RETTORE

RETTORE. - Da regere, in sé denota chi è a capo di una istituzione. Nel linguaggio comune spesso è sinonimo di direttore o superiore (in su- periore predomina il concetto di autorità e di giudizio); in direttore il concetto di guida - onde di- rettore spirituale -; in r. prevale invece l'idea di governo). Nella legislazione ecclesiastica il nome designa oggi, in particolare, il r. di chiesa, di se- minario, di università.

I. R. DI CHIESA (rector ecclesiae). - Nell'antico di- ritto, specie nelle Decretali (cf. III, 6, 3; III, 48, 3), rector ecclesiae era uno dei nomi con cui si indicava l'in- vestito di cura d'anime, che il Concilio di Trento (cf. sess. XXIV, decret. Tamesti e cap. 13 de ref.) chiamò defi- nitivamente parochus (v. PARROCO). Nel CIC l'espressione rector ecclesiae ha un duplice senso: generico e specifico. Il primo denota ogni ecclesiastico che abbia la diretta responsabilità di una chiesa, sia il parroco o no (cf. cann. 216 § 1; 804 § 2; 846 § 2; 1162 § 3; 1289 § 2; 1302; 1535; 1536); il secondo indica il sacerdote cui è affidata una chiesa semplice o minore, che non comporta cura d'anime: non parrocchiale, non capitolare, né religiosi propriamente detta (can. 479 § 1; cf. can. 451 § 1). In tal senso, r. di chiesa si oppone soprattutto a parroco (cf. can. 1341 § 2). Le relative norme del CIC (I. II, tit. 8, cap. 11; De ecclesiarum rectoribus [can. 479-86]) costituiscono una novità giuridica, disciplinando per la prima volta la nomina o l'approvazione del r. e la sua revoca, e determinando le funzioni religiose che questi può celebrare, con il criterio che non venga recato danno al ministero parrocchiale.

Sono principali doveri del r. (can. 485) il decoro della chiesa. L'adempimento degli oneri derivanti da legati o pie fondazioni (cf. can. 1549), la retta amministra- zione dei beni (cf. can. 1182 § 3, 1525 e 1535-36), la conservazione della sacra suppellettile (cf. can. 1302) e delle reliquie (cf. can. 1289). La cura dell'archivio (can. 383). Se per una parte del popolo la sua chiesa si trovasse in posizione più favorevole di quella parrocchiale, l'Ordinario può imporli, per comodità dei fedeli, di supplire il parroco nella celebrazione dei divini Uffici e nella istru- zione religiosa (can. 483).

Quando la chiesa ha personalità giuridica, il r. ne è il legittimo rappresentante, anche se alla chiesa sia an- nessa la fabbriceria (v. FABBRI, FABBRICERIA). Così è stato definito con R. D. 26 sett. 1935, n. 2031, le cui norme sostituiscono alcune di quelle contenute nel Regolamento 2 dic. 1929 per la esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, in applicazione del Concordato tra la S. Sede e l'Italia. L'art. 8 di questa legge chiama «rectoria» (che per sé significa l'ufficio ecclesiastico rela- tivo) i locali destinati ad abitazione del r., in quanto costituiscono «una dipendenza, un accessorio necessario della Chiesa» (Relazione Rocco). Di qui la disposizione inserita nell'articolo stesso, per cui i comuni e le province possessori dei fabbricati ex-conventuali, ad essi devoluti dalla legge 7 luglio 1866 (art. 20) o da analoghe leggi eversive, debbono rilasciare, senza alcuna indennità, «una congrua parte da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, conservata al pubblico culto».

Hanno affinità con i r. di chiesa, ma differente figura giuridica (can. 479 § 2), i cappellani, sacerdoti stabili- mente addetti al servizio religioso nelle comunità, con- fraternite, pie associazioni, nonché nelle carceri, negli ospedali, o nell'esercito.

II. R. DI SEMINARIO. - È il superiore immediato e ordinario del pio istituto (can. 1358; cf. can. 891), da cui dipendono tutti, superiori, professori ed alunni (can. 1360 § 2 e 1369 § 1). Salva la direzione delle co- scienze, riservata al direttore spirituale, il r. regola tutto quanto riguarda il foro esterno: l'andamento morale, scolastico, igienico ed economico dell'istituto. Perciò il CIC prescrive che a r. non si elegga se non chi ha doti tali di virtù, cultura e prudenza da influire profondamente, con l'esempio e la parola, sull'animo dei giovani (can. 1360 § 1).

Il r. dei seminari diocesani è nominato liberamente dal vescovo. Quello dei seminari regionali, se affidati al clero secolare, è nominato dalla S. Congreg. dei Semi- nari; se al clero regolare, dal rispettivo superiore generale, con l'approvazione della stessa S. Congregazione. I r. dei seminari regionali in terra di missione sono nominati, su proposta del superiore generale, dalla S. Congreg. di Propaganda Fide. Il r. deve essere in continuo rapporto con l'autorità dalla quale dipende, senza la cui approva- zione non possono esser presi provvedimenti di rilievo. Come i docenti, è tenuto ad emettere la professione di fede (can. 1406 § 1, n. 7). Almeno ai r. dei seminari maggiori compete il diritto di partecipare al sinodo dio- cesano (can. 358 § 1). I r. dei seminari regionali hanno il dovere di un'ampia relazione sullo stato e l'andamento dell'istituto per la conferenza episcopale della rispettiva regione.

Essendo il seminario un ente esentato dalla giurisdi- zione parrocchiale, il r. adempie, per tutti quelli che convivono nel pio istituto, anche l'ufficio di parroco (can. 1368); ma, dato il principio della distinzione dei due fiori, non può confessare gli alunni (can. 891). Se al seminario è annessa una chiesa aperta al pubblico, egli

ne è r. ipso iure, qualora l'Ordinario non abbia disposto diversamente (can. 480 § 3). Avendo il seminario personalità giuridica propria, il r. ne è il legittimo rappresentante. Prima del CIC la giurisprudenza, in conformità al Concilio di Trento (che non considera la figura del r. : cf. sess. XXII, cap. 1 de ref.), riteneva rappresentanti dei seminari i vescovi. In assenza, però, o difetto del r. supplisse lo stesso Ordinario, cui è demandata la tutela e la vigilanza su tutte le persone morali ecclesiastiche della diocesi (cf. can. 1653 § 5). Nell'esercizio del suo ufficio, il r. è coadiuvato da uno o più vice-r., secondo il numero degli alunni. Figura giuridica simile alla sua è quella del r. (o direttore) di collegio (cf. can. 480 § 3 e 891).

III. R. DI UNIVERSITÀ (Rector magnificus). — È colui che ne ha il governo immediato. Nelle università governative, come in Italia, è la prima autorità accademica; in quelle cattoliche o di studi ecclesiastici, è la seconda, in quanto sottoposta al gran cancelliere.

Secondo la legislazione universitaria per gli studi ecclesiastici — cost. apost. Deus scientiarum Dominus (v.) e annesse Ordinations per la sua applicazione — il r. (detto preside se l'ateneo conta una sola facoltà) è nominato dalla S. Congreg. dei Seminari e delle Università degli studi su proposta del gran cancelliere; se per diritto particolare — specificato negli Statuti propri dei singoli enti — la sua nomina appartiene ad altri, si richiede sempre la conferma della stessa S. Congregazione (art. 16). Tenuto alla professione di fede dinanzi al gran cancelliere, egli riceve quella dei professori. Convoca il Consiglio, cui presiede di diritto; regola tutto l'andamento scientifico e disciplinare dell'università; ha il dovere di seguire le correnti ideologiche, denunziando all'autorità competente le pubblicazioni riprovevoli (cf. can. 1397 § 1).

Il nome di r., conservato nelle tradizioni francese, italiana, tedesca e consimili, si ricollega ai rectores delle associazioni studentesche (nationes) dell'antica Università parigina. La tradizione inglese invece ha ritenuto il primitivo nome medievale di cancelliere (chancellor, cancellarius); negli Stati Uniti di America prevale quello di president.

La legislazione italiana (fondamentale il R. D. 30 sett. 1923, n. 2103) distingue il r., capo giuridico dell'università, dal direttore, capo di un istituto superiore o universitario. R. e direttori vengono eletti (oggi collegialmente dal corpo accademico) tra i professori ordinari. Il r. fa parte di diritto, con qualità di presidente, del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Il r. o direttore rappresenta l'università o l'istituto, ed è l'organo esecutivo dell'ente (Regol. univ., 6 apr. 1924, artt. 6 e 9).

BML.: L. Fanfani, De iure parochorum, Torino 1924, pp. 383-93; L. M. Agius, De ecclesiarium rectoribus, ivi 1931; G. Stocchiero, Enti e beni ecol. in Italia dopo il Concordato, 4a ed., Vicenza 1937; id. Il Codice del clero ital., 2a ed., ivi 1937; id. Il beneficio ecol., 2 vol., ivi 1942-46; id., Pratica pastorale, 10a ed., ivi 1947 (specie nn. 33-37). V. anche A. M. Micheletti, De rectore seminariorum clericalium, Roma s. d. (ca. 1900); G. Moschetti, Bibliogr. Iuris canonici, Roma 1942, p. 78 sq.