PRELATURA NULLIUS

PRELATURA NULLIUS. – P. nullius (cioè nullius dioeceses) in senso generico indica una chiesa, la quale viene sottratta alla giurisdizione del vescovo. In senso specifico è una porzione territoriale, nel cui ambito siano almeno tre parrocchie, staccata dalla diocesi e indipendente dalla giurisdizione del vescovo.

Vi presiede un prelato che è un vero Ordinario con piena giurisdizione legislativa, esecutiva e giudiziale (can. 323) ed è direttamente soggetta al romano pontefice. Non necessariamente il prelato deve essere insignito del carattere episcopale. I diritti e gli obblighi di questo istituto giuridico sono equiparati a quelli dell’abbazia nullius (cf. cann. 319-28; 215, 2; V. Abate; VESCOVO).

BIBL.: oltre a quella delle voci citate: E. V. Kienitz, Die Rechtstellung der gefreiten Abte und Pralaten, in Theol. und Glaube, 25 (1933), pp. 590-604. Giuseppe Damizia.