PREMATRIMONIALE, VISITA. – Visita medica imposta o consigliata, secondo le varie nazioni, a coloro che intendono unirsi in matrimonio e che comporta il rilascio di un «certificato medico p. », obbligatorio in taluni Stati, per procedere alla celebrazione dello stesso. La V. p. fa parte delle complesse previdenze eugeniche il cui scopo è migliorare la popolazione, particolarmente di quelle dette «negative» perché tendono a eliminare la nascita di esseri infermi o comunque non adatti alla vita sociale.
Di fronte ad altri mezzi assai più lesivi della libertà e della personalità, e più intrinsecamente illeciti, la forma in esame è suscettibile di critica varia, dal punto di vista morale, secondo le conclusioni e le sanzioni pratiche cui essa è collegata.
Scopo della V. p. è di accertare lo stato di salute dei futuri coniugi, in particolare, l’assenza di malattie contagiosi o di tare morbose in atto, di infermità mentali o fisiche, trasmissibili ereditariamente. In America, tale forma di controllo del matrimonio ha avuto larga attuazione, specialmente per la sifilide; diciassette Stati richiedono, a chi vuol contrarre matrimonio, la dichiarazione medica attestante che egli è immune da questa malattia, mentre altri la richiedono per tutte le malattie venere; taluni impongono la visita medica, mentre altri richiedono solo un certificato medico. In molti Stati la restrizione è estesa alla tubercolosi e alle tare psichiche, ciò particolarmente nell’America del nord; in quella del sud, per la prevalenza dell’elemento cattolico, le restrizioni sono assai più limitate.
Anche l’Europa ha adottato tali misure precauzionali, sebbene non in egual misura nelle varie nazioni. Tra le prime, va ricordata la Svezia che istituì, nel 1915, l’obbligo del certificato p. con gravi sanzioni per i contravventori, giungenti fino all’annullamento del matrimonio. Nel 1907 in Germania la «Società per l’igiene della razza » iniziò una campagna per il controllo sanitario dei matrimoni, partendo dal concetto che è obbligo dello Stato limitare la fecondità dei più deboli, esigenziando invece dai più forti (su tale strada si giunse all’aberrazione della sterilizzazione e dell’allevamento di Stato). Nel 1920, sempre in Germania, l’Assemblea nazionale stabilì che gli uffici di stato civile esigessero lo scambio dei certificati sanitari tra gli sposi, con pene per i trasgressori; tale imposizione venne accentuata dal governo hitleriano. Nel 1919 la Norvegia istituì un questionario cui i fidanzati dovevano rispondere per essere ammessi al matrimonio. Nel 1922 sorse in Austria il primo consultorio p. e l’Ufficio d’igiene ne intraprese la propaganda con manifesti che ebbero buon risultato. La Russia, con l’art. 131 (della legge 1934, prescrisse il certificato p. obbligatorio, con particolare riguardo alle malattie venere, mentali e alla tubercolosi e gravi sanzioni per i trasgressori; anche la Jugoslavia nel 1935 istituì l’obbligatorio della certificato p. La Francia, che già nel 1903 aveva opposto un secondo rifiuto a tale istituzione, nel 1942 stabilì che i fidanzati dovessero presentare all’Ufficio di stato civile un certificato dal quale risultasse che ciascuno di essi aveva subito una visita medica; ciò non a scopo proibente, ma con lo scopo di porre i contraenti di fronte alla propria responsabilità, cosicché, pur salvaguardando la libertà, venisse stimolato il senso della responsabilità. Nel 1946, per le ripetute istanze della «Società francese di eugenetica », è stata imposta agli aspiranti al matrimonio la presentazione dei referti di un esame radiologico del torace e della reazione di Wasser-
mam. In Turchia, fin dal 1930, si proibisce il matrimonio a chi è sprovvisto d'un certificato attestante l'assenza di malattie venere. In Danimarca, su parola d'onore, si esige la dichiarazione della stessa condizione.
In Italia, la questione si profilò nel 1920 in seno alla «Società italiana di dermatologia e sifilografia», presentando alla Direzione generale di sanità pubblica uno schema di regolamento relativo all'adozione d'un certificato p. inibitorio in caso di talune malattie. Nel giugno 1923 il prof. Cirincione fece alla Camera la prima proposta per un certificato medico obbligatorio per gli sposi, però con esito nullo. Da quell'epoca sul terreno legislativo la questione è stata variamente dibattuta. In un disegno di legge, presentato al Senato il 28 sett. 1949, riguardante le misure di lotta contro le malattie venere, d'iniziativa del senatore Monaldi, all'art. 7 si parla del dovere di una V. p. consultiva.
Il 19 dic. 1949 alla Camera dei deputati viene annunziata una proposta di legge, d'iniziativa di Mary Chiesa Tibaldi ed altri, per l'istituzione di consultori prematricolari, che si appoggia su tre principali punti: 1° riconoscimento della necessità della V. p.; 2° riconoscimento della necessità del certificato medico p.; 3° non determinazione di rendere la visita obbligatoria per legge, ma «opportunità di creare una coscienza in merito ai problemi del matrimonio e della discendenza» ed esercitare la massima propaganda sull'utilità dei consultori p.
Attualmente esiste a Milano un consultorio di profilassi p.; già auspicato da E. Alfieri sin dal 1924, fondato presso la Croce Rossa italiana, per iniziativa di questi, di L. Ronzoni e di P. Malcovati. Egualmente a Milano funziona, con sezione giuridica, medica e genetica, un consultorio p. presso l'Opera card. Ferrari, in collegamento con il Centro di genetica umana dell'Università, diretto dalla prof. L. Gianferrari. A Roma e a Verona, con lo stesso piano di organizzazione, ne funziona uno promosso dal «Fronte della famiglia».
Per quanto riguarda la questione dal punto di vista medico, medico-legale e morale, valgono le seguenti considerazioni. Dal punto di vista medico, senza dubbio, la V. malattie, trasmissibili all'altro coniuge o alla discendenza, senza violentare la dignità della persona umana e rappresenta un atto di legittima intromissione dell'autorità pubblica, in difesa di interessi superiori di ordine sociale (alla stessa guisa dell'obbligo delle vaccinazioni e della denuncia delle malattie infettive) e del diritto che ogni coniuge ha a conoscere le reali condizioni di salute dell'altro. Perciò, anche dal punto di vista morale, nulla vi è da eccepire su un'eventuale obbligatorietà della V. p. Per valutare però nei giusti limiti i possibili danni di alcune forme morbose nei riguardi della discendenza, va tenuta presente la limitatezza e la relatività delle nostre conoscenze sui fenomeni dell'ereditarietà (v. EUGENICA).
Differente appare la questione dal punto di vista morale, nel caso che la visita comporti l'obbligo della compilazione d'un certificato medico, ne sia obbligatorio lo scambio tra i futuri coniugi, l'autorità ponga sanzioni o impedimenti per l'esistenza di particolari malattie. Mentre sembra potersi ammettere la liceità morale dell'obbligo legale del certificato p. e del suo scambio tra i futuri coniugi, in accordo con il dovere morale di ciascun contraente di manifestare gli eventuali difetti occulti capaci di compromettere la validità del matrimonio e la felicità famigliare, deve considerarsi moralmente illecita da parte dello Stato ogni sanzione o proibizione temporanea o permanente a celebrare il matrimonio, nel caso di V. p. non corrispondente a determinati requisiti. Una tale imposizione sarebbe lesiva degli attributi della persona umana e colpirebbe «il diritto naturale dell'uomo a contraurre matrimonio» (Pio XI, Casti connubii). Inoltre tale istituzione, di diritto divino e non umano, è retta e riconosce impedimenti solo dal primo e da quello canonico, essendo di competenza civile solo gli effetti civili del matrimonio (CIC, can. 1016, 1038). Trattandosi di matrimonio tra non battezzati sembra che lo Stato possa lecitamente porre impedimenti temporanei, proibendo il matrimonio finché perdurino determinate circostanze.