IMPUTABILITÀ. - Dal sostantivo lat. impu- tabilitas e dal verbo imputare, cioè mettere in conto, ascrivere, attribuire, è la qualità o proprietà dell'atto od effetto, in forza della quale l'uno e l'altro vengono attribuiti all'agente come al suo autore e signore (Sum. Theol., 1-2a, q. 21, a. 2).
I.
I. DEGLI ATTI
Se l'azione procede da un agente, privo di libertà, si ha l'ì. fisica, che solo impropriamente viene chiamata così, ed è nient'altro che l'attribuzione dell'effetto alla sua causa materiale. Se emana da un agente libero, si ha l'ì. morale che è la vera, in senso stretto, più sopra definita. Spesso, equivocando, si parla di i. in relazione all'agente, in quanto è indicato come autore dell'atto: sarebbe responsabilità (v.).L'ì. infatti è, come si è detto, proprietà dell'atto, l'insieme cioè delle note, per cui un atto o un effetto si può ascrivere ad un determinato individuo, come a sua causa; la responsabilità invece è l'indicazione della condizione del soggetto o agente in rapporto all'atto. L'imputazione poi è il giudizio con cui l'atto o l'effetto è ascritto all'agente come al suo autore. Oltre all'ì. morale, si parla ancora di i. politica, giuridica, soprannaturale.
L'ì. politica si ha quando il legislatore determina che l'autore di un atto o il responsabile di un effetto debba rispondere dei medesimi di fronte all'autorità pubblica. Da questa nuove l'ì. giuridica che si ha quando il magistrato determina nel caso concreto sotto quale profilo l'autore di un atto è tenuto a rispondere di fronte alla società: se in sede civile, si chiama i. civile, se in sede penale, i. penale. Nell'ordinamento giuridico l'ì. (giuridica) non coincide sempre con quella morale: alcune volte è più estesa, qualche altra più limitata. Si ha allora una i. di fronte alla legge, che non segue le orme e i limiti della reale i. morale, ma si ispira a criteri di necessità sociale; ciò anche perché le legislatore è impossibile penetrare appieno nella coscienza dei sudditi e diagnosticate la realtà psicologica, e deve quindi affidarsi a presunzioni su circostanze esteriori. Così in certi codici civili si esige spesso il risarcimento dei danni anche da chi non è colpevole o almeno non nella misura del danno arrecato. La norma, per quanto in sé falsa, non è irrazionale nel foro esterno, perché spesso è l'unico mezzo per chiudere in maniera efficace la via agli abusi. Ciò può avvenire anche nel diritto canonico, per quanto il legislatore si sforzi di abbreviare le distanze tra i. giuridica e morale, proclamando che l'ì. giuridica suppone quella morale (can. 2218 § 1). Da ciò ancora la distinzione tra colpa giuridica e colpa morale (v. COLPA; DELITTO), che è spesso viva ed operante in restituzione (v.).
L'ì. soprannaturale parte dall'ì. morale, che suppone, ma va oltre e illustra le altre condizioni, perché le azioni morali abbiano valore soprannaturale e vengano ascritte a merito (v.) per la vita eterna. Qui si tratta particolarmente dell'ì. morale in rapporto alla bontà o malizia degli atti umani, e ad essa conviene la definizione data inizialmente.
Il fondamento dell'ì. morale è la volontà libera, perché è per le sue facoltà superiori, interne (intelletto e volontà) che l'uomo può proclamarsi autore e signore delle sue azioni. Da ciò segue che: 1) dove manca l'atto volontario (libero) del soggetto o la sua volontaria (libera) omissione, non si può parlare di i.; 2) che tutte le cause che tolgono o diminuiscono l'atto umano volontario, tolgono o diminuiscono l'ì. morale. In altre parole il grado di i. morale dipende dal grado di libera volontà.
Inoltre, perché possa essere imputata la bontà o malizia dell'atto si richiede: a) in rapporto alla bontà dell'atto: che sia conosciuta non solo, ma anche vuota dal soggetto agente, almeno nella sua adequazione oggettiva alla norma etica, perché l'attività umana può dirsi buona solo quando tutti gli elementi hanno in sé tale conformità e nessuno può diventare buono che non lo voglia. - b) In rapporto alla malizia invece è sufficiente che questa sia presente alla coscienza del soggetto, cioè sia conosciuta, perché il male non solo non deve essere ammesso (intenzione), ma va positivamente allontanato, ciò che il soggetto non fa, quando, pur prevedendo o potendolo evitare, vuole ugualmente l'azione, così com'è oggettivamente.
Per i problemi di natura psicologica in ordine all'efficacia criminogena (e quindi anche peccaminosa) V. ATTTO UMANO; DELINQUENTE, e le principali voci indicanti le cause influenti nella volontarietà e libertà degli atti, come IGNORANZA; TIMORI ECC.
II.
I. DEGLI EFFETTI
Nel campo dell'ì. morale una particolare difficoltà presenta l'ì. degli effetti, che sono non il termine immediato dell'agente, ma il risultato di una precedente azione od omissione. L'azione od omissione, da cui derivano, può essere, in rapporto alla moralità, buona, cattiva od indifferente, e gli effetti possono essere a loro volta buoni, cattivi od indifferenti. Se indifferenti non meritano una particolare considerazione in rapporto all'ì., ma solo se buoni o cattivi.Inoltre gli effetti possono essere solo previsti o previsti ed intesi: diversa è la considerazione a seconda del maggior o minore intervento delle facoltà interne e del maggiore influsso di causalità. Tenendo presenti questi quadri, sarà opportuno analizzare le varie combinazioni per vedere i diversi gradi di i.
1. Effetto previsto ed inteso
L'azione od omissione da cui proviene, può essere buona o cattiva od indifferente, e l'effetto in sé buono o cattivo. Ecco le varie ipotesi:a) Se l'effetto inteso è buono e promana da un'azione od omissione in sé buona od indifferente, la bontà di questo effetto viene imputata, perché è intesa e voluta. b) Se l'effetto inteso è buono, ma promana da un'azione od omissione cattiva, si è nella condizione di colui che fa una cattiva azione per un buon fine. L'atto cattivo rimane tale, perché non si deve fare il male, per ottenere un bene. Tuttavia perde parte della sua malizia, dato il fine buono perseguito, perché vi è minor affetto della
volontà verso il male. Riguardo all'effetto in se stesso, si deve aggiungere che esso pure è guastato dalla scelta del mezzo cattivo, quando formalmente si tende all'effetto, subordinando all'azione od omissione illecita: non così quando l'effetto è perseguito in maniera assoluta e l'azione od omissione, mezzo cattivo, non si ammette, se non per necessità. Se comunque la malizia del mezzo rimane, si comprende come non sia mai lecito fare un'azione od omissione, per ottenere un effetto buono; e conserva il suo valore l'adagio: non si deve fare il male, perché ne venga un bene. c) Se l'effetto inteso è cattivo e promana da un'azione o da un'omissione in sé cattiva o indifferente, si imputa la malizia dell'effetto inteso e perciò previsto. Il male infatti si deve evitare, a maggior ragione non si deve cercare e volere. Questa malizia dell'effetto presterà una nuova malizia all'azione od omissione già cattiva, o sarà prima malizia se l'azione od omissione è moralmente indifferente. d) Se l'effetto inteso è cattivo, ma promana da un'azione od omissione in sé buona, viene prima di tutto imputata la malizia di questo effetto voluto e perciò previsto. Ma anche l'azione od omissione buona da questo intento cattivo viene viziata, o tutta, se l'effetto inteso è la causa totale od unica dell'azione o dell'omissione, o in parte, se l'effetto cattivo è causa parziale o non unica.
2. Effetto previsto, ma non inteso
È la seconda ipotesi generale. Si affaccia anche qui una varietà di casi in rapporto alla bontà e malizia dell'azione od omissione e degli effetti che ne provengono.a) Se l'effetto previsto è buono e promana da un'azione o da un'omissione buona od indifferente, non viene imputato; perché infatti la bontà possa ascriversi all'agente, deve procedere ed essere amata dalla volontà.
b) Ancora, se l'effetto è buono e promana da un'azione od omissione cattiva, l'effetto, per il predetto motivo e a maggior ragione, non è imputato.
c) Se l'effetto previsto è cattivo e promana da una azione od omissione cattiva o indifferente, l'effetto viene imputato per il solo fatto che è stato previsto. Il male infatti, perché sia imputato, non è necessario che sia voluto, basta che non sia evitato.
La malizia dell'effetto porta all'omissione o all'azione cattiva una nuova malizia; all'azione od omissione indifferente conferisce la prima malizia.
d) Se l'effetto previsto è cattivo e promana da una azione od omissione buona, l'effetto è imputato, se vi era l'obbligo di impedire l'effetto cattivo, e perciò di evitare la causa, cioè l'azione od omissione.
Questo principio si enuncia assai spesso negativamente: l'effetto cattivo, che proviene da un'azione libera o da un'omissione buona, sebbene previsto, purché non voluto, non viene imputato, se non vi è obbligo di impedire l'effetto cattivo. Di conseguenza - e così si ha l'enunciazione nuova dello stesso principio - è lecita l'azione o l'omissione, quantunque si preveda che seguirà un effetto cattivo, se questo effetto non si vuole, e non vi è un obbligo di omettere simile effetto e perciò la sua causa ovvero si dà una causa proporzionalmente grave per ammetterlo. Si può dunque dare un motivo sufficiente per cui l'agente sia autorizzato a fare un'azione buona o ad ometterla, permettendo un effetto cattivo, che non verrà imputato all'agente. Questo motivo sarà sufficiente, se da quello è compensato l'effetto cattivo, cioè è proporzionalmente grave. Nel determinare la proporzione, si devono considerare tutti gli elementi, che si richiedono per formare un giudizio della compensazione richiesta; i vantaggi e gli svantaggi non solo individuali, ma anche sociali.
Inoltre si debbono considerare anche i rapporti di connessione e di causalità. a) Più facilmente si ammette il motivo proporzionalmente grave se l'effetto segue in maniera accidentale, mediatamente e remotamente, probabilmente e non con tutta certezza. b) Quanto più grave è l'effetto cattivo, tanto maggiore si richiede il motivo di giustificazione. c) Quanto maggiore è la necessità o l'utilità dell'azione o dell'omissione, tanto più facilmente il quale viene compensato dall'effetto. d) Quanto maggiore è il titolo, il diritto o, a maggior ragione, il dovere di porre l'atto, tanto minore si richiede la giustificazione e viceversa. e) Quanto maggiore è la possibilità che un'altra causa, oltre l'azione o l'omissione propria, produca l'effetto cattivo, tanto minore può essere il motivo, con cui si compensa il male che segue dall'effetto dell'azione od omissione propria.
3. Principio della doppia causalità
Che cosa si deve dire quando da una stessa azione promanano due effetti, di cui uno buono e l'altro cattivo (causa a doppio effetto)?a) Se dei due effetti l'uno è buono, ma non voluto, l'altro è cattivo e voluto, l'effetto buono non si imputa, mentre si imputa l'effetto cattivo voluto. b) Se al contrario l'effetto buono è voluto, e l'effetto cattivo non è voluto, occorre ancora suddistinguere: a) se tali effetti sorgono da un'azione od omissione cattiva, l'effetto cattivo, purché previsto, è imputabile, perché deriva da un'azione od omissione per sé cattiva, la quale per l'effetto buono voluto non diventa buona, e che non può fare da compenso per gli effetti cattivi. L'effetto buono voluto, se è voluto ottenere formalmente attraverso l'azione od omissione cattiva, non conserva più alcuna bontà e di conseguenza non può diminuire la malizia dell'azione o dell'omissione cattiva; se invece si intende assolutamente, conserva qualche bontà, ma la malizia della stessa azione od omissione non viene tolta, bensì solo diminuita. c) Se invece tali effetti derivano da un'azione od omissione buona od indifferente, l'effetto buono voluto viene imputato come buono, cosicché viene aumentata la bontà dell'azione o dell'omissione e con ciò si può anche compensare l'effetto cattivo. Il quale effetto cattivo, sebbene non voluto, viene imputato, se è stato previsto ed insieme se vi era l'obbligo di impedirlo. Non sarà invece imputato, se non è previsto, e se non vi era l'obbligo di impedirlo, il che avviene quando a permetterlo si aveva un motivo proporzionalmente grave. Sono queste le premesse del principio chiamato della causa con il duplice effetto.
Il principio si può enunciare così: «È lecito porre una causa, buona o indifferente, dalla quale derivi un duplice effetto, uno buono e l'altro cattivo, purché l'agente voglia soltanto l'effetto buono, e vi sia una ragione proporzionalmente grave di porre la causa che provoca non soltanto l'effetto buono, ma anche l'effetto cattivo».
Gli elementi o le condizioni comprese in questo principio sono quattro; cioè si richiede: a) che la causa o motivo, cioè l'azione o l'omissione, sia per se stessa (prescindendo cioè dalle circostanze e dal fine dell'agente) buona o almeno indifferente. La ragione è chiara, perché se fosse per sé cattiva, sarebbe di per sé colpa, aggravata dall'effetto cattivo. b) Che l'effetto buono non segua mediante l'effetto cattivo, vale a dire che l'effetto buono segua immediatamente dalla causa come l'effetto cattivo. Infatti se l'effetto buono seguisse soltanto mediante l'effetto cattivo, il bene deriverebbe dal male, il che non è mai lecito, secondo l'adagio «Non sunt facienda mala, ut eveniant bona». c) Che solo l'effetto buono sia voluto; non si voglia mai l'effetto cattivo, altrimenti l'effetto cattivo sarebbe in sé volontario e perciò imputabile. d) Che vi sia un motivo proporzionalmente grave di porre la causa provocante l'effetto buono con quello cattivo, stante l'obbligo generale di schivare il male secondo le proprie possibilità.
Se quindi vi è un mezzo, con cui si può ottenere l'effetto buono e nello stesso tempo evitare l'effetto cattivo, si deve scegliere quest'ultimo mezzo, perché per l'altra soluzione non vi sarebbe più la causa proporzionalmente grave.