PROMOTORE DI GIUSTIZIA

PROMOTORE DI GIUSTIZIA. - P. di g. è un ministro del Tribunale, che sotto la guida dell'Ordinario (o, nei tribunali della S. Sede, dei giudici stessi che in atto o abitualmente hanno funzioni direttive) esperisce l'azione criminale e urge l'osservanza della legge nelle cause contenzose in cui sia in giuoco il bene pubblico, eccettuate quelle mansioni che sono assegnate specificamente al difensore del vincolo (cann. 1586, 1589; Normae del Tribunale della S. R. Rota, art. 24 § 1). Il p. di g. deve essere costituito in tutti i tribunali diocesani (can. 1586) e presso i tribunali dei Religiosi, in cui però è richiesto per il p. di g. l'appartenenza all'Ordine o Congregazione (can. 1589 § 2); ed è costituito in maniera stabile nei tribunali apostolici della S. Romana Rota (Normae, cap. 2, art. 24 seg.) e della Segnatura Apostolica. In quest'ultimo tribunale, mentre antecedentemente l'ufficio era svolto per deputazione da uno dei prelati votanti (cf. Appendix ad Regulas servandas in iudiciis apud Supr. Sign. Apost. Tribunal, art. 16) oggi è, come si è detto, stabile. Esiste pure l'ufficio di p. di g. presso la S. Congr. del S. Ufficio (fino al 1920 era detto «avvocato fiscale») e nei tribunali dello Stato della Città del Vaticano.

I. CENNI STORICI

Storicamente si incontrano i primi vestigi di quest'ufficio nei cosiddetti promotores episcopales, che affiorano qua e là nelle diocesi lungo tutto il sec. XIII. È difficile stabilire se la riforma processuale di Innocenzo III con la costituzione di un promovente, distinto dal giudice nel giudizio criminale (31, X, V, 3), abbia preceduto o seguito l'iniziativa episcopale. Figura privata all'inizio, il promovente acquista man mano stabilità e carattere pubblico (26, X, V, 1) e prende nomi di-

versi secondo tempi e luoghi (procurator curiae ad excessus corrigendos, promotor ad excessum, registrator). In Italia prende il nome di procurator o promotor fiscalis, appellativo che rimarrà fino al Codice (intendendosi qui per fisco l'universalità delle cose e dei diritti della società ecclesiastica). La costituzione del p. di g. si fa generale nei secc. XVII-XVIII, pur mancando una legge che lo imponesse. Nella Curia Romana, dove l'ufficio dei procuratores o advocati fiscales era già stato riordinato da Leone X (cost. Sicut prudens, 3 genn. 1518), Paolo III (cost. Ad onus, 4 luglio 1548), Pio IV (cost. Cum ab ipso, 30 giugno 1562), si ebbe, con Benedetto XIII (12 giugno 1724), la costituzione di un procuratore generale per promuovere appello nelle cause criminali per tutte le curie, che non avessero un proprio procuratore in Roma. L'ufficio di p. di g. era restato però alquanto impreciso. Nato per le cause criminali, era stato poi chiamato ad intervenire anche in alcune cause contenziose della libertà della Chiesa, legati pii ecc. Una certa determinazione di compiti si ebbe con l'istruzione (art. 13) della S. Congr. dei Vescovi e Regolari (11 giugno 1880): unicuique curiae opus est procuratore fiscali pro iustitiae et legis tutela.

II. NATURA E AMBITO DELL'UFFICIO DI P. DI G. - Il p. di g. è una figura parallela difensore del vincolo (v.) anzi i due uffici possono essere accomunati nella stessa persona (can. 1588 § 1) salvo lo sdoppiamento di persona in caso di conflitto tra i due uffici, per interessi contrastanti, nella stessa causa. La differenza però tra i due uffici sta nel fatto che, mentre il difensore del vincolo deve sempre per ufficio difendere e sostenere l'esistenza del vincolo matrimoniale o di ordinazione, il p. di g. è libero nelle sue conclusioni, perché certat pro rei veritate. Una certa accentuata analogia si ha pure con promotore della fede (v.) nella trattazione delle cause dei Santi. Nel sistema processuale civile si avvicina al p. di g. la figura del pubblico ministero, che rappresenta l'interesse della società che vuol essere difesa nel rispetto della legge (Cod. proc. civ. ital., artt. 69-74). Ma il pubblico ministero riveste in sé il duplice carattere, corrispondente in foro canonico al difensore del vincolo e al p. di g.; di più rappresenta il potere esecutivo (il che è inconcepibile nel sistema canonistico, dove non si ha vera divisione di poteri: can. 335 § 1) ed esercita giurisdizione in certi casi (il che, nonostante alcune, ormai sorpassate, controversie, viene negato per il p. di g. nel diritto canonico). Il p. di g. ufficio ecclesiastico (v.) in senso ampio (can. 145 §§ 1-2), appunto per la mancanza di ogni giurisdizione. Sebbene stia presso il tribunale, non costituisce tuttavia il tribunale. Anzi piuttosto viene assimilato alle parti, sebbene non possa dirsi strettamente parte, perché non sta in giudizio per difendere un interesse personale, ma pubblico, e dal CIC venga ben distinto dalle parti (cf. cann. 1745, 1773, 1879 ecc.). Il Codice stesso però lo pone nella necessità di sostituirsi alle parti, qualora la parte manchi o non possa agire (cann. 1850 § 2, 1971 § 1, n. 2) e nel processo criminale lo chiama a svolgere la parte di attore (can. 1934; cf. ancora can. 655 § 2 nelle cause di dimissione di un professor dai voti perpetui). Più che curare direttamente il bene pubblico suo compito è di premere perché il bene pubblico non venga negletto dal giudice, a cui però rimane soggetto (cf. cann. 1586, 1954; Normae S. R. Rotae, art. 27 § 1 ecc.).

La sua partecipazione al dibattito giudiziario è a volte definita dalla legge, come nelle cause criminali (cann. 1934, 655 § 2) e in alcune contenziose; a volte è fatta dipendere dall'Ordinario (can. 1586) o dal giudice (can. 1945; Normae S. R. Rotae, art. 27 § 1). Nelle cause criminali il p. di g. è il pubblico accusatore, DELAZIONE (v.) criminale sotto la guida dell'Ordinario (cann. 1934, 1950, 2223). Nelle cause contenziose è richiesto l'intervento del p. di g. nelle cause di nullità di matrimonio per impedimenti natura sua pubblici (can. 1971 § 1, n. 2; V. PUBBLICITÀ); per la concessione ex officio ai minori od agli assimilati per diritto ai minori della restitutio in integrum (can. 1688 § 2); nelle cause per il titolo di un beneficio in caso di morte di uno dei litiganti, salvo il diritto di assegnazione da parte del-

dell'Ordinario al superstite, nell'ipotesi di libera collazione (can. 1734); in caso di ricorso per la ricezione del libello (can. 1709 § 3); quando si tratti della patrocinio gratuito (v.) o della riduzione di spese (can. 1915 § 2; Normae S. R. Rotae, art. 31); quando il p. di g. abbia partecipato ad una precedente istanza (ibid., art. 27 § 2); quando si tratti di ammettere o meno il processo documentale per casus exceptus a norma dei cann. 1990-92 (Istruzione della S. Congr. dei Sacr., 15 ag. 1936, art. 227 § 1; AAS, 28 [1936], p. 388). Deve essere udito nelle questioni di suspicione (can. 1616) di attentati (can. 1856 § 2), per riformare sentenze interlocutorie prima di quella definitiva (can. 1841); deve dare il suo voto per l'interrogazione di nuovi testi, dopo la pubblicazione delle testimonianze (can. 1786), e per la nomina dei periti in cause di pubblico interesse (can. 1793 § 2); deve avere copia delle difese presentate per esaminarle (can. 1863 § 2). Quando la sua presenza è richiesta, gli atti sono nulli, se non viene citato, oppure se, anche non citato, non intervenga di fatto (can. 1587), in tutto difensore del vincolo (v.).

Può intervenire, sempre per la tutela del bene pubblico, per chiedere il sequestro delle cose controversa o l'inibizione exerciti iuris (can. 1672 § 3); per opporre il vizio di possesso (can. 1696 § 2); per chiedere la restitutio in integrum (can. 1688 § 2), o la mutazione della formula del dubbio (can. 1729 § 4), o il giuramento suppletorio (can. 1830 § 3) o petizioni incidentali (can. 1837). Può esibire articoli per gli interrogatori dei testi o delle parti (can. 1745 § 1), proporre nuove interrogazioni durante l'interrogatorio in atto (can. 1773 § 2), indurre testi (can. 1759 § 2), chiedere la dichiarazione di contumacia sia del reo (can. 1841) che dell'attore (can. 1849); chiedere la prosecuzione del processo in caso di contumacia dell'attore (can. 1850 § 2). Può essere udito per decretare l'esibizione dei documenti (can. 1824 § 1), per l'accoglimento o meno di petizioni incidentali o per il modo di definirle (can. 1839). Nelle cause matrimoniali, in cui è chiamato a intervenire, è il p. di g. a ricevere la denuncia della parte o delle parti, inabili ad accusare, a interrogare segretamente le parti, a consigliare la rinnovazione del consenso e ad esaminare, insieme con il vescovo, il fondamento della denuncia (Istr. cit. S. Congr. dei Sacr., artt. 37 § 4, 38 § 1, 41 § 3).

I mezzi con cui il p. di g. tutela il bene pubblico sono l'azione e il voto, cioè i rilievi di procedura o di merito che egli sottopone al giudice o collegio giudicante (ibid., art. 30). Quando il p. di g. interviene, a lui devono essere sottoposti tutti gli atti del processo e a tutti deve essere citato, ma egli non può esigere, come il difensore del vincolo (e deve limitarsi a chiedere) che gli atti, da sé suggeriti, vengano espletati (can. 1969, n. 4); come pure non è egli, ma l'accusato che deve essere ascoltato per ultimo (can. 1984 § 1). Se è solo deve per se stesso curare la confezione degli atti, ma se è associato ad altri, può pure lasciare che le parti pongano alcuni atti, salvo sempre da parte sua l'esame dei medesimi. Il p. di g., come qualsiasi attore, può recedere dall'accusa in qualsiasi grado del processo o rinunciare all'appello; ma non senza il consenso dell'Ordinario nei processi diocesani (can. 1950) o del Tribunale stesso, come pare più probabile e attuato in prassi, se si tratta di tribunali apostolici. Il p. di g. può essere costituito, come il difensore del vincolo, per l'universalità delle cause, oppure nei singoli casi (can. 1588 § 2); quindi essere permanente o costituito in forma transitoria. Quando viene eletto per tutte le cause, in modo permanente, non cessa dal suo ufficio, neppure durante la vacanza della diocesi, né può venir rimosso dal vicario capitolare: all'arrivo del nuovo Ordinario, deve essere confermato. Se però vi è giusta causa, il vescovo lo può anche rimuovere dall'ufficio (can. 1590). L'ufficio di p. di g. è incompatibile con il ruolo di teste (can. 1757 § 3, n. 1), di giudice, di notaio ecc. Essendo un ufficio, vi possono essere più persone che lo svolgano: in un solo tribunale vi possono essere più p. di g. pari grado o subordinati (sostituiti), salva sempre l'unità dell'ufficio.

III. IL P. DI G. NEI TRIBUNALI APOSTOLICI, CONGREGAZIONE DEL S. UFFIZIO E STATO CITTÀ DEL VATICANO. -

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“PROMOTORE DI GIUSTIZIA.” Enciclopedia Cattolica, vol. X (1953), p. 91. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/promotore-di-giustizia.