REVOCAZIONE. - Nel diritto della Chiesa il termine ha un unico significato e si concreta esclusivamente in un atto compiuto dalla competente autorità legislativa o amministrativa allo scopo di abrogare norme giuridiche o disposizioni amministrative esistenti; nella legislazione civile assume invece una duplice accezione: l'una riflette tutti gli atti di chi è legittimamente interessato a revocare direttamente o giudizialmente un determinato negozio o contratto; l'altra richiama un mezzo straordinario di impugnazione delle sentenze e cioè un istituto di natura processuale.
In vari canoni il CIC si richiama all'istituto della revocatio. Trattando dell'abrogazione della legge, il can. 22 stabilisce che la legge canonica cessa di avere vigore, fra l'altro, per abrogazione espressa, quando cioè la nuova legge dica espressamente che la precedente è abrogata. È vero che nel predetto canone non viene esplicitamente adoperata la parola revocatio, ma che ad essa si sia voluto fare richiamo si desume in maniera indubbiadalla successiva con. 23: In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur. Altri casi di revocatio si hanno in tema di privilegio e di rescritto. Difatti il can. 60 è il enumera fra i casi principali di cessazione di un privilegio, la revoca notificata alla persona interessata: rescriptum, per pecuniam superioris actum revocatum, perdurat usque dum revocatio ei, qui illud obtinuit, significetur; come anche nel can. 71 si parla della revoca dei privilegi contenuti nello stesso CIC solo nel caso di una successiva legge generale. I rescritti che, come i privilegi, sono di regola perpetui, cessano anche essi per r., qualora l'autorità concedente ritenga che la concessione dal rescritto contenuta più non risponda al bene del singolo o ai criteri di retta amministrazione ecclesiastica. Altri casi di richiamo dell'istituto della r. sono quelli relativi alla impossibilità di revoca della donazione fatta alle chiese propter ingratum praelati vetori externi animum (can. 1036 § 4) e la revoca del giuspagnato da parte della Sede Apostolica (can. 1470 § 1, n. 2).
Anche il Cod. civ. ital. contempla vari casi di r. Tra quelli degni di maggiore rilievo sono la revoca del mandato (art. 1722 § 2), per cui detto contratto si estingue, qualora il mandante lo faccia cessare mediante recesso unilaterale. Quanto al modo di attuarla, la revoca può essere espressa o tacita (art. 1724).
La donazione può essere revocata per due motivi, tassativamente stabiliti nel Cod. civ. (art. 800) e cioè per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. Ambedue le cause di r. hanno termini perentori agli effetti della proposizione della domanda: la prima deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la r.; l'altra entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale.
Ancora da ricordare la r. totale o parziale da parte del testatore di un testamento. La revoca in base all'art. 680 Cod. civ. può farsi «soltanto con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni in cui il testatore personalmente dichiara di revocare in tutto od in parte la disposizione anteriore». Un caso peculiare di r. ope legis del testamento si ha, a norma dell'art. 687, per la sopravvenienza di figli, quali legittimari.
Il Cod. di proc. civ. contempla poi l'istituto della r. come mezzo straordinario di impugnativa, proponibile per motivi tassativamente previsti, davanti allo stesso giudice della sentenza di cui si chiede l'annullamento, quando, non essendo questa più soggetta ad altre impugnazioni che consentano una indagine di fatto, l'ingiustizia della decisione non potrebbe essere altrimenti riparata. Tale istituto risponde a quello della revisione nell'ambito del diritto processuale penale (art. 553 e 553) ed a quello della restitutio in integrum (v.) nella procedura canonica (can. 1092 e 1093). L'art. 395 Cod. proc. civ. enumera i casi specifici che consentono tale impugnativa: e cioè i) se la sentenza è effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza, oppure che la parte soccombente ignorava essere stato riconosciute o dichiarate tali prima dalla sentenza; 3) se dopo la sentenza è stato rinvenuto un documento decisivo che la parte soccombente non aveva potuto produrre; 4) se la sentenza è effetto di un errore di fatto risultante dalle prove acquisite al processo; 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato. Contro la sentenza di r. ricorrono, come è ovvio, gli ordinari mezzi di impugnazione: si esclude invece da taluni scrittori che essa possa in linea di massima essere soggetta a nuova impugnativa per r. e ciò per soddisfare l'esigenza fondamentale della certezza del diritto.