PROMOTORE DELLA FEDE

PROMOTORE DELLA FEDE. - P. della f. (quaesitor de honoribus caelestium) è il sacerdote che per ufficio deve tutelare i diritti della fede e l'osservanza delle leggi ecclesiastiche nel processo di beatificazione e canonizzazione dei servi di Dio, affinché a nessun indegno vengano concessi gli onori degli altari. Deve quindi essere citato in tutte le parti del processo, sotto pena di nullità degli atti (can. 2010). Il p. della f. presso la S. Congr. dei Riti è chiamato Promotore generale della fede ed è assistito dal Sottopromotore generale della fede, ambedue eletti dal Sommo Pontefice (cann. 2010 § 2, 2011 § 1).

Il p. della f. volgarmente viene chiamato avvocato del diavolo: l'appellativo ha forse origine dalla pietà popolare che vede nelle difficoltà sollevate dal p. della f. quasi una esplosione di invidia da parte del diavolo; oppure dal fatto che il p. della f. svolge la sua opera in contrasto a quella venerazione, che nel concetto del popolo i servi di Dio già meriterebbero per la loro santità, anche prima che la Chiesa li abbia beatificati. A parte però la voce popolare si deve affermare che nulla giova di più alla piena prova della santità quanto la severa critica del p. della f., che, appunto per il suo rigore investigativo, costringe la difesa (avvocato) alle più approfondite risposte, che, in definitiva, sono quelle che impongono il riconoscimento della santità, mentre impediscono che l'aureola di santo venga concessa a soggetti che non brillino di prima luce nel cielo della santità.

Affinché tale importantissima opera sia dal p. della f. adempiuta fedelmente egli presta un particolare giuramento, a cui si aggiunge quello di non accettare doni di qualsiasi genere (can. 2037 §§ 1 e 5).

L'opera del p. della f. è difesa da tre generali garanzie: 1) il segreto assoluto, che deve proteggere la sua attività sia di fronte agli estranei che di fronte agli interessati; 2) la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna; 3) la larghissima libertà di indagini anche extragiudiziali.

I. CENNI STORICI

Secondo Benedetto XIV fino al sec. XIV non si hanno notizie della carica di p. della f. e, a suo dire, la prima volta che se ne fece menzione fu sotto Leone X nella causa di canonizzazione del b.

Lorenzo Giustiniani (Benedetto XIV, De beat. et canoniz. sanctorum, Bologna 1734, lib. I, cap. 18, nn. 7-8).

Tale carica fu nei primi tempi sempre unita a quella dell'avvocato del fisco, avendo questo il medesimo ufficio di sostenere e difendere i diritti della Chiesa (v. PROMOTORE DI GIUSTIZIA). La carica di p. della f. fu, poi, separata da quella dell'avvocato del fisco. Clemente XI nel 1708 diede a mons. Prospero Bettini, arcivescovo di Mira, avvocato del fisco e p. della f., per coadiutore con futura successione, l'avv. Lambertini nell'ufficio di p. della f. e mons. Bettini, nepote di Prospero, nell'ufficio di avvocato fiscale: così venne divisa una carica dall'altra. Il Lambertini per 20 anni esercitò egregiamente l'ufficio di p. della f. Divenuto papa, volendo CONCISTORIO (v.), cui aveva appartenuto, un perpetuo segno di benevolenza e di stima, con la cost. Inter conspicuos del 29 ag. 1744 (Bull. Ben. XIV, t. I, Prato 1845, p. 407) nell'approvarne ed ampliarne le prerogative, dichiarò espressamente incompatibile l'ufficio di p. della f., che fa parte di tale collegio, con quello di avvocato fiscale e siccome i due uffici allora erano riuniti, per speciale disposizione di Clemente XII, in mons. Luigi Valenti, ordinò che non dovesse estendersi ad altri tale grazia, confermando così quanto aveva stabilito su tale separazione Clemente XI.
II. DIRITTI E DOVERI DEL P. DELLA F. - Sono da tenere ben distinti i p. della f. presso i tribunali diocesani dal p. generale della f. presso la S. Congr. dei Riti. Inoltre nei tribunali diocesani sono da distinguersi i promotori per i processi apostolici, che sono di nomina del p. generale della f. (sotto-promotori della fede), dai p. della f. per i processi ordinari (detti semplicemente promotori), di nomina dell'Ordinario del luogo (cann. 2010-11).

Al p. della f. spetta il compito di raggiungere nel processo la verità oggettiva. Suo compito è di compilare interrogatori sobri, meramente storici, atti a scoprire la verità, formulando domande POSTULATO (v.), di cui è per ufficio il contraddittore. Questi interrogatori deve passarli chiusi, sotto l'obbligo del segreto, ai giudici (can. 2012 § 1). Spetta ancora allo stesso p. della f. far citare testi d'ufficio e fare le necessarie eccezioni anche contro i testi, indicati dal postulatore. Anche i giudici però possono far citare testi d'ufficio, contro la volontà pure del p. della f., purché ne sia informato (can. 2012 § 2; cf. ancora cann. 2024, 2059, 2070, 2072, 2078, 2079, 2086 § 2, 2090, 2100, 2110 § 2). L'intervento del p. della f. è ancora richiesto nella ricerca degli scritti del servo di Dio (can. 2046 e V. PERQUISIZIONE, II. P. degli scritti), nella istruzione del processo informativo sulla fama di santità in genere o sul martirio, sull'esame dei miracoli (cann. 2051, 2055) e nel processo di non culto (can. 2059).

III. - DIRITTI E DOVERI DEL P. GENERALE DELLA F. - Presso la S. Congr. dei Riti entra in funzione il p. generale della f. A lui compete dare il suo parere al cardinale ponente sulla scelta dei revisori degli scritti del servo di Dio, i cui nomi debbono rimanere segreti (can. 2066 § 1). Contro di essi il p. generale della f. deve stendere, se vi siano, le obiezioni da discutersi dai cardinali della S. Congr. (can. 2070). Anche dagli scritti però, che abbiano ottenuto il favorevole giudizio del pontefice, il p. generale della f. può e deve trarre obiezioni nella discussione delle virtù (can. 2072). Superata, poi, felicemente la revisione degli scritti, il p. generale della f. stende a norma dei cann. 2078, 2079 e 2080 le sue osservazioni (obiectione) contro l'introduzione della causa. Nel caso si debba, una volta introdotta ufficialmente la causa dinanzi alla S. Congr. dei Riti, procedere all'istruzione del processo di non culto, perché prima non sia stato compiuto, allora il p. generale della f. stende gli interrogatori da rivolgersi ai testi interrogandi in simile processo (can. 2086 § 2). Quando poi si deve istruire il processo apostolico sia sopra la fama di santità in specie o il martirio e la sua causa, il p. generale della f. spedisce (can. 2089) speciali lettere alla Curia, presso cui detto processo si svolgerà, con la designazione di due sottopromotori, che in suo nome siano presenti al processo. Gli interrogatori da rivolgersi ai testi da escutere in tale processo sono stesi dal p. gene-

rale della f., considerando le obiezioni, discusse nell'introduzione della causa, le testimonianze, rese nel processo informativo, ed eventuali informazioni extragiudiziali (can. 2009).

Una volta pervenuto questo processo apostolico alla S. Congr. dei Riti il p. generale della f. compila le osservazioni (animadversiones) contro la sua validità (can. 2009, n. 2). Nelle adunanze (congregazioni), poi, in cui si discute la croicità delle virtù in specie o il martirio e la sua causa i voti di tutti i prelati e consultori, che vi intervengono, devono essere consegnati al p. generale della f. (can. 2103 § 3). Per ciascuna di queste congregazioni, che sono tre, il p. generale della f. stende le sue animadversiones (cann. 2106, n. 4; 2109, n. 1; 2113). Il p. generale della f., anche se non interrogato, può interloquire, specialmente se la questione è importante ed i fatti devono essere meglio lumeggiati (can. 2010 § 2). Compiutasi la discussione sulle virtù, che siano state, con decreto, dichiarate eroiche, si passa all'esame dei due miracoli, compiuti per intercessione del servo di Dio, miracoli che si richiedono per la beatificazione. Anche in tale esame e discussioni il p. generale della f. interviene con le sue animadversiones, osservando le stesse norme stabilite per la discussione sulle virtù (cann. 2120; 2121, n. 4; 2122 § 1; 2123). Ed è a questo punto che il p. generale della f. deve essere udito per la nomina dei periti, a cui è devoluto l'incarico di stabilire al lume della scienza se il fatto, proposto come miracolo, può o no spiegarsi con le leggi della natura. Dichiarato solennemente il servo di Dio beato, il p. generale della f. interviene ancora una volta nella causa di canonizzazione (cann. 2139, 2140).

Il p. generale della f., che fa, come si è già scritto, parte della S. Congr. dei Riti (1ª sezione per le cause di beatificazione e canonizzazione) ha udienza ordinaria dal S. Padre per riferire del suo alto ufficio la 1ª domenica di ogni mese. Riceve l'intimazione per intervenire nei concistori pubblici e semipubblici. Nella perorazione, che nei concistori pubblici fanno gli avvocati concistoriali (norme date da Urbano VIII, 23 genn. 1631) domandando al papa la beatificazione, il p. generale della f. fa la consueta protesta ed istanza di far osservare in tale causa tutto ciò che è stabilito dalle Costituzioni apostoliche, di procedere nelle solite formole e di rimettere la causa alla piena cognizione della S. Congr. dei Riti.

IV. LA FIGURA DEL SOTTOPROMOTORE GENERALE DELLA F

Si è già parlato dei sottopromotori, nominati dal p. generale della f. per l'istruzione del processo apostolico nelle curie diocesane (can. 2011 § 2). Ma presso di lui nella S. Congr. dei Riti vi è il sottopromotore generale della f., il quale sino al 1824 era semplice aiutante di studio, amovibile ad nutum del p. generale della f. In quell'anno (nostra proprio del 3 maggio), attesi i suoi meriti straordinari, mons. Cardellini, sottopromotore, fu fatto da Leone XII anche assessore della S. Congreg. dei Riti. Questo Pontefice, poi, nell'assegnargli per coadiutore mons. Frattini, stabilì che la carica di assessore fosse permanente e perpetua e che l'assessore appartenesse alla classe degli officiali della stessa S. Congregazione, prendendo luogo immediatamente dopo il p. generale della f. ed avesse voto come gli altri consultori. A detto assessorato Leone XII stabilì che fosse sempre unito l'ufficio di sottopromotore generale della f. ed ordinò che, secondo l'antico sistema, il sottopromotore tenesse studio nella propria abitazione per quei giovani che desiderassero essere abilitati a trattare come procuratori e come avvocati le cause dei servi di Dio e le altre di competenza della S. Congreg. dei Riti e che dovesse inoltre prestarsi nella sua qualifica di assessore a ricevere in detto studio anche quelli che desiderassero istruirsi nelle materie cerimoniali e liturgiche.

L'assessore, poi, essendo sottopromotore, deve assistere come procuratore fiscale in tutti i processi apostolici, che si fanno in Roma nelle cause dei servi di Dio o beati, ed anche nei processi apostolici fuori di Roma, se vi è destinato dal p. generale della f. Di fatto però il sottopromotore rare volte interviene in questi processi extra urbem.

È compito del sottopromotore fare lo spoglio di tutti i processi nelle cause che si propongono, per compilare i sommari obiezionali, se occorrono, e farvi le opportune annotazioni, le quali servano di base al p. generale della f. per fare le sue animadversiones (v. cost. Sanctissimus Dominus di Innocenzo XI del 18 ott. 1678: Bull. Rom., t. XIX, Torino 1870, p. 123). La loro compilazione, però, spetta esclusivamente al p. generale della f. ed il sottopromotore non deve far altro che prepararne, per modo di dire, il materiale. Deve inoltre esaminare tutti i sommari, le informazioni e le scritture che si propongono nelle cause dei servi di Dio e approvi il revista: anzi deve anche correggere le stampe dei sommari, confrontandole con i processi originali o altri documenti autentici. Poi, come assessore, deve esaminare tutti quei dubbi liturgici, che si rimettono alla S. Congregazione; deve prestarsi alla revisione di tutte le pie considerazioni, meditazioni e preghiere, che ivi si vogliono stampare. Inoltre deve esaminare e porre il nital obstat a tutte le preghiere ed opere pie, per cui si brami dalla S. Sede qualche indulgenza o plenaria o parziale. In antico il sottopromotore era anche consultore della S. Congr. delle Indulgenze e sacre reliquie e doveva quindi far pure quei voti, che da questa Congregazione gli venivano rimessi.

Nelle canonizzazioni e nelle beatificazioni il p. generale della f. ed il sottopromotore generale della f., oltre i soliti emolumenti, immagini e vite dei beati e dei santi, ricevono le loro reliquie ed un quadro dipinto ad olio di grandi dimensioni, che li rappresenta.

BIBL.: G. B. De Luca, Relatio Rom. Curiae, Roma 1671, disc. 18, n. 14; Moroni, LV, p. 292 seg.; anon., P. della f., in Enc. Ital., XXIII, p. 323; A. Lauri - J. Fornari - A. M. Santarelli, Codex pro postulatoribus, 4ª ed., Roma 1929, pp. 37-42; S. Indelicato, Il processo apost. di beatificazione, Roma 1945, pp. 178-79. Guglielmo Felici
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“PROMOTORE DELLA FEDE.” Enciclopedia Cattolica, vol. X (1953), p. 90. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/promotore-della-fede.