DEUS SCIENTIARUM DOMINUS. - Constituzione apostolica, che comincia con parole tratte da I Sam. 2, 3, promulgata il giorno della Pentecoste, 24 maggio 1931, per regolare l'insegnamento in tutte le università e facoltà ecclesiastiche (AAS, 23 [1931], pp. 241 sgg.).
Comincia con un premio, in cui viene rivendicato il diritto d'insegnare affidato alla Chiesa dal suo Divin Fondatore e rievocata l'opera svolta nei secoli passati dalla Chiesa stessa nel campo dell'insegnamento superiore. Seguono 58 articoli divisi in 6 titoli.
Alla costituzione sono unite le Ordinaciones, emanate dalla S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi il 12 giugno 1931, in 49 articoli, per regolare la retta osservanza delle prescrizioni pontifice.
La costituzione pone come scopo delle università e facoltà quello di dare un insegnamento superiore e iniziare al lavoro scientifico come via al progresso delle scienze ecclesiastiche. L'ingresso nelle facoltà è permesso soltanto dopo una previa congrua formazione, in conformità alla facoltà stessa: si impone la frequenza alle lezioni prima di presentarsi ai gradi accademici sicché, ad es., non si accede alla laurea in teologia prima del quinto anno compiuto nella facoltà omonima. I gradi sono: il baccellierato, la licenza, la laurea. Nessuno può aspirare alla laurea, prima di aver ottenuto la licenza. La laurea è necessaria per insegnare in una facoltà. Le materie d'insegnamento sono assegnate secondo il criterio di garantire da una parte una conoscenza approfondita delle dottrine fondamentali e, dall'altra, un'informazione sufficiente nei riguardi delle molteplici discipline sorte o sviluppate più recentemente. Perciò le discipline in una stessa facoltà sono divise in principali, ausiliarie, speciali. Anzi, tra le principali, ce n'è una principalissima, detta praecipua, cui tutto il resto deve essere coordinato. Le discipline speciali e di debono trattare ed esercitare in modo che accompagnino armoniosa mente e completino le discipline principali, ma che non richiedano per sé troppo lavoro e che mai rechino anche il più lieve detrimento allo studio accurato e veramente sommo delle dottrine precipue» (Discorso di Pio XII agli studenti ecclesiastici di Roma, AAS, 31 [1939], p. 246).
Prima della licenza, la materia caratteristica della facoltà (in teologia, tutti i trattati; in diritto canonico, tutto il Codice; in filosofia, tutte le parti, ecc.) deve essere integralmente spiegata. Dopo la licenza, lo studio è più specializzato, e viene prescritta, per il conseguimento della laurea, la redazione di una tesi scientifica, di cui almeno una parte deve essere pubblicata. Si è cercato così di comporre armoniosamente le esigenze della formazione speculativa e di quella positiva, della cultura solida e generale e della specializzazione.
Tutte le facoltà ecclesiastiche sono sottoposte a questa legislazione (sebbene qua e là siano stati autorizzati opportuni adattamenti a certe condizioni locali) e si trovano sotto la dipendenza della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi.