PRECETTO

PRECETTO. -

I. Nozione

È un comando dato dalla competente autorità per un periodo di tempo determinato, o anche in perpetuo, a singole persone anche se di fatto numerose e costituenti la totalità di una comunità; oppure, ma solo per un periodo di tempo determinato, a una comunità in quanto tale; ed ha per scopo essenziale il bene privato delle medesime persone o della comunità o dell'autorità, non però il bene pubblico e sociale perfetto.

La giurisprudenza non fu e non è ancora concorde nel determinare gli elementi essenziali comuni e specifici ad ogni specie di p. Le contrastanti opinioni dei tempi passati non furono affatto appianate dal CIC che, senza definirlo, parla al can. 24 di una sola specie di p. In un certo senso, sotto il nome di p. può benissimo comprendersi, come di fatto avvenne nel passato e avviene tuttora, qualunque comando imperativo che il competente superiore impone a un soggetto capace. La giurisprudenza ha cercato di individuare elementi che non solo convenissero al p., ma fossero esclusivamente suoi. In primo luogo il p. fu distinto dalla legge, benché non sempre si riesca a individuare tutte le ragioni formali di ciò; comunque è certo che la legge può essere emanata solo da potestà di impero o di giurisdizione ed esclusivamente a comunità perfette, e a quelle imperfette solo se riconosciute come soggetti di legge; si richiede pure che la legge venga emanata a tempo indeterminato o in perpetuo, mentre il p. può essere dato anche a persone individui a tempo determinato, e da potestà privata (dominativa, domestica, contrattuale, ecc.). Inoltre il p., contrariamente alla legge, si presume non territoriale, ma personale. Infine, e ciò ha anche un particolare riflesso per la morale e la determinazione del peccato in chi viola il comando del Superiore, il p. emanato per sola autorità privata (ossia senza uso di giurisdizione) non crea nella società una norma costitutiva di diritto.

II. DIVISIONI

Il p. può essere: 1) p. emanato dal titolare di un potere giurisdizionale, ossia pubblico, e p. dato per potestà dominativa, ossia privata, a seconda che l'autore del p. sia rivestito di giurisdizione e intenda usare nel dare il p., o invece ne sia sprovvisto o comunque non intenda usare di essa. Pertanto non solo coloro che sono dotati di potere legislativo o pubblico possono dare p., ma anche chi abbia dominio sulla volontà del suddito; tra questi ultimi vanno annoverati i Superiori religiosi nelle religioni che non siano contemporaneamente clericali ed esenti dall'Ordinario del luogo; parimenti i genitori, il marito, l'imprenditore, il padrone, relativamente ai figli, alla moglie, agli operai, ai domestici; e generalmente tutti coloro che per patto privato hanno potere legittimamente costituito su altri. Agli effetti morali tuttavia va ricordato che siccome il p. giurisdizionale è fonte di diritto e crea norme costitutive, l'osservanza di esso è dovuta in forza dell'obbligo inerente alla virtù che costituisce la materia del p., e quindi, per esemplificare: in virtù della giustizia, se la materia riguarda la giustizia; della carità se la carità, della castità se la castità, della mortificazione se il digiuno o l'astinenza; mentre il p. derivante da potere dominativo crea l'obbligo in forza

del titolo per il quale il Superiore l'impono, prescindendo dall'oggetto della virtù cui l'atto imposto appartiene; quindi, ancora per esemplificare: per virtù di religione se si tratta di p. proveniente da autorità cui si promise obbedienza, per virtù della pietà se da autorità paterna o materna, anche se l'atto imposto appartenga alle virtù di giustizia, carità, castità, ecc. Conseguentemente chi avrà, p. es., mangiato di grasso contro il p. del suo Superiore investito di potere solo dominativo, o dei suoi genitori, avrà fatto peccato contro l'obbedienza e contro la pietà, ma avrà fatto un peccato contro la mortificazione se il p. proveniva da potere giurisdizionale; 2) p. territoriale e p. personale. Il p. si presume personale e conseguentemente obbliga il soggetto ovunque si trovi; tuttavia vi è anche il p. territoriale che obbliga esclusivamente nel territorio per il quale dal relativo superiore è stato imposto; 3) p. temporaneo e p. perpetuo. Mentre il primo cessa per natura sua al momento previsto, quello a tempo indeterminato può pure cessare, ma solo per intervento diretto della competente autorità (revoca, dispensa) o per il cessare del fine per il quale fu imposto o per impossibilità di osservanza o anche, salvo però alcune eccezioni, con il cessare del potere del superiore; 4) p. dato a persona fisica e p. dato a una comunità. Va notato che dal fatto che il p. è dato a tutte e singole le persone che costituiscono una determinata comunità, non segue senz'altro che esso debba dirsi imposto alla comunità. Conseguentemente il p. dato ai singoli (anche se a tutti i sudditi della comunità) va osservato da coloro cui venne dato anche se fuori di territorio, ma non da altri che cominciano in tempo posteriore a farne parte, né da chi si trova in comunità internalmente; 5) p. di foro interno e p. di foro esterno, a seconda del potere da cui emana e della volontà del superiore di imporre atti riferiti alla sola coscienza o anche alla vita esteriore. Non tutti però ammettono la possibilità del p. di foro interno, né il CIC ne parla al can. 24; 6) p. munito di sanzione penale e p. munito di sanzione disciplinare. La natura e l'origine della diversa sanzione non vanno prese esclusivamente dal potere del Superiore che dà il p., a seconda cioè che esso goda o meno di giurisdizione, ma anche a seconda di quanto egli avrà voluto effettivamente disporre se è capace dell'uno e dell'altro p. Tuttavia, per diritto positivo e per norma tassativa del can. 24 CIC, perché l'osservanza possa esserne pretesa in giudizio e munita di pena ecclesiastica propriamente detta la sua violazione, il p. deve essere dato in forma solenne, ossia, o con legittimo documento anche privato (a maggior ragione se pubblico), o davanti a due testimoni che siano abilitati a far da testi nei tribunali ecclesiastici a norma dei can. 1756-58. I Superiori sprovvisti di giurisdizione non possono imporre p. muniti di pene in senso stretto, ma solo di penitenze (anche gravi ed esterne) o di provvedimenti disciplinari o di correzione o di ammonimenti extra-giudiziari. Queste norme hanno un'importanza capitale in determinati fatti previsti dal CIC e pertanto vanno attentamente vagliate. Anche il Superiore munito di giurisdizione può, volendolo, servirsi di sole penitenze e degli altri provvedimenti disciplinari, escluse le vere pene. Generalmente i canonisti ammettono che i p. anche giurisdizionali ma dati solo per il foro interno non possano essere muniti di sanzione penale vera e propria. Dal p. munito di sanzione penale o disciplinare vanno distinti il p. e anche la legge cosiddetta puramente penali: tanto i canonisti che i moralisti usano questi ultimi termini per indicare un comando che produce nel suddito il solo obbligo legale e morale di sottostare a una determinata pena annessa alla violazione del p., senza indurre però in lui un peccato formale, né grave né veniale, qualora il p. venga violato.

III. DOTTINA DEL CIC

Quanto il CIC ha sul p. è riferito al can. 24. Il p. è qui considerato sotto un solo aspetto: «i p. dati ai singoli obbligano coloro ai quali vengono dati ovunque si trovino, ma non possono essere fatti valere in giudizio e spiano con il cessare del diritto del precipiente, a meno che non siano stati imposti con legittimo documento o davanti a due testimoni». Dopo quanto detto precedentemente, per la retta interpretazione del canone basterà notare quanto segue: si tratta di p.

dato a singole persone fisiche, anche se queste corrispondono di fatto a un'intera comunità; detto p. è personale e pertanto segue il suddito anche fuori del territorio di colui che lo impose. Ciò vale ugualmente per il p. di foro interno. Tuttavia nessun Superiore può imporlo oltre il tempo effettivo previsto o casualmente spinto del suo governo; conseguentemente il p. cessa con la sua morte, con la sua deposizione dall'ufficio, con la sua rinuncia giuridicamente accettata dalla competente autorità, con la sua traslazione ad altro ufficio anche se più alto; e rimane sospeso per il tempo nel quale per qualunque motivo egli rimane giuridicamente (non solo di fatto) sospeso dal suo potere ed ufficio. Il p., invece, dato in forma canonica, ossia con documento legittimo o davanti a due testi, non solo continua a legare il suddito ovunque si trovi, ma parimenti ovunque egli si trovi può essere fatto valere in tribunale, né cessa o rimane sospeso per il cessare o il sospendersi del potere nel Superiore precipiente; in questo caso, infatti, ogni diritto sul suddito cui fu dato il p. passa ipso iure al successore nel governo. Non è tuttavia ancora fuori discussione di quale intenda parlare il CIC al can. 24. Si ritiene generalmente che parli di p. promanante da potere di giurisdizione, esclusi tutti i p. imposti per potestà dominativa e privata. Comunque, finché non sarà autenticamente dichiarata la portata precisa della norma, non può applicarsi il can. 24 se non ai p. provenienti da potere di giurisdizione. Per quanto concerne l'interpretazione più rigida, che cioè riduce ai soli p. giurisdizionali il can. 24, possono addursi i seguenti due argomenti principali: prima di tutto il principio che i p. non dati per potere giurisdizionale non possono in alcun caso essere fatti valere in giudizio, mentre ciò appunto afferma il can. 24 se si verificano le condizioni ivi riferite; e in secondo luogo perché ciò richiede l'ubicazione del medesimo canone, posto sotto il titolo de legibus, e si sa che le leggi per loro natura promanano esclusivamente per potestà di giurisdizione. L'ultima osservazione nei riguardi del can. 24 va fatta nei confronti dell'estensione del p.; i canonisti ritengono generalmente che esso parli solo del p. di foro esterno.

Per quanto concerne il p. non dato ai singoli ma a una comunità, del quale il CIC non parla affatto, niente è determinato espressamente; pertanto le contrastanti opinioni preesistenti rimangono tuttora libere. Rimane soprattutto disputato se il p. dato da un Superiore munito di potere giurisdizionale, ma sprovvisto di quello legislativo, a una comunità in quanto tale, sopravviva o invece cessi o si sospenda al momento della cessazione o della sospensione del Superiore stesso dal suo ufficio.

BIBL.: B. Ojetti, Comment. CIC, Roma 1927, pp. 162-65; Van Hove, De legibus ecclesiast., Malines-Roma 1930, n. 133-71; Ph. Maroto, Institut. iuris can., Roma 1930, n. 262-68; Vermeersch, Epit. iuris can., I. M. Roma 1940, n. 31-33; A. Vermeersch, Epit. iuris can., I. Roma 1940, n. 31-33; G. Michiels, Normae generales, I. Parigi-Turani-Roma 1940, pp. 676-68.