RESCRITTO

RESCRITTO. - Da re-scribere, è qualsiasi risposta scritta. Ma già nelle fonti latine significò la risposta o l'ordine, dato per iscritto, dal signore del paese (così presso Tacito e Plinio); in seguito indicò unicamente la risposta scritta del principe alla richiesta del suddito e conservò tale significato anche quando entrò a far parte della terminologia giuridica. La voce cbbe largo uso nel diritto della Chiesa e, soprattutto, nel frasario ordinario della cancelleria papale. E se nell'antico diritto canonico il termine veniva usato unicamente per le risposte scritte del Sommo Pontefice, nel medioevo fu usato anche per quelle del principe o capo della comunità in genere, ed in seguito ne fu allargato l'uso ancor di più, in quanto vennero detti r. anche le risposte scritte di coloro che godevano della potestà legislativa o di giurisdizione.

Non solo come terminologia ma anche come istituzioni giuridiche, il r. si svolse nel diritto canonico su basi normativistiche; fu sulle fonti romane che i canonisti medievali costruirono la dottrina giuridica in materia. Già nei primi secoli i papi provvedevano per iscritto a concedere grazie e ad introdurre disposizioni particolari di favori o privilegi dietro segnalazioni o richieste di sudditi. Il primo r. di cui si ha memoria rimonta a papa Siricio (a. 385). È però vero che lo sviluppo sensibile della prassi, prima ancora della dottrina, si ebbe nel medioevo; e fu tale l'uso che allora si fece dei r. da influire persino sull'evoluzione del diritto canonico attraverso la pubblicazione di numerosi r. fatta nelle collezioni. Nei secoli successivi l'istituto fu perfezionato nella sua struttura e meglio inquadrato nell'ordinamento generale del sistema canonico; al che contribuirono notevolmente sia le Regulae Cancelariae Apostolicae (dal sec. xv in poi) sia il migliore riordinamento della Curia Romana per opera di Pio V (1566-72) e Sisto V (1585-90). L'ultima riforma apportata a questo istituto risale a Pio X, come appare dalla cost. Sapientia Consilio del 29 giugno 1908 e dall'Ordo servandus in sacris Congregationibus, Tribunali bus et Officiis Romanae Curiae Normae Communes della stessa data e dalle Normae Peculiæ, in data 29 sett. 1908. Tale riordinamento è tuttora vigente (can. 243 § 1) e forma, insieme alle norme sancite nel titolo IV del primo libro del CIC (can. 36-62), la legislazione canonica in proposito.

In quanto risposta, il r. presuppone una domanda: consulisti, significati, postulati, sono le prime parole che si leggono nei r. dei Sommi Pontefici riportati nel Corpus Iuris Canonici, oppure, come negli odierni r. della Curia Romana, N. N. petit, postulat, ecc.; ed è domanda soprattutto di grazie, favori e privilegi, come, p. es., la richiesta di legittimazione di prole, di dispensa da matrimonio raro e non consumato, di beneficio o di onorificenze.

La forma dei r., sia pur esterna, non è stata mai trascurata, soprattutto in quelli che venivano spediti dalla cancelleria papale; così oggi, in base alla legislazione piana ed alla prassi della Curia Romana, i r. hanno una forma esterna ed interna precisa e fissa. Le forme esterne sono diverse (forma di bolla, di breve, di semplice lettera o comunicazione), più o meno solenni a seconda dell'oggetto, del destinatario e delle circostanze. La forma interna è uguale per tutti i r. e consta regolarmente di due parti: della parte espositiva e di quella dispositiva. La prima riassume la sostanza del libello inoltrato dal postulante, vale a dire l'oggetto della petizione con le circostanze inerenti alla richiesta (parte narrativa) e la motivazione di essa (parte motiva). La seconda esprime la risposta del superiore: ciò che concede e a quali condizioni.

I r. si differenziano poi per ragioni interne o di sostanza: si hanno perciò diverse specie di r. Ratione legisili hannò r. secundum, praeter o contra ius, a seconda della finalità della concessione, che può tendere rispettivamente a tutelare la legge (p. es., il r. di designazione a giudice per una causa) o a non riguardarla direttamente (p. es., la concessione di onorificenze); oppure sia di deroga al diritto comune (p. es., la dispensa da un impedimento matrimoniale). In rapporto all'oggetto i r. si distinguono in r. di giustizia e r. di grazia. Con i primi si concedono favori a tutela e per l'amministrazione della giustizia. p. es., il beneficio della restitutio in integrum e della nuova indigenza nelle cause. Con i secondi si elargiscono esclusivamente benefici, favori o grazie, come indulgenze, onorificenze e dispense. In riferimento sempre all'oggetto si possono avere anche r. misti, in quanto contemporaneamente concedono favori e servano all'amministrazione della giustizia, come, p. es., la concessione di un beneficio posseduto illegittimamente da altri.

A seconda del modo con cui vengono concesse le grazie, i r. si distinguono in r. in forma graziosa o in forma commissoria. I primi concedono grazie o favori direttamente al richiedente, il quale è in diritto di servizi della concessione dal giorno della data del r. e si riconoscono dalle parole della concessione stessa (p. es., petitiam gratiam benigne impertimur, senza menzione di esecutore o di esecuzione: cf. can. 38). Nei secondi, invece, la grazia viene concessa tramite un esecutore e non consegue effetto giuridico se non con la comunicazione dell'esecutore. Se questo è tenuto all'esecuzione si chiama esecutore necessario ed i r. si dicono in forma commissoria mista (can. 38, 54 § 1) e sono così formulati S. Congregatio... benigne annuit, ac propterea mandavit committi Episcopo ut petitiam gratiam oratori concedat; se, al contrario, non vi è tenuto, si chiama esecutore libero o volontario, nel senso che è in suo potere concedere o meno, a suo prudente giudizio, la grazia a chi l'ha richiesta: tali r. si dicono in forma commissoria assoluta o libera (can. 54 § 2, 61) e si riconoscono dalle parole, che sono del seguente tenore: S. Congregatio oratoris preces remittit arbitrio et conscientiae Episcopi cum facultatibus necessariis et opportunis.

A seconda dell'estensione i r. possono essere poi generali o particolari.

A norma del can. 36 § 1 l'impetrazione dei r. sia della S. Sede come degli Ordinari è libera, e tutti, salvo espresso divieto, possono farne richiesta ed essere perciò in grado di ottenerli (cf. can. 36 § 2). In ciò si ha una sconfessione, sia pur implicita, del regnum placet e del principio, già riprovato da Pio IX, in base al quale Gratiae a Romano Pontifice concessae existimari debent tamquam irritae, nisi per gubernium fuerint imploratae.

Secondo il diritto delle decretali (cf. c. 1 in VI, 1, 3) gli scomunicati erano incapaci a ricevere i r. che erano perciò ritenuti nulli se concessi in loro favore. Nello stile della Curia Romana era prevalso l'uso di inserire la clausola absolutio a censuris ad cautelam allo scopo di non frustrare l'effetto del r., concesso forse ad uno scomunicato. Con Pio X si ebbe in proposito una radicale innovazione stabilendo gratiae et dispensations omne genus a S. Sede concessae etiam censuris irretitis ratae sint ac legitimae, nisi de iis agatur qui nominatim excommunicati sint, aut a S. Sede nominatim pariter poena suspensionis a divinis multati. La disposizione piana è passata sostanzialmente nel CIC con qualche lieve innovazione (cf. can. 36 § 2). Sono inabili secondo il CIC a ricevere grazie e dispense dalla S. Sede gli scomunicati, gli interdetti personalmente e i sospetti dopo sentenza di condanna o declaratoria (can. 2265 § 2; 2275, n. 3; 2283); al di fuori di questi casi tutte le grazie e le dispense concesse dalla S. Sede etiam censura irretitis sono valide (can. 36 § 2). A norma dei can. 2291 n. 9 e 2296 § 1, sono da considerarsi inabili ad ottenere r. pontifici coloro che sono stati colpiti dalla pena vendicativa d'inabilità a ricevere grazie apostoliche.

Non è chiaramente indicato nel CIC, né gli autori concordano, circa l'inabilità dei non-cattolici, dei non-battezzati, degli eretici e scismatici. Se però in teoria la questione resta ancora controversa, la prassi che segue la Curia Romana è ben definita: ai non battezzati si suole, alle volte, per speciali benemerenze, elargire r. di onorificenze o grazie appropriate; per gli eretici e scismatici invece è prassi costante non concedere r. di alcun genere. Sono inabili a ricevere r. dagli Ordinari coloro ai quali ciò è stato proibito per diritto particolare o per diritto comune (can. 46; 2294 § 1; 2291, n. 9).

Prima del CIC la legislazione canonica era alquanto

severa circa l'importazione dei r. fatta non per sé ma per altri e gli autori discutevano sulla validità del r. in tal modo impetrato, soprattutto se il favorito non ne avesse avuto ancora notizia e non l'avesse ancora accettato, ed i più inclinavano per l'invalidità; in seguito però, dietro la prassi della Curia Romana, divenuta più indulgenza, anche la legislazione subì modifiche; e l'attuale disciplina stabilisce chiaramente che il r. possa impetrarsi per altri anche senza il loro assenso; ancorché sia in facoltà del destinatario usare o meno, il r. ha pieno valore prima ed anche senza la di lui accettazione, a meno che non vi siano state apposte clausole in contrario (can. 37).

I r. alle volte portano infatti delle clausole o condizioni, alle quali è legata la loro validità o liceità. Le condizioni non hanno tutte lo stesso valore e non sono sempre dello stesso tenore formale e sostanziale. Esse possono essere espresse o tacite, precettive o essenziali. Le espresse precettive riguardano solamente la liceità e sono generalmente del seguente tenore: *inimica salutari poenitentia, remoto scandalo*. Le espresse essenziali riguardano la validità del r. stesso e sono esclusivamente quelle indicate con le parole *si, dummodo* o con altre del medesimo valore, come, p. es., *solummodo* (can. 39). In ogni r. va sempre intesa la condizione, anche se non espressa, *si preces veritate nitantur* (can. 40): essa è essenziale alla validità del r. come rivelano le stesse parole che, nello stile della Curia Romana, sono cambiate con altre, come *si ita est, si vera sunt exposita*. Con queste frasi, poste come condizioni, si vuol significare che la validità del r. è in contrasto con una esposizione reticente o con una motivazione falsa: la prima non deve nascondere la verità e la seconda non deve esporre il falso. Nell'uno e nell'altro caso va giudicato oggettivamente; perciò non ha rilevanza giuridica che l'una o l'altra cosa sia avvenuta in buona o cattiva fede, per ignoranza o per altre ragioni. Si ha il primo caso, cioè la *subreptio (reticentia veri)*, se nella petizione non fu espresso quanto è necessariamente richiesto dallo stile della Curia Romana; il resto, anche se tacuto volontariamente e con malizia, non infirma la validità del r. (can. 42 § 1). Non è facile elencare ciò che lo stile della Curia Romana richiede perché la parte espositiva non sia causa d'invalidità del r. per nascondimento di verità. Alcune specie di reticenza si conoscono però dallo stesso diritto comune e sono: 1) se la grazia negata da una Congregazione od Officio della Curia Romana viene poi richiesta ad un'altra Congregazione od Officio ovvero all'Ordinario senza menzionare la precedente negazione, la richiesta così fatta viziata l'eventuale r., eccezione fatta per i r. della Penitenzieria Apostolica, attesa la di lei competenza per il foro interno (can. 43); 2) se non si fa menzione del diniego da parte del vicario generale della grazia, che viene poi richiesta al vescovo e viceversa (can. 44 § 2, dove viene soggiunto che il vicario non può concedere r. già negati dal vescovo, senza il consenso di questi); 3) se la persona che dovrà usufruire della grazia è inabile per diritto comune a riceverla e ciò viene tacuto nella domanda, come pure se vien tacuta la legittima consuetudine locale o lo statuto particolare o il diritto di terzi, direttamente contrari a quanto si chiede (can. 45).

Si ha invece l'*obreptio* (esposizione del falso) quando nella parte motiva della richiesta viene affermato il falso. In questo caso il r. è nullo solamente quando la falsità della motivazione è totale, se è stata addotta una sola causa motiva e questa è falsa, oppure se la falsità investe tutte le cause esposte. Non si ha invece l'invalidità del r. se almeno una delle cause motiva è vera, ancorché tutte le altre siano false (can. 42 § 2). Sia l'esposizione del falso nella parte motiva, come la reticenza del vero in quella espositiva relativamente ad una parte sola del r. non viziato il resto di esso quando fossero state concesse più grazie insieme (can. 42 § 3). Attese poi le disposizioni dei cani 38 e 41, la verità delle preci nell'esposizione e delle cause nella motivazione è sufficiente che si abbia al momento dell'esecuzione del r. (can. 41) o della data di esso se è in forma graziosa (can. 38). Sia la *subreptio* come l'*obreptio* non generano la nullità del r. di dispensa da un impedimento matrimoniale minore (can. 40 e 45). La *subreptio* non produce l'*inefficacia* del r. concesso con la clausola *motu proprio*, a meno che non si tratti di reticenza d'inabilità del postulante, di consuetudine o statuto particolare contrari a quanto era stato chiesto ovvero di diritti di terzi (can. 45 e 46); per questi si richiede che sia espressa una clausola derogatoria affinché il r. possa aver valore (can. 45 e 46).

Per risolvere le difficoltà causate dall'esistenza di due o più r. contrari impetrati e concessi circa lo stesso negozio (*concursus rescriptorum*) il CIC ha fissato delle norme, di cui la prima, desunta dalle *reguae iuris* (34 in VI: *genera per speciem derogantur*), stabilisce che al generale prevale il particolare o peculiare nelle richieste e concessioni a carattere particolare (can. 48 § 1); la seconda, ugualmente desunta dalle *reguae iuris* (34 in VI: *qui prior est in tempore potior est iure*), regola la validità di due o più r. contrari, parimenti generali o particolari, in base al tempo o data di concessione, dichiarando nullo il r. del secondo richiedente affinché non sia violato il diritto già acquisito del primo, a meno che nel secondo r. non sia stata espressamente fatta menzione del primo, che verrebbe in tal modo ad essere revocato (can. 48 § 2; 46). Ovvero se il primo richiedente maliziosamente o per negligenza continuata non abbia trascurato di servirsi del r. avuto (can. 48 § 2, 46). Nel caso che non si abbia diversità di tempo, perché concessi lo stesso giorno, sono ambedue o tutti, se più, nulli, e, se necessario, dovrà interporsi ricorso al superiore che li ha concessi (can. 48 § 3).

L'interpretazione dei r. deve essere letterale, afferma il CIC nel can. 49; la concessione va perciò intesa secondo il significato usuale delle parole con le quali è stata enunciata; è quindi proibita l'interpretazione estensiva. In caso di dubbio, per oscurità di parole o per ambiguità di espressioni, i r. di giustizia vanno interpretati a norma del diritto comune, quelli di grazia in senso estensivo; questi, però, se sono lesivi di diritti di terzi o si riferiscono a conseguimento di benefici ovvero vanno contro una legge in bene di privati, devono essere interpretati in senso restrittivo (can. 50).

Trattando delle varie specie di r. è stato notato come essi possano differenziarsi a seconda del modo in base al quale vengono eseguiti, potendosi avere diverse maniere di esecuzione. Oltre ai vari modi di esecuzione il CIC fissa anche delle norme sulla validità e legittimità dell'esecuzione, nonché sulle persone e sul tempo di essa. Per i r. della S. Sede rilasciati in forma graziosa o senza esecutore, il richiedente è tenuto a presentare il r. al suo Ordinario solamente quando l'oggetto del r. è d'interesse o carattere pubblico, oppure quando l'*Ordinario* deve giudicare sull'esistenza od osservanza delle condizioni che eventualmente fossero state apposte nel r. (can. 51). Quando trattasi di r. in forma commissoria mista l'esecuzione non può essere negata, a meno che non sia evidente la nullità del r. stesso per *subreptio* o per *obreptio*, ovvero l'esecutore si sia accorto dell'*inosservanza* delle condizioni opposte al r. o perché, a suo giudizio, il richiedente è talmente indegno che favorirlo della grazia della concessione costituirebbe motivo di indignazione e di offesa per gli altri; per quest'ultimo caso l'esecutore, oltre a negare l'esecuzione, dovrà avvertire il superiore che ha rilasciato il r. (can. 54 § 1). Affinché l'esecuzione sia valida e legittima, è necessario che l'esecutore abbia il r. e ne accerti l'autenticità e l'integrità; la notizia privata del concessione di esso non l'autorizza ad eseguirlo: in caso di urgente necessità può procedere all'esecuzione se ha avuto notizia, anche telegrafica o telefonica, dall'*ufficio* che lo ha rilasciato (can. 53). L'esecutore dovrà procedere a norma del mandato avuto e dovrà osservare le formalità essenziali all'esecuzione ed adempiere tutte le condizioni essenziali apposte eventualmente nel r.: tutto ciò per la validità dell'esecuzione stessa (can. 55). L'esecuzione dovrà essere fatta per iscritto, quando trattasi di materia di foro esterno (can. 56), ma ciò non è richiesto per la validità. Se l'esecuzione è stata invalida per errore commesso dall'esecutore, questi potrà ripetere (can. 59 § 1; S. Penitenzieria, decr. del 15 gen. 1844, n. 2). I r. della S. Sede generalmente vengono affidati per l'esecuzione agli Ordinari; la Dataria suole

affidare l'esecuzione dei r. di benefici ad essa riservati ai canonici o ad altre dignità.

Se il concedente del r. non ha inteso affidare l'esecuzione ratione personae, l'esecutore designato potrà farsi sostituire, a meno che la sostituzione non sia stata proibita (can. 57); la successione alla dignità o all'ufficio dell'esecutore autorizza il successore all'esecuzione, a meno che l'esecutore non sia stato eletto per ragioni personali (can. 58; cf. can. 368 § 2; 435 § 2). Il tempo utile all'esecuzione alle volte è indicato dallo stesso superiore che concede il r.; se non è indicato l'esecuzione può essere fatta in qualsiasi momento e tempo, a meno che non sia stata ritardata per inganno o dolo (can. 52).

La validità dei r. non è legata al tempo, a meno che in essi sia stato indicato il tempo per il quale valgono. Possono tuttavia cessare per le seguenti ragioni: 1) per revoca generale, fatta con una legge contraria dal superiore del possessore del r., ovvero quando nella legge viene espressamente detto; altrimenti nessuna legge contra risponde l'inefficacia dei r. (can. 60 § 2); 2) per revoca fatta da colui che aveva concesso il r. o dal suo successore ovvero dal superiore; ma perché ciò abbia il suo effetto è necessario che venga notificato al possessore del r. (can. 60 § 1); 3) con il cessare del diritto del concedente se il r. porta la clausola ad beneplacitum nostrum o altra simile; la clausola ad beneplacitum Sedis Apostolicae non fa mai cessare il r., quia Sedes ipsa non moritur; tutti gli altri non cessano mai, anche in caso di vacanza di sede (can. 61); 4) per processo naturale, con il cessare cioè della condizione alla quale era legata l'esistenza del r.; con la morte del possessore, se la grazia era puramente personale; per rinuncia se era stato concesso unicamente per il bene privato del richiedente.

Dal punto di vista diplomatico il r. non presenta su particolarità, poiché assume le caratteristiche estrinseche ed intrinseche del tipo di documento cui di volta in volta si informa (bolla, breve, epistola).

BIBL.: G. B. Rignani, Commentaria in regulas, constitutiones et ordinationes Cancellariae Apostolicae, Roma 1744-48; Ph. Maroto, Institutiones juris canonici, I, Madrid 1918, n. 278 sgg.; A. van Hove, De rescriptis, Malines 1936; O. Giacchi, Natura giuridica dei r. in diritto canonico, in Studi senesi, 51 (1937), p. 24 sgg.; H. Cicognani - D. Staffa, Commentarium ad librorum CIC, II, Roma 1941, pp. 256-452.