PROTONOTARI APOSTOLICI. - Il titolo di protonotario si trova la prima volta nel sec. XIV (Ordo romanus XIV, cap. 70; cf. anche P. Hinschius, Kirchenrecht der Kath. u. Prot., I, Berlino 1869, p. 412) a designare i notari aggiunti ai primi sette
(fot. Alinari)
PROTO e GIACINTO, santi, martiri - S. P. Particolare della parete musiva di S. Apollinare Nuovo (sec. VI) - Ravenna.
notari regionari o tutti i notari della Sede Apostolica. Questi formavano un collegio con l'incarico di registrare tutti gli atti emanati dalla Curia Romana, e furono detti perciò apostolici. Oggi i p. a. costituiscono un collegio di sette prelati con il titolo di protonotarii de numero partecipantium.
I p. a., detti extra collegium, si dividono in tre classi: 1) p. a. soprannumerari, che non facendo parte del suddetto collegio ne possiedono quasi tutti i privilegi e si suddividono in: a) p. a. soprannumerari ad vitam, che sono i canonici prelati delle basiliche patriarcali di Roma, Lateranense, Vaticana e Liberiana; b) p. a. soprannumerari durante munere, che sono i canonici delle chiese cattedrali di Concordia, Firenze, Gorizia, Padova, Palermo (Metropolitana e Cappella Palatina), Treviso, Udine, Venezia; 2) p. a. ad instar, i quali a loro volta si suddividono in: a) p. a. ad instar ad vitam, che sono quelli insigniti di tale dignità dal Sommo Pontefice; b) p. a. ad instar durante munere, che sono i canonici della collegia di S. Maria ad martyres (Pantheon) in Roma e delle chiese metropolitane di Bologna, Cagliari, Malta, Modena e Strigonia; 3) p. a. titolari o onorari, nominati dal Papa o dal Collegio dei p. a. di numero partecipanti. Sono anche p. a. titolari tutti i vicari generali e vicari capitolari ed i canonici di alcuni Capitoli.
I principali uffici dei notai partecipanti fin dal sec. xv erano: compilare le relazioni autentiche nei concitori pubblici e semipubblici (Pio II, cost. Cum servare in rebus ordinem, 12 giugno 1459, in Bullarium Romanum, V, Torino 1860, p. 152); compilare le bolle per la collazione dei benefici fatte in Concistoro, o almeno sottoscriverle, dopo che i predetti benefici fossero stati conferiti, forma breviere per viam camerae, in virtù delle costituzioni di Alessandro VI (In eminent, 22 ag. 1500) e di Pio V (Pontifice dignum, 24 luglio 1570). La sottoscrizione di queste bolle più tardi veniva fatta dal segretario del Collegio dei protonotari. Era ancora ufficio dei p. a. raccogliere nei concili i voti e redigere gli atti. Adriano VI con il motu proprio: Cum una Sancta Catholica del 1522 (Moroni, LVI, Venezia 1852, p. 1 sgg.) disponeva che i p. a. di numero partecipanti intervenissero sempre alle cappelle, sotto pena di scomunica. Con la cost. Romanus Pontifex del 16 nov. 1585 (Bullarium Romanum, VIII, parte 4°, Torino 1863, p. 621) Sisto V portò il numero dei p. a. a. 12. Con la cost. Laudabilis sedis del 15 febbr. 1586 (Bullarium Romanum, VIII, cit., p. 624), determinò meglio i privilegi, dando tra l'altro al Collegio: a) la facoltà di creare, previo esame, dottori in teologia o in altra facoltà (Urbano VIII restrinse il numero dei promovendi a 4 per anno, Benedetto XIV lo elevò di nuovo a 6 per anno); b) il diritto di creare notai pubblici; c) di legittimare i figli nati ex quovis illicito et damnato coitu; d) di darsi propri statuti; e) di essere famigliari, commensali e prelati domestici del Pontefice; f) l'esenzione da ogni giurisdizione degli Ordinari; g) di nominare ogni anno un protonotario onorario; h) l'uso dei pontificali; i) e dell'altare portatile. Gregorio XV (cost. Inscrutabili divinae Providentiae del 22 giugno 1622: Bullarium Romanum, XII, Torino 1867, p. 690), Urbano VIII, e Benedetto XIV (De Servorum Dei beatif. et canoniz., I, cap. 17, n. XXXIII) stabilirono che un p. a. di numero partecipante avesse parte nella compilazione dei processi di beatificazione e canonizzazione. Questo p. a. scelto dal Papa era consultore della S. Congr. dei Riti (attualmente è invece Prelato ufficiale). Alessandro VII col breve Ex Romani Pontificis Supremi del 4 sett. 1656 (Bull. Rom., t. XVI, Torino 1869, p. 227) confermò queste disposizioni.
Gregorio XVI con la cost. Neminem certe latet, dell'8 febbr. 1838 (Acta Gregorii XVI, II, Roma 1901, p. 248), ripristinò il Collegio dei p. a. di numero partecipanti, con tutti i privilegi, indulti ed onori del passato.
Il CIC non regolò la materia in questione, se non per quanto riguarda il p. a. prelato ufficiale presso la Congr. dei Riti (cann. 2013 § 2, 2073). Il riordinamento del Collegio però si ebbe sotto Pio XI con la cost. Ad incrementum decoris del 15 ag. 1934 (AAS, 26 [1934], pp. 497-521). In ordine di precedenza i p. a. di numero
partecipanti vengono subito dopo gli assessori e segretari di Congregazione, mentre è controverso se tale precedenza spetti anche ai p. a. extra collegium nei confronti dei prelati uditori della S. R. Rota. Tra i munera dei p. a. di numero partecipanti vengono ricordati: rogare gli atti più importanti della Sede Apostolica, eccezione fatta per il tempo in cui essa è vacante, e gli atti della presa di possesso dei nuovi cardinali nei loro titoli o diaconie. Quattro membri del Collegio debbono poi sempre prendere parte alle canonizzazioni, concili, concitori pubblici e semipubblici per stenderne gli atti che fanno pubblica fede anche se sottoscritti da uno solo. I p. a. di numero partecipanti laureati in utroque iure sono ipro facto prelati referendari della Segnatura Apostolica. Due di essi devono sottoscrivere (in luogo del soppresso Collegio degli abbreviatori de parco maiore) tutte le bolle della Cancelleria Apostolica. Spetta al loro decano pubblicare per la prima volta la bolla dell'Anno Santo. Durante il conclave spetta loro di custodire una delle Ruote. Quanto agli altri p. a. extra collegium, il motu proprio di Pio X Inter multiplices curas dispose che questi possono essere eletti conservatori degli Ordini regolari e di altri più istituti, giudici sinodali ed infine commissari e giudici apostolici anche nelle cause benefici del ecclesiastiche. Il p. a. deve prendere possesso del suo ufficio. I privilegi dei p. a. sono stabiliti nel citato motu proprio di Pio X e nella citata cost. di Pio XI, e ricalcano i privilegi spettanti agli altri prelati, emergendo per l'uso dei pontificali e dell'anello nelle sacre funzioni.
L'abito dei p. a. di numero partecipanti è quello prelatizio, di colore violaceo; per gli altri rimangono ferme le disposizioni del motu proprio di Pio X Inter multiplices curas. Per i p. a. titolari od onorari l'abito prelatizio deve essere di colore nero. Il motu proprio di Pio X stabilisce anche il rito delle Messe pontificali, i Vespri solenni e le altre funzioni pontificali dei p. a.