RESPONSABILITÀ

RESPONSABILITÀ. - I. DIRITTO. - Può definirsi come la soggezione alla reazione danno (v.). L'effetto giuridico di questo consiste infatti in una reazione operante in senso contrario a quello nel quale opera il danno stesso; ciò vale a contraddistinguerlo da qualsiasi altro effetto giuridico, così come vale a caratterizzare il danno nel sistema dei fatti giuridici.

La suddetta reazione, considerata dal punto di vista del soggetto designato a sopportarla, dà luogo a una situazione di svantaggio, costituente la r. Il fine della reazione, vale a dire la repressione del danno, è perseguito dal diritto con il trasferire l'onere del danno dal soggetto da questo colpito (danneggiato) ad altro soggetto; questo soggetto è sottoposto alla reazione del diritto e si trova nella necessità giuridica di sopportarla, indipendentemente dalla propria volontà, e questa sua condizione rappresenta precisamente la r.

Deve tenersi ben fermo che il fine della reazione contro il danno consiste solo nella repressione del danno medesima. Invero, il danno può essere represso, ma non cancellato dal mondo dei fatti (quod factum est, infectum fieri nequit). E nemmeno nell'ipotesi in cui il vantaggio, risentito dal responsabile per l'arrecamento del danno, sia superiore al danno arrecato, la reazione del diritto è rivolta ad ottenere qualche cosa di più della repressione del danno; che il menzionato vantaggio superi il danno, costituisce una circostanza irrilevante, incapace di modificare, aggravandola, la reazione contro il danno.

La reazione contro il danno si concreta in un rapporto giuridico obbligatorio tra responsabile e danneggiato, in virtù del quale il primo è tenuto a risarcire il secondo.

Soggetto passivo di tale rapporto, responsabile, è l'autore del fatto produttivo del danno; ma non soltanto egli: invero, accanto alla r. per il danno prodotto dal fatto proprio (cosiddetta r. diretta), sussiste la r. per il danno prodotto dal fatto altrui (cosiddetta r. indiretta). Questa trova applicazione rispetto ai danni prodotti dai fatti dolosi o colposi dei cosiddetti ausiliari dell'adempimento (Cod. civ., art. 1228) e dei domestici e commessi (art. 2049). Ausiliari dell'adempimento sono i terzi, della cui opera il debitore si vale nell'adempimento dell'obbligazione.

L'art. 1228, mentre richiede che il fatto dell'ausiliario abbia carattere doloso o colposo, non condiziona

la r. del debitore alla colpa, in eligendo o in vigilando, del debitore stesso. La ragione può rinvenirsi nell'opportunità di non scindere gli effetti dannosi dagli effetti utili della costituzione di ausiliari, nei riguardi del debitore (cuius commoda eius et incommoda).

A loro volta, padroni e committenti sono responsabili per i danni arrecati dai domestici e commessi, indipendentemente dalla propria colpa. Anche qui la ragione della norma va ravvisata nella inscindibilità degli effetti dannosi dagli effetti utili: chi si giova dell'opera di domestici o di commessi, è giusto che risponda, indipendentemente dalla propria colpa, del danno da essi arrecato.

BIBL.: E. Giusiana, Il concetto di danno giuridico, Torino 1944; A. De Cupis, Il danno, Milano 1946. Adriano De Cupis

II. MORALE

Prima ancora che la sfera giuridica, la r. interessa quella morale. La morale cristiana insegna che, indipendentemente dal fatto della legge evangelica, ogni uomo per diritto naturale è responsabile davanti alla legittima autorità, anche se trattasi di società costituite per fatto privato, delle sue azioni nell'ambito delle varie attribuzioni di ognuna di esse; di conseguenza mentre, p. es., da una parte il cittadino (parlando delle sue relazioni con la società civile) è tenuto verso di essa anche moralmente ossia in coscienza; dall'altra lo Stato stesso, pur volendolo, non può prescindervi, in quanto per il medesimo diritto naturale è tenuto a procurare il bene sociale comune e il bene privato dei singoli, non altrimenti ottenibile che con l'esistenza della r. vera e propria. In altri termini la r. esiste di diritto naturale né lo Stato può eliminarla completamente dai suoi sudditi esimendoli da ogni r., benché, come è ovvio, possa più o meno restringere col restringere il campo delle azioni delle quali la persona deve rendere conto diminuendo il cumulo delle leggi non indispensabili (ossia non essenziali o estremamente utili o di diritto naturale) al bene comune.

1. R. morale e r. morale-giuridica. - Prescindendo dal concetto molto improprio, per non dire errato, che la attribuisce a qualunque causa, anche di ordine esclusivamente fisico, la r. è propria della persona, ossia di un soggetto che non sia determinato da interna coercizione (dovuta a mancanza di libertà) o da cause naturali necessarie a porre l'azione, ma solo da libera scelta. In questo senso più proprio la morale cristiana riconosce varie specie di r.: per le quali l'individuo è responsabile dinanzi a Dio e in parte dinanzi alla Chiesa (con esclusione di altri), per tutto ciò che riguarda l'azione considerata sotto l'aspetto formale di violazione morale, ossia di peccato (r. morale); davanti alla Chiesa e allo Stato in quanto opera pervertendo l'ordine giuridico rispettivo, ciò che suole avvenire nei delitti e nelle mancanze che violano l'uno e l'altro ordine giuridico (r. morale-giuridica); e davanti alla società ecclesiastica o civile per quanto concerne le leggi e le norme che violano esclusivamente l'uno o l'altro ordinamento (parimenti r. morale-giuridica).

2. Soggetto della r. - Come ogni azione è imputabile al soggetto che la pone, così pure, anzi a maggior ragione di ognuna di esse l'uomo dovrebbe essere responsabile. Tuttavia, data l'accezione ordinaria, è quasi connaturale che l'uomo si dica responsabile solo di quanto malamente fa violando le leggi (in quanto la società non ne domanda ragione al soggetto, osservate che l'abbia); la r. denota in pratica, insieme allo stato di sudditanza a terzi, anche lo stato di violazione della norma o almeno l'inquisizione circa l'eventuale assicurazione della violazione della medesima. Per questo ogni persona può essere chiamata a rendere ragione (o a Dio o alla Chiesa o allo Stato) di ogni azione che abbia fattori di bene e di male da essere sindacati. Diviene così logica l'esclusione già riferita della r. in senso troppo largo ed equivoco attribuita alle cause necessarie in quanto queste non sono capaci o non hanno la possibilità di discriminare il bene dal male. E conseguentemente la r. va riferita alle azioni che sono moralmente, anche se non sempre giuridicamente, imputabili alla persona. Pertanto, oltre a tutte le cause sprovviste di libertà in radice, rimangono escluse da r. tutte le persone che non sono capaci di fatto di atti umani ossia avvertiti e liberi; e lo sono solo per i momenti di uso

di ragione coloro che di esso difettano in via ordinaria saltuariamente, o comunque ne sono di fatto sprovvisti per circostanze accidentali: tra questi, per l'uno o per l'altro motivo, sono da annoverare i pazzi, gli imbecilli, gli idioti, gli ebeti, gli ipnotizzati, gli ubriachi, i menomati psichici in genere, salvo, qualora se ne verificano le condizioni necessarie, la r. in causa.

Riferendosi alle singole persone fisiche o morali: a) Dio solo non è capace in modo assoluto di r. né morale né morale-giuridica. La sua perfetta indipendenza da qualunque altro essere non lascia neppure concepire la possibilità di r. in lui; essa non potrebbe neanche avere uno scopo in quanto, essendo egli la perfezione assoluta e la stessa norma della moralità da cui dipende la r., non può non coincidere in lui l'adeguamento perfetto tra la norma stessa e il suo operare; né d'altronde Dio è capace di male morale; b) la Chiesa in quanto tale, ossia come società pubblica e perfetta di diritto divino-positivo, è capace nell'attuale ordine della divina provvidenza, di r. solo verso Dio. Lo Stato e a maggior ragione i privati non hanno diritto di sindacare le azioni comprese nell'ambito del suo ordinamento giuridico, né la Chiesa ha l'obbligo morale o giuridico di rendere loro ragione. Tuttavia le singole persone fisiche e morali possono essere soggette a r. anche nei riguardi delle società civili, cui di fatto appartengono, per il loro operare privato; e l'obbligo è di indole giuridica e morale; c) è però di diritto esclusa la persona del sommo pontefice, anche indipendentemente dal fatto contingente della sua sovranità di diritto internazionale. Queste affermazioni nei riguardi di Dio, della Chiesa e del papa non devono interpretarsi nel senso che le loro azioni non siano imputabili. In essi si verificano perfettamente tutte le condizioni per cui l'azione viene imputata al soggetto che la pone, e pertanto essi stessi sono soggetti di imputabilità; d) quanto alla società civile per diritto divino positivo, bisogna ritenere che lo Stato è moralmente e giuridicamente responsabile non solo dinanzi a Dio del suo operare, r. che si riversa nelle persone fisiche mediante le quali esso opera, ma anche, nei modi e nei termini stabiliti dal Divino Redentore, alla Chiesa; e ciò pur prescindendo dalla r. che ogni persona privata già deve alla Chiesa come suo membro.

3. Osservazioni particolari. - Nonostante quanto è stato finora detto, la società, tanto ecclesiastica quanto civile, può lecitamente nei suoi rapporti giuridici limitare o rendere nulla la r. dei suoi sudditi qualora non riesca, o solo con enorme difficoltà, a poterla individuare. In questi casi meglio si direbbe che la r., benché esistente anche nel foro esterno, non può per circostanze esterne essere perfettamente riconosciuta dall'autorità e quindi essa si astiene dal considerarla. Poiché, come facilmente si comprende, appare conforme al diritto naturale che ambedue le società perfette, Chiesa e Stato, alle volte o in via di fatto o in via di principio si disinteressino di determinate r. dei loro rispettivi sudditi. Ciò è dovuto al fatto sovente evidentissimo dell'impossibilità di poter determinare fin dove la r. possa giungere e quando di fatto tutti gli elementi ad essa necessari si verifichino. I mezzi dei quali le due società dispongono, almeno considerando il foro esterno, non accontentono di vagliare a perfezione ogni r. Tuttavia nel disinteressarsene non eliminano nei sudditi la r.: essa rimane integra, come si accennò, dinanzi a Dio e parzialmente dinanzi alla Chiesa nel suo potere di foro interno. D'altra parte va anche notato che tanto la Chiesa che lo Stato, parimenti nelle relazioni esterne, possono pretendere che i loro sudditi rendano conto del loro operare anche se, oggettivamente parlando, in essi per fattori imponderabili venga a mancare la r.; in questo caso, come è ovvio, la r. della violazione della legge attribuita al soggetto non esiste davanti a Dio né davanti alla coscienza. Comunque rimane certamente ingiusta l'attribuzione di r. da parte della società fatta a chi è stato provato essere di essa incapace di diritto o di fatto. A questo proposito è anche opportuno ricordare che la società ha diritto di provare la r. con i soli mezzi leciti; non è mai lecito, neppure allo Stato, di ricorrere a mezzi contrari alla natura o al comune sentire

civile per provare nei sudditi l'eventuale r. loro, anche se, come può accadere, con questi mezzi essa possa essere provata con certezza.

BIBL.: V. quella riportata alle voci: COLPA; DANNO; IGNORANZA; IMPUTABILITÀ. Lorenzo Simeone
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“RESPONSABILITÀ.” Enciclopedia Cattolica, vol. X (1953), p. 473. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/responsabilita.