DELITTO

DELITTO. -

I. NOZIONI GENERALI

In diritto canonico il d. è definito dal CIC: « violazione esterna e moralmente imputabile di una legge, per la quale sia stabilita una sanzione canonica almeno indeterminata » (can. 2195 § 1).

Perché si abbia un d. quindi sono sempre necessari, anche nel diritto penale canonico (come nel diritto penale dello Stato), oltre agli elementi specifici richiesti dalla legge per ciascuna specie di d., tre elementi comuni a tutti i d.: a) oggettivo o materiale, cioè un'azione umana esterna; b) soggettivo

o morale o psichico, cioè o il dolo o la colpa; e) giuridico, legge (v.) precetto (v.) particolare che commini una pena per chi compie l'azione.

La necessità dell'elemento giuridico (che in realtà è piuttosto un presupposto che un elemento del d.), ora quasi universalmente ammessa, si è venuta introducendo nel diritto penale soprattutto dal sec. XIX, mentre prima si riteneva punibile qualsiasi azione esterna illecita che turbasse l'ordine sociale, anche se non preesistesse una norma incriminatrice.

Nel diritto canonico il principio della necessità dell'elemento giuridico (nullum crimen sine lege) è stato accolto solo con il CIC, il quale peraltro lo attenua in pratica notevolmente, per le speciali esigenze della tutela dell'ordine sociale nella Chiesa, dato il fine soprannaturale di questa. Infatti, oltre ai d. specificamente configurati in legge o precetti ecclesiastici, è prevista in via generale la punibilità di qualsiasi violazione di legge, ogni qualvolta la punizione sia necessaria per lo scandalo eventualmente derivante o per la particolare gravità della trasgressione (can. 2222 § 1).

Conformemente alla sistematica del CIC, per l'elemento giuridico del d., ossia per le leggi e per i precetti penali, V. PENA. Qui ci si limita ad aggiungere che la mancanza di tale elemento fa sì che non sia punibile il cosiddetto d. putativo, che si ha quando taluno compie un'azione che non è considerata d. da alcuna norma, mentre egli crede erroneamente che essa costituisca d.

II. CLASSIFICAZIONE DEL D

I d. si sogliono classificare secondo vari criteri, alcuni dei quali sono propri del diritto canonico. Le principali classificazioni sono:

a) ecclesiastici, civili, o misti, secondo che siano considerati d. solo dalla legge della Chiesa, o soltanto da quella dello Stato, ovvero da entrambe; per la punizione dei secondi e dei terzi la Chiesa riconosce la competenza dello Stato (per gli ultimi in concorrenza con quella della Chiesa stessa), salvo che al colpevole spetti il privilegio del foro (v. PRIVILEGI DEI CHIERICI); e nei d. misti la Chiesa generalmente non punisce il colpevole, se questi è un laico, e già sia stato o si preveda fondatamente che sarà punito dall'autorità civile (cann. 1553 § 1, 1933 § 3, 2223 § 3, n. 2);

b) occulti, pubblici e notori: occulti sono quelli che non si possono provare in foro esterno; pubblici quelli di cui la notizia è già divulgata o si prevede ragionevolmente che verrà facilmente divulgata; notori notorietate facti quelli che per le circostanze in cui sono stati commessi o per la divulgazione che di essi si è avuta non possono ormai più essere celati né giustificati; notori notorietate iuris, quelli accertati con sentenza del giudice competente o confessati giudizialmente dal colpevole (can. 2197). La distinzione è molto importante, perché solo se il d. è pubblico può aver luogo il processo giudiziario per la punizione del colpevole (can. 1933 § 1); e se il d. è notorio in molti casi la pena, se è latae sententiae, importa effetti più gravi (v. PENA);

c) omissivi o commissivi, secondo che il d. consiste in una inazione ossia in un'astensione da un'attività doverosa, ovvero in un contegno attivo (se il d. consiste in un evento positivo che si può cagionare anche mediante omissione, si parla di d. commissivi mediante omissione);

d) formali o materiali (i termini non sono usati da tutti nello stesso senso): sono formali i d. per la cui consumazione basta l'azione od omissione del colpevole (p. es., eresia, superstizione, e tutti i d. omissivi); materiali quelli che richiedono inoltre il verificarsi di un evento diverso dall'azione (p. es., omicidio, aborto); nei primi non è possibile la figura del d. mancato (v. DELITTO);

e) unisussistenti o di esecuzione composta: i primi sono quei d. la cui esecuzione si esaurisce in un solo atto, mentre nei secondi vi può essere un'attività più o meno prolungata e complessa (iter criminis) prima di giungere

alla consumazione; nei primi non è configurabile né al tentativo né il d. mancato;

f) istantanei o permanenti: nei primi l'attività delittuosa si esaurisce con il compimento di quanto è necessario per la consumazione del d., nei secondi invece persiste mantenendo in atto la situazione illegale in cui consiste il d. (p. es., detenzione di libri proibiti);

g) semplici o complessi: sono complessi i d., un elemento costitutivo o una circostanza aggravante dei quali costituirebbe per se stessa un distinto d. (che perciò non viene punito separatamente: V. CONCORSO DI REATI E DI PENE); sono semplici tutti gli altri;

h) di danno o di pericolo: è d. di danno quello per la cui consumazione si richiede il verificarsi di una lesione dell'interesse che la legge ha voluto tutelare quando ha considerato quel fatto come d. (p. es., omicidio, furto); sono d. di pericolo quelli nei quali invece ciò non si richiede, bastando che sia messo in pericolo l'interesse tutelato dalla norma penale (p. es., ingiuria, bestemmia e tutti i d. formali);

i) unilaterali o bilaterali: in questi, a differenza di quelli, è indispensabile l'esistenza di un rapporto delittuoso tra due o più persone, che si presentano come le due parti di un rapporto giuridico (p. es., adulterio, bigamia, duello, incesto, ecc.); i d. unilaterali poi si dicono collettivi, se per la nozione del d. è necessario l'intervento di più persone con azione associata per il conseguimento di un fine comune (p. es.: cospirazione); V. CONCORSO NEL DELITTO;

k) perseguibili d'ufficio o a querela di parte: si dicono punibili a querela di parte quei d. (in diritto canonico l'ingiuria e la diffamazione e neanche sempre: V. DIFFAMAZIONE, QUERELA) che la legge stabilisce non esser punibile se la persona offesa dal d. non chieda la punizione del colpevole.

Per la nozione di d. continuato, V. CONCORSO DI REATI E DI PENE.

III. SOGGETTI DEL D

Nel d. si distinguono i soggetti attivi e i soggetti passivi.

Soggetti attivi del d. sono coloro che compiono o concorrono a compiere il fatto che costituisce d., e perciò tanto l'autore del d. quanto i complici.

Soggetto attivo del d. secondo la concezione oggi prevalente (ma in diritto canonico non senza contrasti), può essere solo la persona fisica (uomo), non la persona giuridica: anzi in diritto canonico solo i battezzati (cattolici o no) sono soggetti alle leggi (o precetti) penali, dato che i non battezzati non sono sottoposti alla giurisdizione della Chiesa; e non può essere soggetto attivo di d. il sommo pontefice, non potendo a lui applicarsi le pene da lui stesso o da un suo inferiore stabilisce.

Non tutti i d. però possono esser commessi da chiunque (o, nel diritto canonico, da qualunque battezzato: d. comuni). Molti fatti costituiscono d. solo se il soggetto attivo ha o non ha determinate qualità di fatto o giuridiche (d. particolare); così per alcuni d. è necessario che l'autore sia - chierico (cann. 2340 § 2, 2379, 2396, 2400), - sacerdote (cann. 2321, 2365, 2366, 2376, 2377), - chierico in sacris (cann. 2359 § 1, 2378, 2399), - vescovo (cann. 2370, 2398), - cardinale (cann. 2397), - chierico e religioso insieme (cann. 2387), - chierico o religioso (cann. 2380), - religioso (cann. 2385, 2386, 2389), - suora (cann. 2342, n. 3), - cattolico (cann. 2375), - coniugato (cann. 2356), - che ricopra determinate cariche (cann. 2337, 2381, 2382, 2383, 2384, 2391 § 2, 2393, 2401, 2402, 2403, 2404, 2406, 2408-2424), - o viceversa che non sia sacerdote (cann. 2322), ecc.

Inoltre non sono soggetti alla legge penale, se non siano in essa espressamente menzionati, i cardinali (cann. 2227 § 2; cf. cann. 2332 e 2397); e alcune pene non sono applicabili ai vescovi, ai sovrani e ai loro figli (cann. 2227; cf. can. 1557 § 1).

Soggetto passivo è la persona (fisica o giuridica) titolare dell'interesse leso o posto in pericolo dal d.

Come nel diritto penale dello Stato, oltre ai soggetti passivi particolari dei singoli d., di ogni d. è soggetto passivo lo Stato stesso, così nel diritto canonico la Chiesa è soggetto passivo costante di ogni d., sebbene in gran parte dei d. vi siano inoltre dei soggetti passivi particolari (p. es., nell'ingiuria soggetto passivo è l'ingiurato, nella sollecitazione il sollecitato, nell'omicidio l'ucciso, ecc.).

Perché il soggetto attivo di un d. sia punibile, occorre capacità (v.) di diritto penale, la quale si ha solo se egli sia capace di intendere e di volere.

L'età o lo stato di mente dell'autore del d. possono escludere o attenuare la di lui capacità di commettere il d., ovvero (nel caso di stati di mente transitori) escludere o attenuare soltanto la sua imputabilità.

A causa dell'età sono considerati del tutto incapaci al d. gli infanti, cioè coloro che non hanno compiuto i sette anni; mentre coloro che, pur avendo superato tale età, non sono ancora maggiorenni (cioè non hanno compiuto i ventuno anni), si presume, se non consti del contrario, che abbiano una capacità attenuata (can. 2204), e anzi, se sono impuberi (cioè non hanno compiuto i 14 anni se uomini, i 12 anni se donne), vanno ad essi applicate piuttosto delle punizioni educative che non le vere e proprie pene (can. 2230).

A causa dello stato di mente, sono incapaci penalmente coloro che al momento del d. sono privi dell'uso di ragione (can. 2201 § 1); e si presumono, fino a prova contraria, incapaci coloro che sono affetti da infermità mentale che li privi dell'uso di ragione, anche se abbiano i cosiddetti lucidi intervalli o intermissioni (can. 2201 § 2). Hanno invece capacità attenuata coloro che, per infermità mentale, hanno debilitato l'uso di ragione (can. 2201 § 4).

Per i turbamenti dell'intelletto e della volontà derivanti da ubriachezza, si deve distinguere: a) se l'ubriachezza è stata provocata dal soggetto stesso allo scopo di commettere il d. o di preordinarsi una giustificazione, essa non toglie né attenua la capacità e quindi l'imputabilità; b) negli altri casi di ubriachezza volontaria l'imputabilità è attenuata, in misura maggiore o minore, secondo che questa abbia tolto del tutto o soltanto diminuito la capacità d'intendere e di volere; c) se infine, l'ubriachezza è involontaria, essa è trattata come un'infermità di mente (can. 2201 §§ 3-4). Le stesse norme valgono per gli altri simili turbamenti dell'intelletto o della volontà quali quelli derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti (can. 2201 § 4).

Il soggetto attivo, pur capace, non è punibile se non è anche imputabile.

L'imputabilità, che è l'elemento soggettivo del d., suppone non solo che l'azione sia stata compiuta con coscienza e volontà (e quindi che l'agente abbia la capacità d'intendere e di volere), ma inoltre suppone anche il dolo e la colpa dell'agente (eccezionalmente, ma non in diritto canonico, la legge può considerare responsabile di un d. anche chi non abbia né colpa né dolo, e in tal caso si parla di responsabilità obbiettiva).

dolo (v.) che il CIC definisce «deliberata voluntas violandi legem» (can. 2206 § 1), è, in diritto penale, la coscienza e la volontà di compiere l'azione vietata dalla legge penale e di cagionare l'evento dannoso o pericoloso in cui consiste il d.; ma nel diritto penale canonico, per l'esistenza del dolo, si richiede inoltre la coscienza e la volontà di violare la legge. In diritto canonico, agli

effetti dell'applicazione delle pene in foro esterno, il dolo si presume, fino a prova contraria, quando vi è stata la violazione della legge o del precetto penale (can. 2200 § 2).

colpa (v.) in diritto penale, si ha quando l'evento dannoso o pericoloso in cui consiste il d., anche se previuduto (colpa con previsione), non è voluto dall'agente, ma si verifica a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia. La colpa con previsione è la specie più grave di colpa (prossima al dolo la dice il CIC, can. 2203 § 1), ma rimane ugualmente colpa e non diviene perciò dolo.

Contrariamente al sistema seguito dai codici penali degli Stati, il CIC in via generale stabilisce la punibilità di ogni d. sia a titolo di dolo (d. doloso) che a titolo di colpa (d. colposo); se cioè il d. è doloso, saranno applicabili le pene per esso previste dalla legge; se invece è soltanto colposo, si applicherà normalmente una pena più lieve (cf. can. 2203 § 1), salvo che la pena prevista sia latae sententiae e l'attività delittuosa sia, nonostante l'assenza di dolo, gravemente colpevole (can. 2229 § 3, n. 2).

Manca l'elemento soggettivo, e quindi il d., se il fatto non avviene né per dolo né per colpa dell'agente, ma: - a) caso fortuito (v.) o per forza maggiore (v. can. 2203 § 2), tra cui rientra anche la violenza fisica (cis absoluta) subita per opera altrui (can. 2205 § 1); b) per ignoranza, errore, o inavvertenza, che abbiano per oggetto o il fatto ovvero la norma giuridica che lo vieta, purché però tale ignoranza, errore o inavvertenza, non dipenda da colpa del soggetto; se invece dipende da colpa, il d. è considerato colposo (can. 2202). Si noti poi che se il delinquente conosce il divieto posto dalla legge, ma ignora soltanto che è prevista una pena per il trasgressore, il d. rimane doloso, e tale ignoranza costituisce soltanto una circostanza attenuante (can. 2202 § 2).

IV. LE CIRCOSTANZE DEL D

Si dicono circostanze del d. le varie modalità che, fermi rimanendo gli elementi costitutivi del d., si accompagnano nel caso concreto ad essi, senza far mutare la specie del d. stesso.

Alcune di queste circostanze sono tali che rendono più grave (circostanze aggravanti) o viceversa più lieve (circostanze attenuanti) il d., ovvero che lo escludono del tutto o almeno escludono la responsabilità penale del soggetto (circostanze discriminanti e esimenti).

Talvolta la legge prende in considerazione alcune di queste circostanze relativamente alle singole figure di d. per stabilire che la pena prevista del d. deve essere aggravata o attenuata o esclusa se ricorra la circostanza che la legge stessa indica (circostanze [attenuanti, aggravati o esimenti] speciali). Vi sono poi delle circostanze considerate dalla legge in via generale per ogni d. (circostanze [attenuanti, aggravanti, o esimenti] generali), le quali, quindi, in qualunque d. ricorrano, producono l'effetto attenuativo, o aggravativo, o esimente.

Nel CIC sono considerate tra le circostanze generali le seguenti, oltre a quelle già sopra viste, che escludono o attenuano la capacità penale o l'imputabilità:

1) circostanze aggravanti: a) passione (v.), che sia stata volontariamente provocata o coltivata (can. 2206); b) l'essere il delinquente, o la persona contro cui il d. è commesso, rivestito di dignità (ecclesiastica o civile: can. 2207, n. 1); c) l'aver commesso il d. con abuso di autorità o di ufficio (can. 2207, n. 2); d) la recidiva (can. 2208, e V. RECIDIVA);

2) circostanze attenuanti: a) il timore grave, il grave stato di necessità (v.), quando il d. consista in un'azione che sia illecita di per se stessa indipendentemente dalla legge della Chiesa, ovvero quando sia tale che si risolve in un disprezzo verso la fede o verso l'autorità ecclesiastica o produce danno alle anime (can. 2205 § 3); b) l'eccesso colposo nella legittima difesa (can. 2205 § 4; e V. DIFESA LEGITTIMA); c) la provoca-

zione, che si ha quando il d. è compiuto nello stato d'ira determinato da un'altra ingiustizia (can. 2205 § 4); d) passione (v.), che, non essendo stata volontariamente provocata o coltivata, attenui ma non tolga del tutto la capacità di volere (can. 2206);

3) circostanze discriminanti o esimenti: a) il timore grave, il grave stato di necessità (v.), fuori dei casi accennati alla lettera a) del numero precedente (can. 2205 § 2); b) la legittima difesa (can. 2205 § 4; e V. DIFESA LEGITTIMA); c) passione (v.), che, non essendo stata volontariamente provocata o coltivata, impedisca del tutto qualsiasi capacità di volere (can. 2206); d) l'aver agito in adempimento di un obbligo imposto da una norma di legge o da un legittimo comando dell'autorità; e) l'aver agito con il consenso della persona che viene lesa dal d., purché il fatto sia tale che non sia più lecito se è compiuto con il consenso di tale persona.

V. AZIONI NASCENTI DAL D

Dal d. (sia consumato, sia semplicemente tentato) AZIONE (v.): l'azione penale e l'azione civile.

L'azione penale, che però nel CIC è più spesso chiamata azione criminale, è quell'azione giudiziaria, che nella Chiesa spetta al promotore di giustizia (v. nello Stato spetta al pubblico ministero), ed è diretta ad ottenere dal giudice la condanna dei colpevoli ad una pena ferendae sententiae, o la dichiarazione che essi sono incorsi in qualche pena latae sententiae (can. 2210 § 1, n. 1).

L'azione civile o contenziosa spetta invece a coloro che sono stati danneggiati dal d., ed è diretta ad ottenere che i colpevoli del d. siano condannati a risarcire i danni cagionati (can. 2210 § 1, n. 2); tutti coloro che hanno concorso nel d. sono infatti obbligati a risarcire tali danni, e l'obbligazione è solidale tra l'autore del d. e i complici principali, mentre i complici secondari possono anche esser condannati a risarcire solo una parte del danno (can. 2211).

Qualora il promotore di giustizia promuova l'azione penale, coloro che sono stati danneggiati dal d. possono esercitare l'azione civile nello stesso processo penale, in modo che lo stesso giudice con unica sentenza pronuncerà su entrambe le azioni (can. 2210 § 2).

Le due azioni, sebbene nascono entrambe dal d., hanno peraltro vita in gran parte indipendente, data la loro diversa natura. Soprattutto la estinzione di esse si produce per cause diverse. Così, mentre l'azione penale si estingue con la morte del reo, l'azione civile può essere esercitata anche contro gli eredi di lui, trasmettendosi a questi l'obbligo che quello aveva di risarcire il danno.

prescrizione (v.) estingue l'una e l'altra azione in tempi diversi.

La rinuncia, da parte del danneggiato, al risarcimento del danno, impedisce di iniziare o proseguire l'azione civile, ma non ha di per sé alcun effetto sull'azione penale, che è irrinunciabile.

rimprovero giudiziale (v.) estingue l'azione penale, ma non impedisce al danneggiato di promuovere o proseguire l'azione civile. E lo stesso deve dirsi del caso in cui l'autorità competente condoni la pena (cf. can. 1702) o in cui il giudice, valendosi della discrezionalità attribuita dalla legge, ritenga di doversi astenere dall'infliggere al colpevole una pena ferendae sententiae o dal dichiarare che egli è incorso in una pena latae sententiae (cf. can. 2223).

Tanto meno poi influiscono sulla sorte dell'azione civile quegli atti con cui non si estingue l'azione penale, né se ne muta il corso, ma soltanto si estingue la pena già inflitta o dichiarata: tali sono l'assoluzione da una censura, la dispensa da una pena vendicativa, la sospensione condizionale della pena (can. 2288), ecc.

VI. I SINGOLI D

Nei codici penali degli Stati le norme che prevedono le pene per i singoli d. sono generalmente raggruppate secondo il bene o interesse tutelato dalle norme stesse, ossia secondo il bene o interesse leso o posto in pericolo dai d.

Il CIC nella parte 3ª del l. V (cann. 2314-2414), segue una classificazione basata in gran parte su tale criterio, da cui peraltro si allontana talvolta.

Non potendo qui enumerare le singole figure delittuose (per molte delle quali vi sono voci separate), diamo l'elenco dei vari titoli della parte 3ª, per mostrare il sistema seguito dal CIC nell'enumerazione dei d.; per ciascun titolo indichiamo qualche esempio dei d. più notevoli in esso compresi: 1) d. contro la fede e l'unità della Chiesa (cresia, apostasia, scisma, edizione, lettura o detenzione di libri proibiti, violazione delle norme sui matrimoni misti); 2) d. contro la religione (bestemmia, spergiuro, superstizione, sacrilegio, falsificazione di reliquie, commercio di indulgenze, violazione di chiesa, di cimitero, di tomba, o di cadavere); 3) d. contro le autorità, le persone o le cose ecclesiastiche (violazione del privilegio del foro o del privilegio del canone, o della clausura, usurpazione di beni ecclesiastici; V. anche AUTORITÀ ECCLESIASTICHE, delitti contro le); 4) d. contro la vita, la libertà, la proprietà, la buona fama, i buoni costumi (aborto, duello, ratto, omicidio, riduzione in schiavitù, usura, rapina, lesione grave, ingiuria e diffamazione, bigamia, bestialità, sodomia, stupro, lenocinio, adulterio, concubinato, incesto); 5) d. di falso (falsificazione di documenti, calunnia); 6) d. commessi nell'amministrare o nel ricevere Sacramenti (sollecitazione, violazione del sigillo sacramentale, celebrazione di matrimonio misto senza dispensa); 7) d. contro gli obblighi propri dello stato ecclesiastico o religioso (mancato uso dell'abito ecclesiastico e della tonsura, esercizio del commercio da parte di un chierico, violazione del voto di castità o dell'obbligo del celibato, trasgressione degli obblighi propri dei parroci); 8) d. commessi nel conferimento, assunzione o dimissione degli uffici ecclesiastici (simonia, usurpazione di ufficio); 9) abuso della potestà o di ufficio ecclesiastico (abuso generico, falsificazione dei registri diocesani o parrocchiali).

Si dà anche, a titolo di esempio, l'elenco dei titoli del l. II del Codice penale italiano, che tra i codici penali è uno dei più perfetti anche per quanto riguarda la classificazione nei d.: 1) d. contro la personalità dello Stato; 2) d. contro la pubblica amministrazione; 3) d. contro l'amministrazione della giustizia; 4) d. contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; 5) d. contro l'ordine pubblico; 6) d. contro l'incolumità pubblica; 7) d. contro la fede pubblica; 8) d. contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; 9) d. contro la moralità pubblica e il buon costume; 10) d. contro la integrità e la sanità della stirpe; 11) d. contro la famiglia; 12) d. contro la persona; 13) d. contro il patrimonio.

BIBL.: F. Roberti, De delictis et poenis, I. I. Roma s. d.; Wernz-Widal, VII, pp. 1-168; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, I-II, Torino 1933; I. Chelodi-P. Ciprotti, Ins canonicum de delictis et poenis, 5ª ed., Vicenza-Trento 1943, pp. 1-20; P. Ciprotti, Observaciones al texto del C. I. C., 2ª ed., Salamanca 1950, pp. 127-53, e passim, pp. 156-207. Pio Ciprotti
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“DELITTO.” Enciclopedia Cattolica, vol. IV (1950), p. 797. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/delitto.