PRECONIZZAZIONE. - È la proclamazione del- l'elevazione di un ecclesiastico alla dignità episcopale o cardinalizia. Viene eseguita dopo un processo in- formativo, richiesto dalla Congregazione concisto- riale (v. VESCOVO).
In passato la p. avveniva nel primo concistoro che si teneva dopo la vacanza della sede episcopale, su proposta di un cardinale; era usata una formula distinta per la dignità episcopale e per quella cardinalizia, che veniva indirizzata al sommo pontefice: dopo la formula program- matica veniva fatto un breve cenno sullo stato della chiesa e sulle qualità del promovendo; tutte queste formalità sostituivano l'elezione. Nel secondo concistoro veniva rias-
sunta la nomina con valore giuridico di conferma: il car-
dinale promovente, con apposita formola, trasmetteva la
proclamazione al cardinale vicecancelliere.
Attualmente, essendo i concisori molto rari, la p.
viene fatta con un breve pontificio.