RESTITUZIONE «IN INTEGRUM». - È de- finita dai trattatisti del diritto canonico come il ri- medio giuridico straordinario, con il quale chi sia stato leso nei suoi diritti viene, in base all’equità naturale e ad opera del giudice, ripristinato nella condizione giuridica nella quale era prima della le- sione.
L’istituto, proprio del diritto romano e largamente
usato dal pretore, con l'evolversi delle leggi ha assunto
confini precisi e determinati, e lo stesso diritto della
Chiesa, sia nelle Decretali di Gregorio IX (lib. I, X,
tit. 41), sia nel CIC ha limitato l'azione della r. in i. ai
casi di lesione di un atto o contratto (can. 1684), alla
facoltà di appello ai contumaci (can. 1847), e principal-
mente alla possibilità di impugnativa della sentenza.
La definizione della r. in i. presuppone, agli effetti
di una legittima instaurazione dell'azione, tre elementi:
a) validità e rescindibilità dell'atto o negozio. Ricorre
infatti il rimedio ordinario della querela nullitatis per
l'atto invalido, come si rende impossibile il ripristino di
un determinato stato giuridico, quando l'atto non sia
rescindibile; b) la prova di una grave lesione, che deve
essere provocata dal dolo della controparte o dalla inet-
titudine della parte lesa; non mai però può provocarsi
l'azione, qualora la lesione debba ascriversi al caso for-
tuito; c) la esistenza di una causa restituendi, che il CIC
contempla nel can. 1687 §§ 1-2. Causa, infatti, sufficiente
di r. in i. sono la età minore o la qualità di persona mo-
rale, che per la sua destinazione ai fini sociali non può
gravarsi dei danni causati dalla colpa degli amministra-
tori responsabili. Tale rimedio straordinario è concesso
ai minori ed alle persone morali, onde ottenere una
maggiore tutela, anche qualora sussistano rimedi ordinari
(can. 1687 § 1); e ciò in ossequio al noto principio ca-
nonico: habenti remedium ordinarium non est tribuendum
extraordinarium nisi hoc sit pinguis. Anche le persone
maggiori di età possono beneficiare della r. in i., qualora
non vi sia alcun rimedio ordinario per riparare (can. 1687
§ 2) e sussista una giusta causa di restituto che, sebbene
non specificata dal CIC, può ravvisarsi, ed in ciò facendo
richiamare anche alle disposizioni del diritto romano, nel-
l'assenza della parte lesa, nel dolo della controparte, nel
metus, nell'errore.
L'azione, come impone il can. 1688 § 1, deve essere
esperita dinanzi al giudice ordinario e nel termine pe-
rtenario di quattro anni dal conseguimento della maggiore
età nel caso di minori, e qualora si tratti di persone
morali o maggiori di età a due lasionis factae et cessati
impedimenti. Come è ovvio, la r. in i. non è operativa
nei confronti dei diritti acquisiti dai terzi in buona fede
precedentemente all'esperimento dell'azione.
Come è stato osservato, la r. in i. avverso una sen-
tenza non configura altro che una particolare applica-
zione dell'istituto generale. Dopo che la sentenza è pas-
sata in giudicato, e pertanto non può più essere impu-
gnata, soccorre il rimedio straordinario della r. in i.,
qualora, per gravi nuovi elementi sopravvenuti o per vio-
lazione della legge, si scopra che tale sentenza è ingiu-
sta e pertanto manifestamente contraria al diritto. Trat-
tandosi di rimedio straordinario, se ne deduce che esso
non può essere invocato, qualora la sentenza sia ancora
suscettibile di riesame mediante un mezzo ordinario,
quale l'appello e la querela nullitatis.
La r. in i. può esperirsi soltanto nei quattro casi
tassativamente contemplati dal CIC, dei quali i primi
tre si appoggiano su elementi di mero fatto e l'ultimo
in iure. Essi si verificano: r) quando la sentenza si pog-
gia su documenti dimostrati in seguito falsi; 2) quando
dopo la sentenza sono emersi nuovi fatti, che comportano
una decisione non conforme a quella emanata; 3) quando
la formulazione della sentenza sia una conseguenza di-
retta del dolo di una parte nei confronti dell'altra. Qua-
lora il dolo però sia imputabile ad un terzo non si dà
luogo all'azione di restituto, bensì a quella di danni nei
confronti del terzo; 4) quando nella sentenza ricorrono
palesi elementi di violazione di legge. Per quest'ultima
ipotesi sorge la questione sollevata dai trattatisti, se la
restituto sia da concedersi in casi di violazione delle leggi
processuali. Qualche autore, a questo proposito, partendo
dalla distinzione delle leggi processuali in formali e so-
stanziali, non pone in dubbio che la violazione delle leggi
processuali sostantive generi ingiustizia, e che pertanto
l'azione della restituto sia da concedersi.
Giudice competente a conoscere la causa di r. in i.
può essere lo stesso magistrato che ha emanato la sen-
tenza impugnata, qualora si tratti di riformarla per nuovi
fatti addotti; se invece la riforma viene chiesta per ra-
gioni di diritto (can. 1905 § 2, n. 4) ovviamente allora non
può essere adito lo stesso giudice che emise una decisione
erronea. Il tempo utile per esperire l'azione è di quattro
anni, e qualora essa venga proposta per motivi di fatto
il tempo decorre dal giorno nel quale i documenti sono
stati scoperti falsi, oppure dal momento in cui i nuovi
documenti sono stati trovati. Nel caso invece di impu-
gnativa per violazione di legge il termine quadriennale
decorre dalla notifica della sentenza stessa. Non v'ha
dubbio che la nuova sentenza provocata dalla r. in i. è
soggetta a rimedio ordinario di impugnativa quale l'app-
ello, sia che la restituto sia stata motivata ob rationes
facti, che ob rationes iuris.
Il BBL.: F. Roberti, De processibus, I, Roma 1926, p. 381 sqq.;
Il. p. 252 sqq.; V. GIUDICE, Istitut. di Dir. canon. Mi-
lano 1936, p. 257; F. Della Rocca, Istitut. di Dir. processuale
canon., Torino 1946, passim. Giuseppe Spinelli