EDITTO

EDITTO. - Etimologicamente (dal latino edicere) significa ciò che è reso noto al pubblico mediante comunicazione orale.

I. NEL DIRITTO ROMANO

In diritto romano ebbero il nome di e. (edicta o leges edictales) le ordinanze dei magistrati con cui si promulgavano taluni provvedimenti o si comunicavano al popolo le norme relative all'esercizio di una determinata magistratura.

Il diritto di emanare e. (ius edicendi) competeva propriamente ai magistrati forniti d'imperium, cioè al console, al pretore e, in provincia, al governatore; era esteso pure ai censori, agli edili curuli, ai tribuni e al pontefice massimo; più tardi spettè in particolare all'imperatore.

Originariamente la pubblicazione avveniva per comunicazione orale (edictio) fatta dal magistrato in pubblica assemblea di popolo (contio); al che ben presto si usò far seguire, fin da epoca remota, la pubblica affissione del testo relativo scritto in lettere nere su apposite tavolete bianche (proponere in albo).

Fra tutti gli e. dei vari magistrati, quello del pretore urbano, ai quale è dato per antonomasia il nome di edictum, è rimasto famoso e molto importante, per la storia del diritto romano, come base e fonte principale del cosiddetto ius honorarium = praetorium. Veniva emanato dal singolo magistrato all'inizio dell'ufficio ed era detto edictum perpetuum in quanto restava in vigore per tutta la durata della magistratura. Constava di un complesso di principi relativi al diritto processuale (ma che

EDICOLA - E. sul fianco di S. Maria in Trastevere (sec. XII). Roma.

in realtà si risolvevano praticamente in norme di diritto sostanziale), che il pretore avrebbe seguito nel concedere le azioni e le eccezioni processuali. Mentre nell'e. generale o perpetuo si provvedeva ai casi ordinari espressamente in esso elencati, con gli edicta repentina veniva provvisto ai casi di emergenza (prout rex incifit) in quello non contemplati. Il nucleo centrale dell'e. perpetuo che, collaudato ormai dall'esperienza, solevasi tramandare intatto da pretore a pretore, ebbe il nome di edictum tralaticum o vetus.

L'imperatore Adriano, ca. il 130 d. C., avvalendosi dell'opera del giurista Salvio Giuliano, codificò definitivamente l'e. che da allora fu detto perpetuo nello stretto senso della parola (edictum perpetuum).

BIBL.: P. Bonfante. Storia del diritto romano, 3ª ed., I. Milano 1923, pp. 258 seg.; 359 seg.; II, pp. 25, 265 seg.; P. De Francisci. Storia del diritto romano, II, parte 1ª, Roma 1929, pp. 204 seg.; 328 seg. Zaccaria da San Mauro

II. E. IMPERIALE. - L'imperatore poteva emanare editti in forza dell'imperium proconsulare « che gli veniva conferito, e poiché il suo era un « imperium maius », i suoi e. avevano valore non per le sole province delle quali egli era proconsole (le cosiddette province imperiali, cioè le « non pacatae »), ma anche per le province lasciate al governo dal Senato, e per l'Italia. La prova che fin dagli inizi dell'età imperiale sia stato così, è data dalla celebre iscrizione di Cirene, contenente cinque e. di Augusto riferentisi a questioni locali, valevoli cioè anche per la provincia senatoria della Cirenaica. Col tempo naturalmente, affermandosi sempre più il carattere di monarchia assoluta dell'Impero, le fonti del diritto non furono più « leges, plebis scita, senatus consulta », ma le « constitutiones principis ». Il valore legislativo di ogni deliberazione dell'imperatore era anche teoricamente indiscusso nell'età dei Severi, ma in pratica già da prima le norme, le istruzioni del principe furono considerate come aventi valore ed efficacia giuridica equivalente, se non identica, a quella delle leggi (cf. Ulpiano in Dig., 1, 4 : «...Quodcumque imperator per epistulam et subscriptionam statuit vel cognoscens decrevit, vel de plano interlocutus est, vel edicto praecepit legem esse constat »).

Le forme in cui queste deliberazioni erano rese, portavano i nomi di « edicta, decreta, rescripta, epistolae, mandata, allocutiones », tra le quali gli « edicta » erano al primo posto. La formula era come per gli e. dei magistrati repubblicani: « Imperator ille... dicit »; la pubblicazione veniva mediante l'affissione « in albo » a copie venivano inviate ai magistrati e ai funzionari che dovevano prenderne conoscenza e curarne l'attuazione.

Dato III estensione nello spazio e nel tempo dei poteri del principe, gli e. imperiali, a differenza di quelli dei magistrati repubblicani, hanno valere continuo, senza che sia necessario un atto di conferma del successore, a valgono non solo per attuare misure amministrative contingenti e provvisorie, ma anche per introdurre principi generali e durevoli. Come esemplari si possono prendere gli e. di Augusto ai Cirenei o, se si vuole una forma più genuina (perché degli e. ai Cirenei rimane solo la versione greca), l'e. di Claudio « de civitate Anaunorum » (cf. Fontes iuris Romani anteiustiniani, ed. S. Riccobono, I, Firenze 1941, pp. 404 e 417).

S'intende, pertanto, che le relazioni dell'Impero con il cristianesimo furono per gran parte regolate mediante e. Non è sicuro che l'iscrizione greca intitolata Αλέξανδρος Καλόκρος probabilmente trovata a Nazareth, abbia relazione con la Rituzresione di Gesù. Minaccia, quell'editto di un imperatore non nominato, pene ai violatori di sepolture, a qualche studioso propose, che l'intervento imperiale fosse stato provocato dal clamore fattosi per il sepolcro di Cristo trovato vuoto (abbondante letteratura, lavoro riassuntivo recente di M. Guarducci, in Rendic. della Pont. Accademia romana d'archeologia, 18 [1941-42], pp. 85-98). Così pure è dubbio, se si riferisca alla prima predicazione cristiana e alle agitazioni che ne seguivano, una Lettera di Claudio agli Alessandrini, nella quale l'imperatore ammonisce gli Ebrei di quella città a non chiamarvi altri Giudei dalla Siria o dall'Egitto per suscitare una comune pestilenza nel mondo (pubbli-

cazione recente con la bibliografia anteriore: H. Janne, Lettre de Claude aux Alexandries, in Mélauges Cumeau, I, Bruxelles 1936, pp. 271-95).

Il grande giureconsulto Ulpiano aveva raccolto gli atti di governo relativi al cristianesimo, evidentemente rendendosi conto, anche dal punto di vista dell'interesse scientifico, dell'importanza delle questioni di nuovo aspetto che la predicazione cristiana e la reazione imperiale avevano fatto sorgere. La notizia è data da Lattanzio (Divin. Institutionum, V, 11), ma la raccolta che, se fosse stata conservata, avrebbe risparmiato tante discussioni sul fondamento giuridico delle persecuzioni, è perduta. Qualche cosa in ogni modo di questi atti di governo relativi alle questioni cristiane è rimasta, per lo più però non nella forma precisa di e. Prima in ordine di tempo a di importanza è la Lettera di Plinio a Traiana, e la risposta di detto imperatore che mostra, come ancora una soluzione chiara e rettilinea non era stata trovata (v. TAZIANO). Si ha poi il Rescritto di Adriano a Minncio Fundano, proconsole d'Asia, sulla traccia segnata da Traiano. Perdute son tutte le costituzioni che ordinavano le persecuzioni, conservata invece una epistola dell'imperatore Galliano ad alcuni vescovi di Asia per disporre la restituzione di beni confiscati nella persecuzione di Valeriano, e la notizia di un Decretum di Aureliano in una questione tra Paolo di Samosata e Domino per il possesso della casa episcopale di Antiochia e altre documentazioni varie (non però i testi degli e.).

Rimane intero l'e. di tolleranza di Galerio del 311, conservato nel testo greco da Eusebio (Hist. ecl., VIII, 17), nel testo latino da Lattanzio (De mort. persecut., 34) con variazioni insignificanti, né vi sono ragioni valide per dubitare della autenticità di esso. Da questo e. dipendono lettere ed atti di Massimino Daia che accetta, ma di mala voglia, le disposizioni di tolleranza. Del cosiddetto e. famoso di Milano (v. EDITTO DI MILANO) non si ha il testo, ma l'epistola che Licinio e Costantino inviano ai magistrati per far note le disposizioni dell'e.

Divenuto cristiano l'Impero, e. ed altri atti di governo sono rivolti a consolidare le conquiste del cristianesimo, a limitare e finalmente a vietare affatto la professione di culti pagani, a regolare questioni disciplinari, a intervenire nelle polemiche tra la Chiesa e le sette eretiche. Un discreto numero di queste costituzioni si trova raccolto nel Codex Theodosianus e nelle raccolte giustinianee. P. es., con la costituzione conservata nel Cod. Theod., XVI, 11, 3, 5, Costantino esonera dal peso gravissimo dei « munera », ossia dall'obbligo di esercitare gratuite e costose funzioni pubbliche, gli appartenenti al clero cristiano, e definisce e riconosce quali siano le persone alle quali il privilegio si estende. Atti diversi di Costantino furono richiesti dalle contese dei donatisti a dalla questione ariana, e certo per un atto imperiale fu convocato il Concilio ecumenico di Nicea che doveva definire quale dovesse essere la genuina fede dei cristiani. Come degne di nota sono le costituzioni di Costanzo II degli aa. 340 e 346 con le quali sono vietate le pubbliche manifestazioni di culto pagano (Cod. Theod., XVI, 1, 2 e 4) e quelle di Graziano che rinnova le proibizioni di culto pubblico, ordina la chiusura dei templi, né confisca i beni, e proibisce lasciti in loro favore. Vivace fu l'attività legislativa di Giuliano l'Apostata che per quanto riguardava la politica religiosa agi in senso del tutto contrario al cristianesimo, ma di essa

quasi nulla è rimasto nelle raccolte ordinate da Teodosio II e da Giustiniano.

BIBL.: Oltre alla bisò, antecedente, V. Orestano, Gli e imperiali, in Bollettino dell'Istituto di diritto romano, nuova serie, 3 (1937), p. 219 sgs. Roberto Paribeni

III. NEL DIRITTO CANONICO

In diritto canonico ebbero e conservano tuttora l'appellativo di e, le citazioni giudiziali fatte per pubblica affissione e per inserzione nel commentario ufficiale della S. Sede (citationes edictales o per edictum: cf. cann. 1720, 1721 § 3), talvolta pure, nella prassi, le citazioni estragiudiziali, fatte in comune a più interessati, per la trattazione di un affare o per la risoluzione di una vertenza in sede amministrativa.

Anticamente ebbero questo nome alcuni atti legislativi dei sommi pontefici relativi al governo del loro dominio temporale e, in genere, le pubbliche proclamazioni fatte al popolo dai papi e dai vescovi circa avvenimenti, indulti e deliberazioni interessanti la collettività. Zeccaria da San Mauro

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“EDITTO.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 71. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/editto.