DANZA. - 1. Consiste in un complesso di movimenti ordinati del corpo, e specialmente dei piedi, secondo il tempo musicale segnato dal canto o dagli strumenti. Può essere una rappresentazione artistica, come il balletto, oppure un esercizio popolare.
Presso i popoli primitivi l'uso della d., manifestazione d'ordine fisico riscontrabile, al concorrere di determinati fattori ritmici, è largamente diffuso, variando i motivi determinanti, presso i popoli di natura. Presso i quali gli etnologi distinguono anzitutto d. maschili, femminili e miste; collettive e individuali; occasionali e periodiche. Le quali tutte, ancora, salvo qualche rara eccezione, trovano il loro significato più profondo nella religione (v. dei). Di solito le d. non sono accompagnate da musica, ma comunque ritmate da rozzi strumenti o da battiti di mani o di dita, da calpestio o da grida gutturali.
Le d. frenetiche degli stregoni di varie tribù dell'Australia e dei dervisci hanno lo scopo di creare una vera e propria autointoxicazione (che dà Testasi), nella quale il danzatore raggiunge la capacità di fare cose fuor del normale (ad es. profetare) e una medesima volontà di eccitazione sta alla base di vari tipi di d. di guerra: da un lato il desiderio di esaltare il coraggio, dall'altro l'esecuzione
di una specie di combattimento simbolico contro forze soprannaturali supposte avverse. Né diverso è l'intimo significato delle d. agricole, dirette a facilitare lo sviluppo e la crescita delle sementi, e delle d. magiche, in generale, per le quali, per mimesi, si vuol impetrare qualcosa di necessario (ad es. la pioggia). Nel quadro del fenomeno religioso inteso nel senso più lato si pongono taluni tipi di d. iniziatiche (nelle quali si rappresenta la morte e la rinascita rituale dell'iniziando), mentre da questo campo esulano le d. d'amore che presiedono fidanzamenti e matrimoni, e che, spesso, hanno lo scopo di esaltare la fecondità della donna. Nella S. Scrittura, la d. ricorre come una manifestazione collettiva di gioia (Ex. 15, 20; Iudc. 11, 34; I Sam. 18, 6), come un atto di festa (Iudc. 21, 21) e come un segno di onore a Dio (Ps. 67, 26; 149, 3). Nell'episodio del vitello d'oro, gli Ebrei peccano danzando intorno ad esso, e così li trova Mosè (Ex. 32, 19). Il passo più noto dell'Antico Testamento sulla d. è quello di David e dell'Arca Santa (II Sam. 6, 14). Nel complesso, la d. appare piuttosto un fenomeno spontaneo che non un elemento fisso del rituale.
All'inizio di questo secolo, causa una progressiva rilassatezza di costumi, si introdussero infatti alcuni sistemi di d. originati dai costumi indigeni dei negri dell'America meridionale, nei quali per il vario modo di muovere i piedi e per le varie posizioni delle persone anche le parti inferiori del corpo dei componenti la coppia facilmente si incontrano. Per la diversità di certe movenze nella danza questi balli moderni hanno vari nomi: one-step, two-steps, turquey-trot, pas de l'ours, tango, spirù, charleston, foxtrot, rumba, carioca, boogie-woogie, samba, raspa, ecc.
2. Comunque il ballo in sé non è un atto illecito: è una manifestazione e quasi un'esplosione di gioia; il godimento si realizza nel vedere il proprio corpo e l'altrui rispondere con movimenti ritmici, sincronizzanti alle note della musica. La malizia non è intrinseca nel ballo, a meno che non prescriva atti volutamente osceni, ma può essere aggiunta da chi lo attua; favorita da circostanze, spesso, oggi in particolare, perfidamente studiate e combinate da ideatori, compositori ed organizzatori, perché facilitino e rendano

(da V. Leroquins, Les sacramentaires et miscel des bibl. publiques de France, Parigi 1915, lat. 91)
Da allora si nota pure l'interesse dell'autorità ecclesiastica al ballo, come problema morale, nei decreti delle SS. Congregazioni e nelle lettere dei pontefici, come pastori universali e come sovrani del territorio pontificio, senza parlare poi dei provvedimenti pastorali presi dai vescovi.
Veramente non mancano forti richiami contro il ballo anche nella letteratura patristica (s. Pier Crisologo, Serm. 127, 174: PL 52, 452, 654; s. Ambrogio, De Elia et icinio, cap. 12; In Ps. 40, 24: PL 14, 711, 1078; s. Gerolamo, Ep. 70 ad Heliodorum: PL 22, 601 ecc.) e nella legislazione conciliare dell'età di mezzo. Però quegli scritti rispecchiano una situazione diversa. Mentre i Padri hanno di fronte il ballo quale resto di paganesimo (Arnobio, Adversus gentes, cap. 6: PL 5, 1118) e spesso, a testimonianza degli stessi pagani, quale diversivo di oscenità rivoltanti (Ammiano Marcellino, XIV, cap. 5, 6), i concili del medioevo condannano i balli che si facevano nei cimiteri e nelle chiese più che altro ratione loci.
quasi inevitabile il peccato. Le movenze stesse del corpo prescritte sono a volte quasi espressione di commozione ed atti sessuali.
Quando la d. degenera apertamente non è più ballo; è un atto osceno o una serie di atti osceni che come tali vanno valutati. Così si deve, ad es., dire del cosiddetto « ballo angelico », in quo nuditas est totalis, e di certi entr'actes in cui il ballo è un pretesto. Se ancora conserva l'aspetto di d., il ballo rimane un'occasione di peccato prossima o remota, in dipendenza dalle circostanze soggettive ed oggettive.
Prescindendo dalle circostanze soggettive, che variano secondo il sesso, l'età, l'educazione di ciascuno, e la preoccupazione che si pone nell'osservare le regole della d., le circostanze oggettive che hanno principalmente peso nel giudizio morale, sono le seguenti: a) la maggiore licenza delle donne nel vestire; b) la maniera di conversare spesso libero e provocante; la facilità ad osare certi atti più o meno libidinosi, specie negli intervalli di riposo; c) l'aspetto degli altri ballerini che può essere a volte più provocante che non gli stessi istanti di attiva partecipazione al ballo; d) la musica spesso lasciva, come è frequentemente lo jazz, a cui non rare volte in origine era congiunto un testo di canto osceno, rievocato dalle note stesse; e) l'uso di bevande inebrianti o troppo eccitanti; f) il difetto di luce, specialmente in alcuni angoli dedicati al riposo delle coppie, quando poi non si aggiungono improvvise interruzioni di luce previste o predisposte;
g) il ritrovarsi insieme dopo il ballo solus cum sola e le susseguenti eccitazioni provocabili nella fantasia.
Queste circostanze in tutto o in parte possono essere più facilmente eliminate nei balli privati che nelle sale pubbliche, dato che nei primi si procede per invito, rimesso ordinariamente a persone, almeno esternamente, oneste.
3. Dire quando il ballo è occasione prossima o remota di peccato, non si può determinare a priori, con regole fisse, ma solo ricostruire in base alla esperienza, cioè alla frequenza delle cadute o meno, e secondo queste il confessore deve regolarsi con i penitenti. L'esperienza collettiva dimostra che bene spesso (non sempre s'intende) i balli più moderni, di cui sopra si è fatto cenno, sono un'occasione prossima di peccato. Da ciò le frequenti pastorali dei vescovi contro il ballo, e il forte richiamo di Benedetto XV nella enciclica Sacra propediam del 6 genn. 1921, che classifica la balli moderni come «barbari, uno peggiore dell'altro» e degli stessi asseriva «non si potrebbe trovare un mezzo più adatto per togliere ogni resto di pudore» (AAS, 13 [1921], p. 39). Richiamo ripetuto da Pio XI nell'enciclica Ubi arcano Dei del 23 dic. 1922 (ibid., 14 [1922], p. 679), ove lamenta la leggerezza della donna «nei vestiti specialmente e nei balli».
In pratica quando il ballo per l'individuo è occasione prossima di peccato, va o evitato, o, se la necessità porta a fare atto di presenza, frequentato, munendosi di tutti i presidi naturali e soprannaturali; quando è occasione remota, la partecipazione è condizionata all'applicazione di determinate cautele che impediscano che l'occasione da remota diventi prossima.
L'uso frequente del ballo è specialmente di quelli del tipo più moderno, è in ogni caso da combattersi, perché promuove la leggerezza di costumi ed ha una influenza deleteria anche nella salute psichica, dato l'eccessivo eccitamento di nervi.
I principi di morale che siamo venuti esponendo valgono per tutti. Quanto ai chierici, nel cap. 140 è proibito non solo di intervenire a d., che sono sconvenienti in se stesse, ma anche a quelle, in cui suonerebbe comunque scandalo la presenza di un ecclesiastico.
Dopo quanto si è detto, supposto ancora che i balli siano in sé onesti, promuoverli anche a scopo di beneficenza è sconveniente al sacerdote ed alle opere cattoliche, e la Chiesa ha cercato di togliere quest'abuso là, dove si era radicato (cf. Acta et decreta Concilii plenarii Baltimorensis III, Baltimora 1886, n. 290; S. Congregazione Concistoriale, decreto 31 marzo 1916, in AAS, 9 [1916], pp. 147-48; decreto 10 dic. 1917, ibid., 10 [1917], p. 17).