RESIDENZA

RESIDENZA. - Etimologicamente (da residere) indica il luogo della sosta prolungata, quasi permanente e definitiva ed è perciò sinonimo di dimora. In diritto canonico indica l'obbligo che hanno i chierici in genere, ed in particolare i titolari di benefici, di dimorare stabilmente nel luogo dell'ufficio annesso al beneficio avuto. Il concetto canonico di r. comporta, oltre alla presenza materiale, la prestazione operosa dell'adempimento dei doveri congiunti con il beneficio, e cioè l'assolvimento dell'officium.

Già nel Concilio di Nicea (a. 325; cf. can. 6) veniva sancito l'obbligo della r. per i sacerdoti, i diaconi ed i chierici in genere. E' c'è chi ritiene che per i vescovi già precedentemente fosse stato decretato tale obbligo. In ogni modo è certo che anche per essi furono emanate subito dopo quell'epoca delle leggi in merito. Nel medioevo furono stabilite anche delle pene contro i vescovi trasgressori dell'obbligo della r. Ma con l'introduzione dei vicari generali la legge della r. fu ancora meno osservata dai vescovi e la negligenza, nonostante i richiami dell'autorità, perdurò fino al Concilio di Trento, anzi a quell'epoca il male si era aggravato a causa del possesso simultaneo di più benefici o di più sedi vescovi che spesso aveva un sol chierico o un sol vescovo. Il Concilio di Trento operò saltuamente proibendo la cunnulatio beneficiorum e fissando nuove norme sull'obbligo della r. La legislazione tridentina fu in seguito ripresa per una maggiore specificazione ed aggiornamento dai pontefici Gregorio XIII, Clemente VIII, Urbano VIII e da Benedetto XIV. Da Benedetto XIV (cf. cost. Ad universae del 3 nov. 1746) fino al CIC la legislazione restò pressoché immutata. E l'attuale disciplina canonica riproduce sostanzialmente la precedente.

Nel can. 143 è fissato il principio generale della r. per ogni chierico, il quale in seguito all'incardinazione in una determinata diocesi resta obbligato a risiedervi, e a non allontanarsene per un periodo notevole di tempo senza il permesso, almeno tacito, del suo Ordinario.

In base al can. 238 CIC i cardinali sono obbligati a risiedere in Roma: in Curia, afferma il canone, ricordando così il luogo nativo del loro ufficio e quindi della loro r. Già Leone X con la cost. Supernae dispositionis del maggio 1514 (cf. § 28), Paolo IV con la cost. Cum venerabiles del 22 a. 1555 (cf. § 1) ed in seguito Innocenzo X con la cost. Cum iuxta del 12 febbr. 1646 (cf. § 1) e Pio IX con la lettera apost. Quamquam illius del 29 sett. 1867 avevano decretato e disciplinato l'obbligo per i cardinali di risiedere permanentemente in Roma. Secondo il canone già citato, non è permesso ad essi allontanarsi da Roma senza l'espressa licenza del Pontefice. Due eccezioni sono contemplate in proposito. La prima

riguarda i cardinali vescovi delle diocesi suburbicarie, i quali non sono obbligati a chiedere il permesso al S. Padre ogni qual volta ritengano opportuno andare nella diocesi loro affidata (can. 238 § 2). La seconda riguarda i cardinali vescovi delle diocesi non suburbicarie, i quali sono tenuti alla r. nelle diocesi loro affidata; quando però vengono a Roma devono immediatamente presentarsi dal Papa e non devono ripartire senza il suo permesso (can. 238 § 3).

Molto vigile è stata la Chiesa nell'esigere dai vescovi l'osservanza della legge della r. Nel Concilio di Trento il problema fu discusso a lungo e con vivacità (cf. sess. VI, cap. 1; sess. XXIII, cap. 1). E gli stessi Sommi Pontifici più volte emanarono disposizioni in proposito (cf. la cost. De salute gregis di Pio IV in data 4 sett. 1560 e la In suprema del 25 nov. 1564 dello stesso Pontefice; la cost. Sancta Synodus del 12 dic. 1634 di Urbano VIII; la cost. Quia Ecclesia del 26 luglio 1662 di Alessandro VII; la Ubi primum del 3 dic. 1740 di Benedetto XIV, la Grave del 15 aug. 1741 e la cost. Ad universae del 3 sett. 1746 dello stesso Pontefice). L'attuale legislazione sulla r. per i vescovi è contenuta nel can. 338. Nel § 1 è sancita la norma fondamentale della r. personale del vescovo nella diocesi a lui affidata ed è espressamente stabilito che l'obbligo sussiste anche nel caso in cui il vescovo abbia un coadiutore. In merito alle ferie viene stabilito che il vescovo può prendersi al massimo tre mesi all'anno, in modo continuo o interrotto, purché sia prima certo che la sua assenza non nuoccia. Le ferie non possono essere unite con altre assenze sia pur legittime (come per promozione, per la visita ad limina, per partecipazione a concili) o con le ferie dell'anno seguente. Il § 3 ingiunge l'obbligo di essere presso la chiesa cattedrale nei giorni dell'Avvento, di Quaresima, di Natale, di Pasqua, di Pentecoste e del Corpus Domini, a meno che gravi ed urgenti ragioni non costringano a star altrove. Il metropolitano ha l'obbligo di denunciare alla S. Sede il vescovo suffraganeo che abusivamente è stato assente dalla diocesi oltre sei mesi; se nella stessa mancanza è caduto il metropolitano, il dovere di denunciarlo alla S. Sede è del suffraganeo più anziano per r. (can. 338 § 4).

I vicari ed i prefetti apostolici sono tenuti, come i vescovi, a risiedere nei territori di missione loro affidati. A differenza dei vescovi essi non godono della facoltà di potersi prendere un periodo di ferie di due o tre mesi e quando siano costretti ad allontanarsi, anche se per motivo grave e giusto, devono chiedere il permesso alla S. Sede (can. 301 § 1).

Nella stessa maniera e nelle stesse forme del vescovo è tenuto all'osservanza della legge della r. il vicario capitolare (can. 440).

Seguendo la legislazione tridentina (cf. sess. XXIV, cap. 12) ed in base alla prassi antica e recente delle S. Congregazioni romane, soprattutto del Concilio espressosi in numerosissime decisioni, il CIC, nei can. 418-19, disciplina l'obbligo della r. per i capitolari. Canonici e beneficiari sono tenuti a risiedere nel luogo del beneficio e se ne possono allontanare per tre mesi all'anno, in modo continuo od interrotto, purché ciò non sia vietato dagli statuti capitolari o dalla legittima consuetudine (can. 418 § 1). È loro vietato prendersi le ferie nei giorni di Avvento, di Quaresima e nelle principali feste dell'anno (vale a dire Natale, Pasqua, Pentecoste e Corpus Domini; cf. can. 338 § 3), senza una legittima causa e senza il permesso speciale del vescovo; i capitolari assenti contemporaneamente non debbono superare la terza parte dell'intero capitolo (can. 418 § 2). Il capitolare assente per il periodo delle ferie percepisce solamente i proventi del beneficio o i due terzi delle distribuzioni se la prebenda consiste unicamente in queste (can. 418 § 3). Nei giorni in cui i capitolari sono esenti dall'obbligo del coro non sono tenuti a risiedere nel luogo del beneficio (can. 419 § 1).

Anche il parroco (can. 465) deve risiedere presso la sua parrocchia; l'Ordinario può tuttavia permettergli di dimorare altrove, purché la distanza non sia tale da essere di scapito all'attività pastorale (can. 465 § 1). A lui è permesso un periodo di assenza dalla parrocchia di non oltre due mesi, a meno che per giuste cause, a giudizio dell'Ordine, non abbia bisogno di un periodo maggiore ovvero gli debba essere accorciato (can. 465 § 2). Nel periodo di due mesi non devono essere computati i giorni che il parroco impiegasse, anche ogni anno, per i santi spirituali esercizi (can. 465 § 3). Per un periodo di assenza dalla parrocchia di oltre una settimana, il parroco deve avere il permesso scritto del suo Ordinario e lasciare in sua vece un sostituto approvato dall'Ordine, e se il parroco è un religioso il suddetto permesso deve essere rilasciato anche dal Superiore religioso (can. 465 § 4). Nel caso in cui il parroco si sia dovuto allontanare dalla sua r. d'urgenza, senza aver prima potuto avvertire l'Ordine, è tenuto a scrivergli al più presto notificandogli il motivo della partenza ed il nome del sacerdote supplente (can. 465 § 5). Per qualsiasi assenza, anche breve, il parroco è tenuto a provvedere alle necessità spirituali dei fedeli, soprattutto se trattasi di necessità gravi.

Anche questa legislazione, come quella dei vescovi, ha precedenti assai antichi. Oltre al Concilio di Trento (cf. sess. VI, cap. 2; sess. VII, cap. 3; sess. XXIII, cap. 1), non sono mancate costituzioni apostoliche in materia (cf. In suprema di Pio IV del 25 nov. 1564 § 1, 2; In confede- rendis di s. Pio V del 18 marzo 1567 e dello stesso Papa la Capitane del 13 luglio 1568; Ad militantis del 30 marzo 1742 di Benedetto XIV e dello stesso Papa la Firmandis del 6 nov. 1744).

Il vicario foraneo se ha in titolo una parrocchia è tenuto a risiedere in essa come il parroco; diversamente deve dimorare nel territorio del vicariato o in un luogo non distante, secondo le disposizioni del vescovo (can. 448 § 2).

I vicari parrocchiali sono tenuti all'osservanza della r. a seconda della loro qualità specifica. Il vicario curato, il vicario economo ed il vicario sostituto sono tenuti nelle stesse forme del parroco (can. 471 § 1, 473 § 1, 474). Il vicario cooperatore deve risiedere nella parrocchia in conformità degli statuti diocesani o della consuetudine ovvero in conformità di quanto ha stabilito il vescovo; ed il CIC raccomanda al vescovo di disporre a norma del can. 134 - di far dimorare il vicario cooperatore nella casa parrocchiale in vita comune con il parroco (can. 476 § 5). Per ragioni di lavoro sono tenuti a risiedere nella sede vescovile o nei luoghi ad essa vicini i consultori diocesani (can. 425).

I Superiori religiosi sono esortati dal CIC ad avere la propria casa religiosa dove risiedere permanentemente e a non allontanarsene se non in conformità delle costituzioni (can. 508).

L'attuale legislazione canonica prevede anche le pene per i chierici non residenti. Il titolare dell'ufficio, del beneficio o di una dignità con l'onere della r., se abusivamente sta lontano dal luogo della r. resta senz'altro privato dei redditi del beneficio o dell'ufficio in proporzione della durata dell'assenza e li dovrà cedere all'Ordine, che li destinerà per la chiesa o per una causa più ovvero potrà anche elargirli ai poveri (can. 238 n. 1); il trasgressore potrà essere privato anche dell'ufficio, del beneficio o della dignità (can. 238 n. 2); ma per infliggere tale pena l'Ordine dovrà agire in conformità dei can. 2168-75. L'Ordine deve cioè prima ammonire il trasgressore che perderà l'ufficio o il beneficio se entro un determinato tempo non avrà ripreso la r.; sarà cura dell'Ordine provvedere per il frattempo alle necessità spirituali dei fedeli (can. 2168; cf. can. 188, n. 8). Se entro il tempo stabilito il chierico negligente non ha ripreso la r. né ha notificato le cause dell'assenza, l'Ordine dichiarerà vacante la parrocchia o il beneficio (can. 2169; cf. 2149). Nel caso in cui il chierico riprenda a risiedere, l'Ordine lo priverà dei redditi della prebenda in proporzione della durata dell'assenza abusiva e gli potrà infliggere altre pene a seconda della colpevolezza (can. 2170). Quando invece il chierico non riprende la r. ma adduce giustificazioni per la sua assenza, l'Ordine, assunte in merito opportune informazioni, giudicherà con due amministratori sulla fondatezza dei motivi (can. 2171) e, se li troverà infondati, intimerà di nuovo al chierico di riprendere la r. entro un certo tempo con l'onere di non percepire i frutti della prebenda per il tempo dell'assenza.