RESCISSIONE (RESCINDIBILITÀ)

RESCISSIONE (RESCINDIBILITÀ). - La r. è un mezzo per impedire o rimuovere gli effetti di un atto, di per sé valido, nel quale non sia stata osservata la giusta proporzione fra i soggetti.

Il negozio giuridico valido può avere nella sua stessa costituzione una causa di disgregamento. In ciò è completamente diverso da quello invalido ossia nullo (v. NULLITÀ) fin dalla sua nascita. Nel Cod. civ. italiano sono rescindibili i contratti a prestazioni corrispettive a norma degli artt. 1447-52, e la divisione dei beni creditari, a norma degli artt. 763-68. Pertanto la r., quale oggi si presenta nel diritto italiano, si diversifica dalla nullità e dalla conseguente dichiarazione, come anche dall'annullabilità, per quanto possa considerarsi come una sottospecie di questa.

1. R. dei contratti veri e propri. - La legislazione italiana ne ammette due specie, ossia la r. del contratto concluso in stato di pericolo di una delle due parti e la r. per lesione. La prima è regolata nell'art. 1447, la seconda nell'art. 1448. Le condizioni che devono verificarsi perché il contratto possa rescindersi non sono identiche nei due casi; a) la r. del contratto concluso in stato di pericolo suppone un'ingiusta pattuizione tra i contraenti, dovuta nell'uso alla mala fede (e quindi alla cognizione dello stato di pericolo della comparte) e nell'altro alla necessità di far fronte al pericolo. L'obbligazione che ne deriva è considerata dalla legge come obbligazione assunta a condizioni inique; ed essa opera anche nel caso che si sia verificata per salvare un terzo, p. es., il padre. Generalmente è richiesta nella parte avversa la volontà, almeno implicita, di abusare dello stato di necessità o pericolo dell'altra. La legge non determina la sproporzione atta a creare le condizioni inique, pertanto la prassi, gli usi, la giurisprudenza determineranno in concreto quando essa si verifica, e naturalmente l'evidenza del fatto. Questa r. non può essere chiesta che dalla parte lesa ed entro un anno dalla conclusione del contratto (salvo quanto previsto all'art. 1449, cpv. 1); con la prescrizione dell'azione rimane preclusa anche la via alla relativa eccezione. Benché il contratto rescindibile non possa mai essere convalidato (art. 1451), è ammesso che il contraente contro il quale è domanda la r. può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità (art. 1450), che infine è lo scopo stesso della r. dei contratti. Ciò nonostante la r. del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi prima della trascrizione della domanda (art. 1452). b) La r. dei contratti a causa di lesione si ha quando (art. 1448) vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio. In questo caso, a differenza del precedente, la legge determina quindi essa stessa di quale entità debba essere la sproporzione, stabilendo che la lesione deve continuare nel momento in cui si propone la domanda di r. (ibid., cpv. 3). Per logica conseguenza dei fatti sono esclusi dal beneficio della r. tutti i contratti aleatori, sempre che validi, in quanto è più che naturale che ci sia sproporzione, sovente enorme, fra quanto viene dato e quanto era stato promesso. Le norme che regolano il tempo utile per proporre l'azione o l'eccezione, la possibilità di modificare il contratto, l'ammissibilità della convalida dell'atto lesivo, e gli effetti nei riguardi dei diritti acquisiti da terzi, sono iden-

tiche a quelle che regolano la r. dei contratti stipulati in stato di pericolo. Va pure notato che in ambedue i casi «il giudice nel pronunciare la r., può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata» (art. 1447); il che è consono al diritto naturale.

2. In materia di divisione di beni ereditari

Vengono analogamente applicate le norme precedenti e quelle riferite all'art. 763 sgg. Per questo la r. è ottenibile, se la somma dei beni a cui il soggetto ha diritto è inferiore di oltre un quarto a quella degli altri coeredi (art. 763); la norma si applica, qualora vi sia la medesima sproporzione, anche nel caso in cui la divisione sia stata personalmente indicata dal testatore (ibid.); tuttavia «il coerede, contro il quale è promossa l'azione di r., può troncare il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o natura, all'artore o agli altri coeredi che si sono a lui associati» (art. 767); in caso di mancata proposizione in tempo utile, ossia nello spazio di due anni (art. 763), l'azione di r. viene esclusa; ciò che avviene anche nel caso di transazione, con la quale si sia posto fine alle liti sorte relativamente alla divisione o altro atto che la sostituisce (art. 764). È pure stabilito che «l'azione di r. è ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione di beni ereditari» (art. 764), benché questi atti non costituiscano divisioni vere e proprie. A che l'equità sia osservata integralmente nella modifica della divisione «per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione» (art. 766).

Nel CIC, se si eccettua la restituto in integrum (cann. 1687-89), il mezzo ordinario per ogni soluzione di contratto o atto giuridico di qualunque natura è la r. L'azione di r. viene concessa a chi pose validamente l'atto sotto la pressione di un timore grave inflitto ingiustamente o per dolo, dopo che avrà provato l'uno o l'altro di questi stati (cann. 1648 § 1); analogamente al Cod. civ. il CIC ammette la medesima azione entro un biennio a favore di chi fu leso per errore oltre la metà del valore dell'oggetto (§ 2). L'azione di r. è ammessa non solo contro chi incusse il timore o causò il dolo, anche se solo in favore di terzi (cann. 1685 n. 1), ma anche contro qualunque possessore tanto di buona che di cattiva fede che detiene l'oggetto così estorto (cann. 2). L'eccezione concessa esclusivamente contro l'autore del timore o del dolo (non quindi contro i possessori o detentori) che eventualmente pretenda l'esecuzione del contratto o dell'atto è di natura sua perpetua (cann. 1686). Praticamente, nei riguardi del CIC, basterà tenere che è rescindibile ogni atto di qualsiasi natura che inqualmente valido può a un determinato momento per qualunque motivo, contemplato dalla legge, essere nei suoi effetti o nella stessa esistenza considerato come non avvenuto e quindi sciolto. Detta r. però alle volte non è possibile o per disposizione del medesimo CIC o per diritto naturale o per diritto divino. Di ciò purtroppo non sempre tengono il debito conto alcune legislazioni statali; esempio dolorosamente classico il divorzio, concesso contro un matrimonio valido anche se non consumato.

Le norme predette vanno osservate nei tribunali ecclesiastici, qualora presso di loro si svolgano azioni di r. il can. 1529 ricorda però che negli altri casi tutto quanto è stabilito dalle leggi civili dei rispettivi Stati sui contratti e sulle loro r. vale pure per il diritto canonico anche in materia ecclesiastica, a meno che non sia contrario al diritto divino o a qualche norma tassativa del CIC.

BIBL.: A. van Gastel, De iustitia et lege civili, Groningen 1866, pp. 156 sgg.; Wernz-Vidal, VI, nn. 299-321; F. Roberti, De processibus, I, Roma 1941, nn. 255-260; P. Chretien, De iustitia, Metis 1947, pp. 139 sgg.; M. a Coronata, Instit. iuris can., III, Torino 1948, nn. 1212-13; A. Trabucchi, Istituto di diritto civile, Padova 1950, pp. 82-83; 370-71; A. Arienzo - M. Berri, Rassegna di giurisprudenza sul cod. civ., I, III, Milano 1951, pp. 290-96.

RESCRITTI IMPERIALI: V. EDITO, II. E. imperiale.