RESTITUZIONE « IN INTEGRUM ». - È definita dai trattatisti del diritto canonico come il rimedio giuridico straordinario, con il quale chi sia stato leso nei suoi diritti viene, in base all'equità naturale e ad opera del giudice, ripristinato nella condizione giuridica nella quale era prima della lesione.
L'istituto, proprio del diritto romano e largamente
usato dal pretore, con l'evolversi delle leggi ha assunto confini precisi e determinati, e lo stesso diritto della Chiesa, sia nelle Decretali di Gregorio IX (lib. I, X, tit. 41), sia nel CIC ha limitato l'azione della r. in i. ai casi di lesione di un atto o contratto (can. 1684), alla facoltà di appello ai contumaci (can. 1847), e principalmente alla possibilità di impugnativa della sentenza.
La definizione della r. in i. presuppone, agli effetti di una legittima instaurazione dell'azione, tre elementi: a) validità e rescindibilità dell'atto o negozio. Ricorre infatti il rimedio ordinario della querela nullitatis per l'atto invalido, come si rende impossibile il ripristino di un determinato stato giuridico, quando l'atto non sia rescindibile; b) la prova di una grave lesione, che deve essere provocata dal dolo della controparte o dalla inettitudine della parte lesa; non mai però può provocarsi l'azione, qualora la lesione debba ascriversi al caso fortuito; c) la esistenza di una causa restituendi, che il CIC contempla nel can. 1687 §§ 1-2. Causa, infatti, sufficiente di r. in i. sono la età minore o la qualità di persona morale, che per la sua destinazione ai fini sociali non può gravarsi dei danni causati dalla colpa degli amministratori responsabili. Tale rimedio straordinario è concesso ai minori ed alle persone morali, onde ottenerne una maggiore tutela, anche qualora sussistano rimedi ordinari (can. 1687 § 1); e ciò in ossequio al noto principio canonico: habenti remedium ordinarium non est tribuendum extraordinarium nisi hoc sit pinguius. Anche le persone maggiori di età possono beneficiare della r. in i., qualora non vi sia alcun rimedio ordinario per riparare (can. 1687 § 2) e sussista una giusta causa di restitutio che, sebbene non specificata dal CIC, può ravvisarsi, ed in ciò facendo richiama anche alle disposizioni del diritto romano, nell'assenza della parte lesa, nel dolo della controparte, nel metus, nell'errore.
L'azione, come impone il can. 1688 § 1, deve essere esperita dinanzi al giudice ordinario e nel termine perentorio di quattro anni dal conseguimento della maggiore età nel caso di minori, e qualora si tratti di persone morali o maggiori di età a die laesionis factae et cessati impedimenti. Come è ovvio, la r. in i. non è operativa nei confronti dei diritti acquisiti dai terzi in buona fede precedentemente all'esperimento dell'azione.
Come è stato osservato, la r. in i. avverso una sentenza non configura altro che una particolare applicazione dell'istituto generale. Dopo che la sentenza è passata in giudicato, e pertanto non può più essere impugnata, soccorre il rimedio straordinario della r. in i., qualora, per gravi nuovi elementi sopravvenuti o per violazione della legge, si scopra che tale sentenza è ingiusta e pertanto manifestamente contraria al diritto. Trattandosi di rimedio straordinario, se ne deduce che esso non può essere invocato, qualora la sentenza sia ancora suscettibile di riesame mediante un mezzo ordinario, quale l'appello e la querela nullitatis.
La r. in i. può esperirsi soltanto nei quattro casi tassativamente contemplati dal CIC, dei quali i primi tre si appoggiano su elementi di mero fatto e l'ultimo in iure. Essi si verificano: 1) quando la sentenza si poggia su documenti dimostrati in seguito falsi; 2) quando dopo la sentenza sono emersi nuovi fatti, che comportano una decisione non conforme a quella emanata; 3) quando la formulazione della sentenza sia una conseguenza diretta del dolo di una parte nei confronti dell'altra. Qualora il dolo però sia imputabile ad un terzo non si dà luogo all'azione di restitutio, bensì a quella di danni nei confronti del terzo; 4) quando nella sentenza ricorrono palesi elementi di violazione di legge. Per quest'ultima ipotesi sorge la questione sollevata dai trattati, se la restitutio sia da concedersi in casi di violazione delle leggi processuali. Qualche autore, a questo proposito, partendo dalla distinzione delle leggi processuali in formali e sostanziali, non pone in dubbio che la violazione delle leggi processuali sostantive generi ingiustizia, e che pertanto l'azione della restitutio sia da concedersi.
Giudice competente a conoscere la causa di r. in i. può essere lo stesso magistrato che ha emanato la sentenza impugnata, qualora si tratti di riformarla per nuovi
fatti addotti; se invece la riforma viene chiesta per ragioni di diritto (can. 1905 § 2, n. 4) ovviamente allora non può essere adito lo stesso giudice che emise una decisione erronea. Il tempo utile per esperire l'azione è di quattro anni, e qualora essa venga proposta per motivi di fatto il tempo decorre dal giorno nel quale i documenti sono stati scoperti falsi, oppure dal momento in cui i nuovi documenti sono stati trovati. Nel caso invece di impugnativa per violazione di legge il termine quadriennale decorre dalla notifica della sentenza stessa. Non v'ha dubbio che la nuova sentenza provocata dalla r. in i. è soggetta a rimedio ordinario di impugnativa quale l'appello, sia che la restitutio sia stata motivata ob rationes facti, che ob rationes iuris.