo di fare sforzi straordinari per salvare la vita. E questa regola si applica sia riguardo agli altri sia riguardo a noi stessi.
Questi stessi criteri possono aiutare a risolvere molti altri casi dove è in giuoco non più la nostra, ma la vita altrui per un'azione nostra, buona o indifferente, che abbiamo o il diritto o il dovere di compiere. Molti di questi casi sogliono presentarsi in materia di aborto indiretto (v. ABORTO), in materia di azioni belliche (v. GUERRA), ecc. Non è invece possibile applicare il principio del EMBRIOTOMIA (v.), di superiorità di razza da tutelare (v. GENOCIDIO; RAZZISMO) ecc. Per i problemi di restituzione connessi con l'u., V. RESTITUZIONE.