PATROCINIO GRATUITO. - È l’esonero dalle spese giudiziarie a favore dei poveri, impossibilitati a sostenere le spese del giudizio. Il testo del can. 1914 del CIC stabilisce il diritto dei poveri al p. g.: «I poveri, se sono incapaci del tutto a sostenere le spese giudiziali, hanno diritto al p. g.; se lo sono soltanto in parte, hanno diritto alla diminuzione delle spese».
Le spese giudiziali sono quelle che si incontrano durante lo svolgimento del processo e riguardano la retribuzione dovuta agli avvocati dalle parti; quelle stabilite per la traduzione, dattilografia o stampa degli atti, per l’autenticazione di documenti, per il rilascio di certificati ecc.; quelle, infine, riguardanti gli onorari dovuti ai periti ed, eventualmente, su parere del giudice, l’indennità da darsi ai testimoni (can. 1909 §§ 1-2).
Nelle spese giudiziali non sono comprese le retribuzioni stabilite per i giudici, i quali, tanto nell’antico come nell’odierno diritto, hanno sempre prestato e prestato la loro opera senza esigere alcun compenso dalle parti. Questa regola tassativa, se per il passato subì delle eccezioni, più frequenti e più larghe nel foro civile, soltanto per il giudice delegato e in determinate circostanze nel foro ecclesiastico, al presente non ammette alcuna derogazione, complessivamente sancito nel can. 1624.
Nell’ambito delle spese giudiziali sono anche comprese le cosiddette tasse che, di regola, vengono pagate in occasione del giudizio alla cancelleria del tribunale. La differenza tra le une e le altre consiste in questo: le spese giudiziali sono effettivamente incontrate durante il processo; le tasse, al contrario, sono destinate all’erario della Curia o della cancelleria del tribunale allo scopo di sovvenire, in qualche modo, alle spese generali dell’amministrazione della giustizia. Nei canoni, però, si parla indistintamente tanto di tasse quanto di spese giudiziali.
Il CIC tratta del p. g. e della riduzione delle spese giudiziali nel lib. IV, tit. XVI, cap. II, can. 1914-16. Chi desidera usufruire di tale diritto e si trova nelle condizioni volute, presentato il libello introduttivo della causa, rivolgerà un’istanza in tal senso al giudice, pro-
vando sia l'asserita sua povertà con quei documenti che la prassi di ogni tribunale ritiene necessari, sia la fondatezza dell'azione giudiziaria da lui promossa. Il giudice non può ammettere l'istanza se prima non si sia accertato, anche a mezzo di notizie segrete, della reale consistenza economica familiare dell'istante e non abbia interpellato il promotore di giustizia. Concesso, comunque, il p. g. o la parziale riduzione delle spese, questa concessione può essere revocata nel corso del giudizio qualora o l'asserita povertà non risulti vera, o l'iniziale svolgimento del processo dimostri che l'azione intentata sia priva di fondamento.
Il giudice, concesso il p. g., assegna alla parte uno degli avvocati, ammesso a difendere in quel tribunale; l'avvocato designato non può esimersi dall'incarico ricevuto se non per una giusta causa, approvata dal giudice e se arbitrariamente o ingiustificatamente non accettasse il mandato ricevuto, può essere punito con congrue pene, compresa la stessa sospensione dall'ufficio.
Quando, invece, viene concessa una parziale riduzione delle spese, la parte ammessa a tale beneficio, detto comunemente beneficio delle spese vive, conserva il diritto di scegliersi un avvocato di fiducia. Un simile diritto, però, non può essere riconosciuto a chi ha ottenuto il p. g. per non dar luogo ad eventuali frodi, dato che la parte, in un modo o nell'altro, compenserebbe l'avvocato, mentre negherebbe al tribunale le necessarie spese di giudizio.
Mancando gli avvocati, il giudice pregherà l'Ordinario perché designi altra persona idonea affinché assuma il p. del povero in tribunale. Il canone contempla pure il caso che uno possa personalmente, se ne ha la capacità, curare i suoi interessi in giudizio. In alcune determinate cause, però, come in quelle matrimoniali, l'assistenza dell'avvocato è prescritta.