PRELATO (PRAE-LATUS, ANTISTES, PRAESUL)

**PRELATO** (Prae-latus, antistes, praesul). - Una persona per dignità superiore agli altri. Nel diritto canonico odierno, in senso stretto, designa i membri del clero secolare o regolare, aventi giurisdizione nel foro esterno; in senso lato, i chierici insigniti di questo titolo dalla S. Sede honoris causa (can. 110). Prelatura è la dignità di p. (praesulis dignitas) o il territorio in cui si esercita giurisdizione quasi episcopale. Si distinguono p. maggiori, cioè i cardinali (v.), VESCOVO (v.) e gli altri che con la dignità prelatizia hanno parte nel governo della Chiesa universale (segretari di Congregazione, assessori, ecc.); p. minori sono: i p. nullius, con piena giurisdizione episcopale, abati (v.), aventi l'uso dei privilegi pontificali con giurisdizione, i Superiori generali e provinciali dei regolari, i vicari generali e capitolari e sotto un certo aspetto anche i Superiori dei conventi, in quanto esercitano giurisdizione, benché assai limitata, esterna e reale sui sudditi, che possono comandare e punire. In antico erano chiamati anche p. i capi delle collegiate e le dignità dei Capitoli; ABBADESSA (v.), in quanto presiedevano al governo delle comunità loro affidate (nell'813 dal Concilio di Reims e nell'816 da quello di Aquisgrana, sebbene le donne siano incapaci di vera giurisdizione ecclesiastica).

Quanto alle prelature romane di cui si fa qui cenno, esse seguirono le vicende e l'evoluzione della famiglia pontificia e degli uffici curiali di cui fecero parte. Si ebbero così anzitutto i p. palatini, che avevano ufficio ed abitazione nel Palazzo Apostolico, e tra essi si annoveravano anche alcuni membri del S. Collegio. Furono detti p. della Camera Apostolica, della S. Romana Rota, della Segnatura Apostolica, ecc. dalla loro appartenenza a questi dicasteri. Più volte i pontefici dovettero intervenire per regolare e limitare i privilegi e togliere abusi infiltrati nella prelatura romana e per precisare i requisiti necessari per accedere alle prelature ed in particolare va ricordato Alessandro VII, il quale, nella cost. Inter coeteras del 13 giugno 1659 (Bullarium Romanum, XVI, Torino 1869, p. 472) enumera come requisiti necessari legittimità di natali, buona vita, fama integerrima, 25 anni di età; per la prelatura di giustizia era richiesto inoltre l'avere frequentato almeno 5 anni di studi legali in una università, o avere conseguito la laurea in utroque iure, e possedere redditi annui per una somma di scudi 1500 (cf. sullo stesso argomento la cost. di Pio VII, Post diuturnas, 30 ott. 1860: Bullarium Romanum, Continuatio, VII, parte 1, Prato 1850, p. 59 e l'allocuzione di Leone XII al S. Collegio del 13 marzo 1826: cf. Moroni, XXVIII, p. 69).

Ai p. erano spesso affidate nell'antico Stato pontificio cariche puramente civili, senza cessare di essere prelature ecclesiastiche. Tanto è vero che quando Pio IX con il motu proprio del 12 giugno 1847 istituì il Consiglio dei ministri, riservò la spedizione delle nomine sovrane dei p. alla Segreteria di Stato, da cui anche oggi sono spedite le lettere e i brevi di nomina. Tra i p. vi erano allora anche l'avvocato dei poveri, l'avvocato generale del fisco, il procuratore fiscale generale, il commissario della Camera Apostolica, detti p. di mantellone, e gli avvocati concistoriali (cf. Moroni, LV, p. 146). Si ebbero inoltre nello Stato pontificio benefici costituiti come prelature, ordinariamente di patronato gentilizio e familiare, senza cura di anime, COMMERCIO (v.). La legge italiana 15 sett. 1867, n. 3848, art. 1, n. 9 le soppresse; e tale soppressione fu estesa con legge 15 giugno 1873, n. 1402, anche a quelle esistenti in Roma (F. Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in Italia, II, Cortona 1929, p. 103).

L'occupazione di Roma nel 1870 portò lo scompiglio in molti collegi della prelatura, addetti, nell'amministrazione del governo pontificio, all'ordinamento della giustizia, delle finanze ed in altre attribuzioni riguardanti il governo civile. Pio IX li mantenne, sebbene ormai resi inattivi. Leone XIII, per tratto di tagli elementi della Curia rimasti senza scopo, ripristinò in parte le attribuzioni degli uditori di Rota, ripartì gli altri membri (ca. 40) tra le più importanti congregazioni cardinalizie.

La cost. Ad incrementum di Pio XI del 15 ag. 1934 (AAS, 26 [1934], p. 497 sgg.) che riordinò la prelatura romana, distingue due grandi categorie di p.: quelli che appartengono ad un collegio prelatizio e sono designati con il titolo del collegio a cui appartengono; quelli che non appartengono ad alcun collegio e sono semplicemente p. domestici.

**1. P. appartenenti ad un collegio prelatizio.** - a) quello degli arcivescovi e vescovi assistenti al soglio (v. ASSISTENTE AL SOGLIO); b) i p., chiamati di fiocchetto (viceca-merlengo, uditore e tesoriere della Camera Apostolica, maggiordomo: V. FAMIGLIA PONTIFICIA), che però non costituiscono collegio prelatizio in senso proprio; c) il Collegio dei protonotari apostolici di numero partecipanti (v. PROTONOTARI APOSTOLICI; d) quello dei p. uditori della S. R. Rota (v. ROTA, S. ROMANA; e) quello dei p. chierici della Rev. Camera Apostolica (v.); f) quello dei p. votanti di Segnatura, cui si aggiungono i p. referendari. Detta costituzione piana stabilisce anche la prelazione che deve osservarsi tra i vari collegi prelatizi; i p. di fiocchetto hanno il primo posto, seguiti subito dagli assessori e segretari delle SS. Congregazioni romane (v.). Viene poi il Collegio prelatizio dei protonotari apostolici di numero partecipanti, quello degli uditori di S. Romana Rota, quello dei chierici della Reverenda Camera Apostolica, quello dei votanti di Se-

gnatura con i referendari. Tale precedenza non solo spetta al Collegio prelatizio, ma anche ad ogni suo membro, che precede tutti quelli del Collegio inferiore. In ogni singolo Collegio ha il primo posto il decano, che è primus inter pares.

Il titolo ordinario dei p., stabilito già da tempo, è, nella quasi totalità, quello di «illustrissimo e revivendissimo monsignore ». Nel sec. XIX si era insensibilmente introdotto il titolo di «eccellenza reverendissima », per i p. di nascita principesca e per alcuni che esercitavano le principali magistrature. La citata cost. Ad incrementum stabilisce che, oltre ai p. di fiocchetto, godono del titolo di «eccellenza reverendissima » gli assessori ed i segretari delle SS. RR. Congregazioni, il decano della S. Romana Rota, il maestro di Camera e il sostituto della Segreteria di Stato, mentre tutti gli altri p. avranno solo il consueto titolo di «illustrissimo e reverendissimo monsignore ». Pio XII nella sua citata costituzione (cap. I, nn. VII a x) minuta- mente descrive l’abito di formalità, che deve essere usato nelle sacre funzioni, mentre l’abito piano è proprio delle cerimonie civili. Nelle funzioni collegiali, poi, e nelle cappelle papali, i p. assumono sopra il rocchetto la cotta o la cappa di lana con o senza pelli di ermellino, secondo la stagione. Durante la Sede vacante, l’abito sarà il consueto, ma di color nero e rocchetto semplice, senza merletto.

Per i privilegi di cui i p. godono nella celebrazione della Messa sia bassa che cantata, V. P. Martinucci, Manuale sacrarum caeremoniarum (VIII, Roma 1879-80, p. 173); per i privilegi di altro genere, V. cost. Ad incrementum, nn. XLI, sgg., LXXI sgg., CV sgg., CXXVII sgg., CXLII sgg.

2. P. non appartenenti ad alcun Collegio prelatizio, o p. domestici propriamente detti. – Nominati dalla Segreteria di Stato fra gli ecclesiastici particolarmente benemeriti di Roma e dei diversi paesi cristiani, hanno il diritto di portare l’abito prelatizio; alla Messa cantata e bassa possono usare la bugia. Il loro posto nelle funzioni papali solenni è in piedi accanto all’altare, in cornu epistolae.

Sono designati con il nome di antistites urbani o antistites domus pontificis maximi: sono anche chiamati p. di mantellette, perché la mantellette violacea è il loro segno distintivo. Sono familiari del papa con tutte le prerogative concesse a questa dignità. In virtù dell’officio stesso che coprono sono p. domestici gli arcivescovi e i vescovi assistenti al Soglio, i protonotari apostolici partecipanti, i protonotari apostolici soprannumerari e i protonotari ad instar, che prima della loro nomina a protonotari furono nominati con breve p. domestici; i p. appartenenti ai collegi della prelatura, e gli arcivescovi e vescovi che ne ottennero concessione prima della promozione; sono p. domestici ad instar, durante munere, i canonici della Primaziale di Pisa, le dignità del Capitolo metropolitano di Catania, il seniore fra i canonici della peringiose basilica di S. Lorenzo in Damaso in Roma, l’arciprete del Capitolo dei SS. Celso e Giuliano in Roma, e gli uditori del Tribunale della Rota della naturalista apostolica di Spagna.

BIBL.: A. Tamburini, De jure abbatum et aliorum prealatorum, Lione 1640; A. Cornaro, Relazione della corte di Roma, Leida 1663; L. Muratori, Dissert. sopra le antichità italiane, I. Modena 1717, diss. IV (Degli uffici di corte); F. Buonanni, Gerarchia ecclesiastica, Roma 1720; V. Falaschi, La gerarchia ecclesiastica e la famiglia pontificia, Macerata 1824; Moroni, LV, p. 141 sgg.; vol. V degli indici, p. 341; A. Trombetta, De iure et privilegiis prealatorum Romanae Curiae, Sorrento 1906; M. a Coronata, Diritti e privilegi dei p. domestici di S. S., in Palestra del clero, 9 (1930), pp. 548-550; E. V. Kienitz, Die Rechtstellung der gefreiten Abte u. Pralaten, in Theol. u. Glaube, 25 (1933), pp. 590-604; G. Felici, La Rev. da Camera Apostolica, Roma 1940.