EDITTO DI MILANO

EDITTO DI MILANO. - Dopo la vittoria su Massenzio del 312, gli imperatori Costantino a Licinio si incontrarono a Milano nei primi mesi del 313. Il loro buon accordo fu rinsaldato anche con vincoli di parentela, che Licinio sposò Costanza sorella di Costantino. E tra i provvedimenti liberali e munifici presi in quel convegno ve ne furono certamente anche di relativi al problema cristiano. Eusebio (Hist. ecl., X, 5) e Lattanzio (De mort. persec., 48) riportano con lievi varianti una lettera di Licinio ai governatori delle province da lui dipendenti, lettera acrita in nome dei due imperatori, e che molto impropriamente fu da scrittori moderni chiamata E. di M., mentre tutt'al più essa presuppone un atto legislativo, e lo spiega. I passi essenziali del documento sono questi: «Mentre io Costantino Augusto ed io Licinio Augusto eravamo felicemente riuniti a Milano e discutevamo insieme di tutto quello che riguarda l'interesse e la sicurezza dello Stato, fra le cose che ci parvero utili alla moltitudine credemmo dovere assegnare il primo posto a quanto concerne il culto della divinità, concedendo ai cristiani e a tutti la libertà di seguire la religione che vogliono, affinché tutto ciò che vi è di divino in cielo potesse esserci favorevole e propizio, sia a noi come a quanti sono soggetti alla nostra autorità... Inoltre, per quanto concerne i cristiani, abbiamo deciso che i luoghi dove solevano radunarsi - intorno ai quali già erano state indirizzate ai vostri uffici lettere di istruzione - se qualcuno li ha comprati dal nostro fisco o da chiunque altro, debba restituirli ai cristiani senza denaro né esigere prezzo, senza cercare pretesti o sollevare discussioni; quelli che li hanno ricevuti in dono li restituiscono pure quanto prima ai medesimi cristiani. Coloro, poi, che li hanno comprati o ricevuti in donazione, se desiderano ottenere qualche cosa dalla nostra benevolenza, si rivolgano al vicario (della diocesi) affinché si possa provvedere premurosamente alle loro domande dalla nostra clemenza. Avrete cura che tutto ciò sia restituito alla comunità dei cristiani (corpori Christianorum) e senza ritardo...» (Fliche-Martin-Fruta, III, p. 22).

Il documento pertanto non è una professione di fede cristiana, né crea ai cristiani una situazione di privilegio, ma ad essi come ai seguaci di qualunque altra religione riconosce libertà di culto. Lo Stato non ritiene più necessario un atto di assequio alle divinità della religione ufficiale; la grande conquista della libertà del pen-

siero religioso è compiuta, e per conseguenza la precedente politica delle persecuzioni è sconfessata e condannata. È un grande progresso rispetto all'editto di tolleranza di Galerio del 311; mentre questi riprova e bissima coloro che hanno abbandonato la religione dei padri per seguire la dottrina di Cristo, e solo per ragioni di opportunità, e, come egli dice, di clemenza, fa cessare le persecuzioni, il documento di Milano rinnega tutta la politica persecutrice dei predecessori. Posto il principio che seguire la religione cristiana non è più colpa verso lo Stato, la restituzione dei beni confiscati ai cristiani ne deriva quale legittima conseguenza.

Notevole è in ogni modo, che le restituzioni sono fatte alle comunità (contentiulis, dice il testo di Lattanzio) sicché le comunità cristiane sono riconosciute come enti capaci di possedere.

Dota la celebrità del documento imperiale, al quale scrittori cristiani attribuirono una maggior portata di quanto esso non abbia, lasciando nell'ombra così l'editto di Galerio come la partecipazione di Licinio per conferire al solo Costantino tutto il merito delle disposizioni favorevoli ai cristiani, si comprende come tra i critici degli ultimi cinquanta anni siano sorte della reazione. Alcuni hanno esagerato impugnando addirittura come falsificazione cristiana tutto il documento; il che non può essere perché i due scrittori che lo riportano sono contemporanei agli avvenimenti, e se avessero inventato un atto della cancelleria imperiale, avrebbero esposto i loro scritti a vittoriose smentite. Altri meno radicali sono più nel vero: O. Seeck ha dimostrato, che il testo conservato non può esser chiamato editto; H. Grégoire ha aggiunto la dimostrazione, che l'atto non è stato promulgato a Milano, ma a Nicomedia nel giugno e non nel febbr. del 313. E ha voluto trarne la conseguenza, che esso si debba non a Costantino, ma soltanto a Licinio al quale dovrebbe riconoscersi una priorità nelle disposizioni favorevoli al cristianesimo. Il che forse è troppo, ed è stato ribattuto da J.-B. Palanque.

BIBL.: O. Seeck, Das sogenannte Edikt von Mailand, in Zeitschrift für Kirchengeschichte, 12 (1891), p. 381 sgs.; G. Wittig, Das Toleranzschrift von Mailand, in Römische Quartalschrift, 1913. Supplementheft: H. Grégoire, La conversion de Constantin, in Revue de l'Université de Bruxelles, 1930-31, p. 283 sgs. e in Byzantine, 7 (1932), p. 648 sgs.; A. Pignat, L'empereur Constantin, Parigi 1932, p. 91 sgs.; J. B. Palanque, A propos du prétendu Edit de Milan, ibid., 10 (1935), p. 607 sgs. Roberto Paribeni
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“EDITTO DI MILANO.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 73. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/editto-di-milano.