RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE. - Il CIC ha adottato il principio della non r. della l., stabilendo che leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eis de praeteritis caveatur (can. 10). Tale principio, comune ad ogni ordinamento giuridico, è uno di quelli di diritto intertemporale che cerca di dare un criterio per la soluzione dei casi in cui una nuova norma giuridica, disciplinando la materia già sottoposta ad altra regolamentazione, si trova di fronte a rapporti che sotto l'antica hanno avuto inizio e sotto la nuova il loro compimento, oppure che, instaurati sotto l'antica norma, fanno valere il loro effetti durante l'impero della nuova.
Dei canonisti moderni, la cui attenzione è stata richiamata dalle citate norme del CIC e da quelle del can. 4, che espressamente menziona gli iura aliis quaesita stabilendo che... integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur, qualcuno ha dato al principio il valore di limite assoluto all'efficacia della norma. Taluno valorizza quello scopo della legge che è uno dei tanti sussidi cui l'interprete deve ricorrere, ma presenta la grave lacuna di non specificare come l'interprete debba comportarsi ove lo scopo non sia chiaro; altri, infine, ha aderito ad altre e diverse teorie. La verità è che ogni dottrina ha un certo fondamento e la chiave di tutto il problema può essere data solo prendendo di ogni teoria la parte di verità. Infatti, innanzi tutto bisogna distinguere, nel cosiddetto principio della non r. della l., due aspetti fondamentali che vanno tenuti ben separati: quello pregelastivo o de iure condendo e quello legislativo o de iure condito. Per il primo va detto che si tratta di un limite etico - uno dei tanti che si impongono al conditor legum - ed è un problema di valore che non può essere ignorato da ogni legislatore e specie da quello canonico; infatti, l'autorità che governa ogni società trova un limite etico alle sue facoltà di governo nel bene dei soggetti, non solo uti universi, ma anche uti singuli, nel senso che le statuizioni legislative non debbono, eccetto il caso che lo stesso bene comune lo richieda, ledere il singolo individuo e la sfera di bene che questi ha a se stesso assicurato con il suo comportamento, conforme ai precetti stabiliti dallo stesso legislatore. Anzi, sotto questo profilo pregiuridico, già Bartolo da Sassoferrato (In pri- mam digesti veteris partem Commentaria, Venezia 1585, tit. de iustitia et iure, 1. omnes populi), risolvendo un caso assai interessante di una città che, dopo avere concessa l'esenzione tributaria per chi in essa immigrasse, voleva revocare la disposizione anche a danno di chi, allettato dalla esenzione, si era in essa stabilito, ha parlato di un «quasi contratto» tra il soggetto alla legge e coloro che la legge hanno emanato, esponendo un concetto del tutto conforme al concetto informatore del principio della non r. della l. Sotto l'altro aspetto, invece, il principio, in quanto direttiva per chi la legge deve applicare, sta tutto nello stabilire quale sia la legge regolatrice di un concreto rapporto giuridico che si estende nel tem-

tere di polittici particolarmente vasti, ma la penisola iberica è la terra dove il r. ha la maggiore diffusione, essendo uno degli elementi caratteristici dei suoi lunghi di culto. Alcuni riprendono i temi architettonici degli amb
po, ed è un problema di fatto o, meglio, di diritto positivo.
Anche sotto l'aspetto di diritto positivo, però, il problema in esame non va confuso né con quello della retroattività, come efficacia ex tunc, assai frequente nei negozi ma non rara anche nella legge, nel senso che una norma entra in vigore da un momento anteriore alla sua redazione, o alla sua promulgazione, od anche a quello in cui è portata a conoscenza dei soggetti. Anzi, a questo riguardo, la stessa r. della l. semplicemente interpretativa stabilita dal can. 17 CIC non ha nulla in contrasto con il principio generale della non retroattività, ma si inquadra in questo senza neanche costituire una eccezione.
Siccome la legge è soprattutto regola dell'atto, essa deve precedere l'atto e non seguirlo. In ciò sta la ragione di quegli istituti, come la pubblicazione delle leggi e la vacatio, per i quali la norma prende efficacia dopo che siano poste in essere le condizioni necessarie perché la norma venga a conoscenza dei destinatari.
Una norma che scaturisca i suoi effetti da un momento precedente a quello della sua promulgazione è retroattiva, così come è retroattivo un negozio i cui effetti risalgono ad un momento precedente a quello della sua stipulazione; ma questa retroattività, conosciuta dal legislatore ed anzi prevista espressamente a proposito della legge penale più favorevole (can. 2226 § 2), non ha nulla a che vedere con la retroattività esclusa dal can. 10. Quando il giudice applica la norma più favorevole, che per ipotesi può essere anche quella del momento in cui il reato è stato commesso e non quella in vigore al momento in cui il reo è giudicato, non può dirsi che faccia questo per il principio della non retroattività. Quando invece si parla di un principio della non r. della l. si vuol dire semplicemente che il legislatore, ponendo tale norma tra quelle di diritto positivo, ha inteso riferirsi al principio pregiuridico e trasportarlo nel sistema legislativo, pur riservandosi - nisi nominatim... de praeteritis caveatur egli stesso ha detto - la più completa libertà formale nel porre le norme e nel delimitare la efficacia riguardo al tempo.
Poiché ogni legge è emanata in quanto il legislatore ha ritenuto di dover soddisfare una esigenza dell'ordine sociale, detto ordine può anche giustificare la disciplina di rapporti instaurati prima che la legge entrasse in vigore. Allo stesso legislatore è riservato però il giudizio sulla opportunità di regolare anche quei rapporti e per l'interpretare il problema si riduce così ad una interpretazione della volontà del legislatore e quindi della volontà nella norma espressa.
Partendo da questa premessa fondamentale, può darsi che il legislatore lasci comprendere quale debba essere la pratica applicazione della norma, stabilendo magari che essa debba esercitare la sua influenza anche su rapporti sorti in passato. In questo caso la norma concreta può essere retroattiva anche se il legislatore non lo dice nominatim, bastando che la retroattività possa desumersi dal contenuto della nuova norma, per quanto in molti casi il CIC abbia usato la formula non obstante quolibet privilegio, oppure reprobata quovis contraria consuetudine.
All'opposto può darsi che il legislatore usi una formula che non lasci dubbi sulla non applicazione della norma a rapporti già instaurati, come quando ha stabilito che nullum patronatus ius... constitui in posterum valide potest (can. 1450 § 1) o che ut quis in parochum valide assumatur, debet esse in sacro presbiteratus ordine constituus (can. 453 § 1). In entrambe le ipotesi fatte si può dire che un vero problema della non r. della l. non esiste dal punto di vista giuridico.

Ma vi è una terza ipotesi ed è quella che la norma legislativa presenti incertezze per la precisa determinazione della sua sfera di validità. Allora, tra i vari sussidi che l'interpretare ha per giungere alla scoperta della intenzione del legislatore, vi è quello di ritenere che, in funzione di quei criteri pregiuridici ricordati, il legislatore abbia voluto disciplinare l'avvenire e non il passato. La portata, cioè, del principio esaminato nel can. 10 non è che la riaffermazione nel campo positivo del programma generico fondamentale che il legislatore si è posto nell'emanare le norme giuridiche, per cui, ove altrimenti l'interpretare non riesca a comprendere la volontà della legge, si deve ricordare di questo programma e ritenere, per obbligo legislativo, che la nuova norma non deve disciplinare i rapporti passati. È soltanto in questo momento che sorge il problema pratico di stabilire che cosa significhi r. della l. al fine di dare applicazione al principio della non retroattività voluta dal legislatore. Entrano allora in funzione tutte le dottrine ricordate, e la casistica, se numerosa, è unanime nel ritenere che la validità di un negozio debba essere valutata in conformità alle prescrizioni in vigore al tempo in cui il negozio stesso fu posto in essere.
Il problema è più delicato ove la nuova legge non si trovi di fronte a rapporti già esauriti, ma a rapporti pendenti, o perché si tratta di un fatto composto che ha visto verificati solo alcuni di quelli che lo compongono, o di un fatto che si perfeziona solo attraverso il decorso di un determinato periodo di tempo, o perché un rapporto già validamente sorto protrae la sua esecuzione anche nel tempo successivo alla emanazione della nuova legge. Nei primi due casi la dottrina ha dato una soluzione soddisfacente, ritenendo che per casi di pendenza derivante da non compimento del rapporto si espliciti la efficacia della nuova norma. Più difficile è invece la soluzione ove si tratti dei cosiddetti rapporti
RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE - RETTORE
a tratto successivo, ma qui, data la secolare prassi canonistica, bisogna ritenere che l'unico criterio che si possa chiamare in ausilio è quello del diritto questo, adottandolo, però, non in antitesi al criterio oggettivo del fatto compiuto, come alcuni canonisti hanno preteso di fare, ma a complemento di questo ed a sua integrazione.
Il can. 4, stabilente il rispetto del diritto questo (v.) - e che costituisce una norma transitoria per l'ordinamento interno, così come il can. 3 che tale rispetto ha stabilito per l'ordinamento esterno - ha un diverso valore nella norma del can. 10, in quanto questa vale per tutta la legislazione, mentre quello limitato la sua efficacia all'ambito del CIC. Ma ciò non impedisce che le due disposizioni possano integrarsi così: «le leggi riguardano il futuro e non sono retroattive, cioè non ledono i diritti già acquisiti prima che esse entrassero in vigore».
BIM.: per la letteratura non canonistica, cf. P. Roubier, Les conflits des lois dans le temps, Parigi 1923-33, dal quale può aversi un'ampia bibl. in argomento. Per la letteratura canonistica, oltre alle opere citate alla voce DIRITTO QUESITO, cf. H. Eppler, Quellen und Fassung kath. Kirchenrechts, Zurigo 1928, p. 233; S. M. Petroncelli, Il principio della non r. delle leggi in dir. canon., Milano 1931; E. Canzoneri, La non r. della l. neccamiti perturbatori, Roma 1931; id., Il problema della non r. della l. nell'antica canonistica fino a Giovanni Andrea, in Anselmi, 28 (1951), p. 363; SEG.