PREGIUDIZIALI, QUESTIONI. - Sono le questioni che in un determinato procedimento giudiziario devono essere preliminarmente risolte, poiché la decisione di esse influisce necessariamente sulla'azione principale.
È noto che formano oggetto di esame pregiudiziale i cosiddetti presupposti processuali, che «consistono in modi di essere dei soggetti del rapporto processuale e sono per sé indipendenti dalla domanda giudiziale, pur dovendo sussistere al momento in cui questa è proposta» (Della Rocca). Esempi specifici sono la capacità di essere parte in causa, quella processuale di agire, vale a dire la legittimato stanti in iudicio, la rappresentanza legale di persona incapace di stare in giudizio personalmente, e di conseguenza costituiscono materia di decisione pregiudiziale, le cause in cui sia «oggetto potenziale di impianto di controversia uno stato giuridico, un rapporto giuridico complesso, un rapporto giuridico condizionante l'azione principale» (Della Rocca).
Nel diritto della Chiesa, come del resto nelle legislazioni civili, la q. p. va distinta dagli incidenti. Difatti, secondo il can. 1632 del CIC, la questione è p. quale l'ora dalla sua soluzione dipenda quella della questione principale, e deve essere immediatamente presa in esame dal giudice; quella incidentale invece, come prescrive il can. 1633, può essere risolta precedentemente alla principale quando la sua soluzione apra la via alla soluzione di altre questioni. Invece se fra le due questioni non c'è alcun nesso logico, esse possono essere risolte autonomamente. Mentre quindi, sempre secondo l'interpretazione del CIC e della comune dottrina, la soluzione della q. p. riveste un carattere di necessarietà, costituendo essa l'antecedente logico necessario della questione finale, tale carattere non si ravvisa nelle questioni incidentali, che debbono solo avere, onde ritenersi tali, una certa connessione con la questione principale. È discusso nella dottrina se la proposizione di una q. p. od anche incidentale sospenda il processo principale; si ritiene però da autorevoli scrittori, ed a ragione, che tali questioni, piuttosto che sospendere il processo principale, costituiscano una fase speciale dello stesso: difatti tale accertamento, sia rispetto al rapporto di diritto sostanziale, sia rispetto a quello processuale, non v'ha dubbio che formi parte integrante del procedimento principale.
Sono applicabili nei confronti dell'azione pregiudiziale, come anche in tutte le questioni incidentali, le disposizioni ordinarie del procedimento, e cioè l'inoltro della istanza mediante libello od oralmente: la scelta dell'una o dell'altra forma ha il suo rilievo nel caso che il giudicante rigetti immediatamente la istanza, poiché puramente defatigatoria; con la prima forma infatti il giudice deve convocare le parti nella forma prescritta dal can. 1711 sgg. onde poter poi dichiarare il rigetto; con l'altra invece, essendo stata l'istanza inoltrata oralmente, e quindi in presenza delle parti, non occorre nessuna citazione. Qualora il giudice non ritenga di procedere all'immediato rigetto della istanza, egli dispone la trattazione della questione incidentale, che può essere risolta con decreto, motivato ed inappellabile, ovvero con sentenza interlocutoria, che potrà essere impugnata unitamente a quella definitiva. Il giudizio penale, a norma degli artt. 19, 20 e 21 Cod. proc. pen. italiano, deve essere sospeso fino all'esito del giudizio civile, che involge l'esame di questioni di stato personale pregiudiziali ad un giudizio penale. Come è ovvio, perché la questione civile od anche amministrativa debba essere preventivamente risoluta, è necessario che essa costituisca l'antecedente logico-giuridico del reato o di una circostanza di esso. Come anche si deve ritenere, in base all'art. 3 dello stesso Codice, qualora la cognizione di un reato influisca sulla decisione della
controversia civile, il giudizio civile è sospeso, salvo tassativa diversa disposizione di legge, fino a che sia pronunciata sentenza istruttoria di proscioglimento non più soggetta a gravame, ovvero sentenza irrevocabile dopo il rinvio a giudizio, od anche quando sia divenuto esecutivo il decreto di condanna.