DANNO. - Indica, in genere, ogni diminuzione dell'essere e dei beni sia materiali che spirituali (fama, ecc.). Si estende quindi anche alle cose immateriali, quantunque trovi la sua applicazione più vasta e più frequente nel campo delle cose materiali. Per tale motivo spesso viene definito come «diminuzione patrimoniale». Può avvenire sia come perdita di beni che già si posseggono (*damnum emergens*), sia come mancato acquisto di beni che non si posseggono ancora, ma che altrimenti si sarebbero acquistati (*lucrum cessans*). Non si identifica quindi con il furto, quantunque talvolta (p. es., nella formolazione del settimo comandamento del Decalogo) con quest'ultimo termine si intenda ogni forma di d. L'entità di esso risulta dalla differenza fra ciò che si ha e ciò che si avrebbe se l'evento dannoso non si fosse verificato.
Dal punto di vista morale e giuridico è di grandissima importanza la distinzione fra d. giusto e d. ingiusto e fra d. imputabile ad agente libero e d. non imputabile ad agente libero. Infatti solo il d. ingiusto causato da un agente libero obbliga questi alla restituzione (v. RESTITUZIONE).
Particolare interesse ha destato per lungo tempo nel diritto italiano la questione del risarcimento dei morali, ossia del patema d'animo e del dolore ingiustamente causati. La questione è stata decisa nel 1930 per il d. cagionato da reati e nel 1942 per il d. cagionato da altre cause. Infatti l'art. 185 del Codice penale italiana del 1930 dice: «Ogni reato che abbia cagionato un d. patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui»; e l'art. 2059 del Codice civile del 1942: «Il d. non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge». È stata così abbandonata su questo punto la corrispondenza fra i due campi vivacemente sostenuta da parecchi giuristi.