DIRITTO QUESITO

DIRITTO QUESITO. - Il can. 10 del CIC, in conformità di quanto stabiliva il diritto romano, che cioè la legge non può avere efficacia relativamente

ai fatti avvenuti nel tempo anteriore alla sua promulgazione, enuncia il principio fondamentale della irretroattività delle leggi nei seguenti termini: Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eis de praeteritis caveatur.

Questo principio non risolve il problema dell'efficacia della norma nuova sul rapporto, che, sorto sotto l'impero della vecchia legge, continua a vivere sotto la nuova disciplina. Per far salvi i d. q., cioè quei diritti, per i quali, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, si sono verificati i requisiti per l'acquisto che la vecchia richiedeva, il can. 4 dispone: «Iura aliis questa... integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocantur». Dunque, il legislatore canonico, fra le tante teorie proposte per risolvere il suddetto problema, ha accolto la teoria dei d. q.

Sebbene si sia dubitato che la norma relativa al rispetto dei d. q., formolata nel can. 4, contenga un principio diverso e per sé stante rispetto a quello della irretroattività della legge di cui al can. 10, a noi sembra certo che il rispetto dei d. q., stabilito nel can. 4, debba considerarsi come un'applicazione del principio generale della irretroattività della legge. È stato rilevato che l'unica differenza tra il can. 4 ed il can. 10 consiste in ciò che, mentre in questo il principio dell'irretroattività della legge viene espresso con una formula obiettiva, in quello lo stesso principio ha una formulazione subiettiva, nel senso che viene stabilita l'efficacia della nuova legge rispetto alla condizione giuridica subiettiva di alcuni determinati soggetti al momento della sua entrata in vigore (G. Michiels, op. cit. in bibl., p. 69 sgg.).

Qui bisogna considerare il principio dell'irretroattività della legge sotto l'aspetto del diritto soggettivo, cioè secondo la formulazione contenuta nel can. 4. Il principio dell'integrità del d. q., stabilito da questo canone, postula che conservino i propri diritti, quantunque il CIC li abbia in generale aboliti per il futuro, coloro che li avevano derivati, non immediatamente dalle leggi anteriori regolanti in generale la capacità, lo stato, le relazioni delle persone e delle istituzioni ecclesiastiche, ma li avevano individualmente acquistati e conservati in forza di un atto o di un fatto, avvenuto sotto l'impero di quella legge.

Ma si deve trattare di veri e propri d. q., cioè di diritti già entrati a far parte del patrimonio del soggetto sotto l'impero della vecchia legge, sebbene l'occasione per farli valere ed esercitarli si presenti sotto la nuova. Non sempre è possibile o agevole distinguere i veri diritti dalle semplici aspettative, le quali non sono altro che speranze di diritti. Ma questa difficoltà riguarda l'applicazione pratica della teoria del d. q., giacché, dal punto di vista teorico, la distinzione tra d. q. ed aspettativa, non solo non è, come a taluno è sembrata (cf. R. Naz, Droits acquis, in DDC, XXIV, col. 1514), un espediente didattico utile soltanto a determinare la nozione di d. q. ma non è neppure così artificiosa e così infondata, come è parsa a chi ha affermato essere impossibile dare delle definizioni soddisfacenti sia del d. q. sia dell'aspettativa e a chi ha ritenuto che né l'una né l'altra categoria presenti un solo carattere che le sia proprio e la differenza.

Quando si parla di d. q. si deve aver presente che acquisito rimane il diritto nella sua unità concettuale e pratica, e non invece il suo contenuto di poteri e facoltà, in quanto, mentre quello, una volta acquistato, non si perde più, questi ultimi, ed il modo di esercizio del diritto stesso, possono essere modificati dalla legge nuova; così, ad es., una volta acquistato lo stato di coniuge, la legge successiva non può più toglierlo, ma può invece

modificare i vari diritti compresi in quello (A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova 1948, p. 20 sg.).

Sebbene il principio che i fatti ed i loro effetti sono regolati dalla legge al momento in cui essi sono compiuti non coincida con il principio che la legge rispetta i d. q., tuttavia quel principio ha per conseguenza, almeno in molti casi, il rispetto di questi diritti, in quanto se un fatto giuridico compiuto sotto l'impero di una legge abbia prodotto in una persona l'acquisto di un diritto soggettivo e quindi il potere di farlo valere e di farne valere gli effetti, dato che la legge posteriore non regola quel fatto, né i suoi effetti passati o futuri, risulterà che il diritto soggettivo non sarà leso e che la persona potrà far valere il diritto ed i suoi effetti anche dopo l'entrata in vigore della legge nuova; così, ad es., la legge che mutasse i requisiti della ordinazione o dell'acquisto di un ufficio rispetterebbe il diritto acquisito dall'ordinato ad esercitare l'Ordine e dell'investito a compiere gli atti del suo ufficio; la legge che abolisse una prescrizione acquisitiva rispetterebbe il diritto di chi già lo aveva precedentemente acquistato con il compimento della prescrizione; la legge che modificasse le norme della elezione, rispetterebbe il diritto di colui che fosse stato eletto ed avesse accettato l'elezione (Falco, op. cit. in bibl., p. 98).

Qualora il fatto giuridico necessario per l'acquisto di un diritto dipenda dal compimento, entro un determinato periodo di tempo, di una serie di atti tra loro indipendenti ed alcuni di questi atti siano stati compiuti al momento in cui si verificò il mutamento della legge, gli atti compiuti conservano il valore che avevano sotto l'impero della legge vigente quando essi furono compiuti, mentre gli atti che restano da compiere sono soggetti alle disposizioni della legge nuova. Per contro, qualora il fatto giuridico necessario per acquistare un diritto dipenda dal compimento di atti che sono tra loro nel rapporto di causa ad effetto, ed alcuni di questi atti siano stati compiuti al momento in cui la legge venne mutata, l'interessato ha un d. q. a compiere gli atti successivi secondo la vecchia legge, fatta eccezione per la forma degli atti, che è regolata dalla nuova.

Va da sé che, ove il fatto giuridico, da cui deriva un d. q., dipenda da un titolo di natura contrattuale, gli effetti del contratto restano normalmente regolati dalle condizioni in esso stabilite, anche se si verifichi qualche mutamento nella legislazione ad esso relativa.

Essendo il d. q. una cosa distinta dalle sue conseguenze, queste sono regolate dal diritto vigente al momento in cui esse si verificano; così, ad es., in conformità di una risposta del 23 giugno 1918 della commissione interprete del CIC, l'azione giudiziaria derivante dagli sponsali conclusi prima della entrata in vigore del CIC non può più essere esercitata dopo la sua promulgazione, avendo il CIC eliminata quell'azione.

Per quanto riguarda la forma degli atti, vale la legge vigente al momento in cui gli atti sono stati compiuti, in virtù del principio tempus regit actum; lo stato e la capacità delle persone devono essere determinati secondo la legge vigente al momento in cui la capacità viene esercitata.

In tema di rescritti, si richiama la disposizione del can. 46, secondo cui rescripta etiam motu proprio concessa... contra ius alteri iam quaesitum, non sustinentur, nisi expressa derogatoria clausula rescripto apponatur. In tema di voti e giuramenti promissori, è da tener presente che la dispensa dal voto e dal giuramento, che leda l'altrui d. q., è riservata alla S. Sede (cann. 1313, 1320).

Mentre riguardo ai diritti acquistati in forza dei concordati il principio della integrità dei d. q. vale senza eccezioni di sorta, riguardo ai diritti acquistati in virtù di altri titoli, siano anche privilegi e indulti della S. Sede, esso non ha valore assoluto (cf. alcuni esempi riferiti da M. Falco, op. cit. in bibl., p. 69 sg.).

BIBL.: Della vasta letteratura in argomento ci si limita a citare qualche lavoro canonistico: S. D'Angelo, Il ius quaesitum nel diritto canonico, in Il diritto ecclesiastico, 33 (1922), p. 3-15; M. Falco, Introduzione allo studio del CIC, Torino 1925, p. 66-70, 98; A. Van Hove, De legibus ecclesiasticis, Malines-Roma 1930, p. 18 sgg.; G. Michiels, Normae generales Iuris canonici, I, Parigi-Tournai-Roma 1949, p. 67 sgg.; A. Ver-

meersch - I. Creusen, Epitome iuris canonici, I. Malines-Roma 1940, p. 94 sgg.; R. Naz, Droits acquis, in DDC, IV (1940) coll. 1514-20. Pio Fedele

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“DIRITTO QUESITO.” Enciclopedia Cattolica, vol. IV (1950), p. 996. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/diritto-quesito.