PATRONATO, DIRITTO di. - È un privilegio, con annessi oneri, spettante, per concessione della autorità ecclesiastica, ai fedeli, che abbiano fondato una chiesa, una cappella o un beneficio ed ai loro aventi causa (can. 1448).
I. STORIA
Esso ha il suo fondamento nella gratitudine della Chiesa per i suoi benefattori. Nei primi secoli tale gratitudine si manifestava con l'imposizione del nome del fondatore (Basilica Costantiniana o Lateranense, titolo di S. Lorenzo detto in Lucina) o con l'iscrizione del nome stesso sulla facciata della chiesa.In Oriente, nel VI sec., in forza della legislazione giustiziana, i fondatori delle chiese ottennero per sé e per gli eredi il diritto di nominare, con l'approvazione del vescovo, il clero necessario al culto (Nov. 57, c. 2; Nov. 123, c. 18) e quello di occuparsi dell'amministrazione dei beni delle chiese stesse (C., I, 3, 54).
In Occidente, il II Concilio di Oranges (a. 441) riconobbe il diritto di presentazione ad un vescovo, che aveva costruito una chiesa in altra diocesi (c. 1, C. XVI, q. 5), e il IV Concilio di Toledo (a. 633) concesse lo stesso privilegio ai laici (c. 31, C. XVI, q. 7). Il diritto di p. reale si sviluppò specialmente nei paesi occupati da popolazioni germaniche, presso le quali era in vigore l'investitura, e cioè il diritto dell'uomo libero di disporre del suo fondo con le cose mobili ed immobili in esso esistenti; in conseguenza i feudatari estesero i diritti venantia dalla investitura alle chiese situate nel feudo e alla nomina e deposizione del clero addetto alle stesse. Abusi derivavano anche dal mundio, e cioè dalla soggezione degli abitanti del fondo al dominus dello stesso, che, considerandosi advocatus dei suoi soggetti, si immisciava anche nella provvista degli uffici minori. Inconvenienti ancora più gravi derivavano dalla pretesa dei sovrani di ingerirsi nella investitura dei vescovi: a ciò però fu provveduto nel 1122 con il Concordato di Worms (v.). In seguito Alessandro III, il III (a. 1179) e IV Concilio Lateranense (a. 1215) regolamentarono il diritto di p., limitando principalmente la facoltà dei patroni alla designazione dei chierici. Queste norme furono accolte e ancor più specificate nelle decretali di Gregorio IX e di Bonifacio VIII, nelle costituzioni di Clemente V e, finalmente, dal Concilio Tridentino.
Poiché però il diritto di p. costituisce una menomazione della libertà della Chiesa nel conferimento degli uffici ecclesiastici, questa ha poi costantemente cercato di limitarlo; e nel CIC (can. 1450) ha vietato di costituire nuovi p. per qualsiasi titolo, invitando nel contempo gli Ordinari ad esortare gli attuali titolari ad accettare, in sostituzione del diritto di p. o anche di quello di semplice presentazione (v. PROVVISTA CANONICA), suffragi spirituali per sé e per i propri familiari. Conseguentemente il CIC regola soltanto i diritti di p. sorti prima della sua entrata in vigore ed ai quali i titolari non abbiano rinunziato.
II. CONCETTO E DISTINZIONI
Prima del CIC alcuni riducevano il p. al diritto di presentare il candidato ad un ufficio ecclesiastico, altri ad un complesso di diritti e di doveri: il CIC con la sua definizione ha inserito questo istituto nell'ambito dei privilegi legali, che comportano nel contempo diritti ed obblighi. Esso si distingue in reale e personale, a seconda del suo collegamento con una cosa o con una persona (si ha poi il p. personalissimo che, al contrario di quello personale, non è trasmissibile); ecclesiastico, laicale e misto, a seconda della natura del titolo su cui è basato; ereditario, familiare, gentilizio e misto, a seconda che sia trasmissibile agli eredi legittimi.o testamentari, oppure ai membri della famiglia o della gente, oppure a coloro che sono nel contempo eredi e membri della famiglia o della gente del fondatore (can. 1449). Il diritto di p. può essere anche distinto in: pieno, se composto di tutti i suoi elementi, sempieno, se privo del diritto di presentazione; regio se spetta ad un sovrano, pubblico se spetta ad un governo civile, privato se spetta ad un privato; di giustizia, se ha origine da una fondazione secondo le regole del diritto comune, di grazia se deriva da un privilegio della Chiesa; attivo per la persona che ha il diritto di presentare il candidato, passivo per il presentando; singolare se spetta ad una sola persona, collegiale se spetta a più persone (compatronato).
A tenore del can. 1448, oggetto di questo diritto può essere soltanto un ufficio ecclesiastico beneficiale minore, eccezion fatta per il p. regio, il cui oggetto può essere anche un beneficio maggiore. Soggetto attivo è ogni persona abile ad acquistare diritti ecclesiastici, e quindi ogni fedele battezzato, anche se laico, donna, infante, impudere, figlio illegittimo, e le persone giuridiche, sia ecclesiastiche che laicali. Sono invece inabili gli infedeli, e cioè i non battezzati, gli ebrei, i pubblici apostati, gli eretici, gli scismatici, gli iscritti alle società segrete condannate dalla Chiesa, gli scomunicati dopo la sentenza declaratoria o di condanna (can. 1453 § 1). Tutte le persone abili esercitano direttamente il diritto di p., ad eccezione dei minori che lo esercitano a mezzo dei genitori o del tutore. In caso di trasmissione del diritto di p. reale ad un inabile, l'esercizio del diritto rimane sospeso (can. 1453 § 3).
III. Acquisto
L'esistenza del diritto deve constare da documenti autentici o da altre prove legittime (can. 1454).I modi d'acquisto del diritto di p. possono essere originari o derivativi. Sono originari: a) la fondazione mediante la cessione del fondo per costruirvi la chiesa o la costruzione della chiesa stessa con mezzi propri e con il consenso dell'Ordinario, e la dotazione della Chiesa mediante l'assegnazione dei mezzi necessari alla sua conservazione, all'esercizio del culto e al sostentamento dei ministri; per la costituzione del diritto è sufficiente uno dei tre elementi, come pure la ricostruzione e la nuova dotazione in caso di distruzione delle precedenti; tutti questi atti possono essere effettuati da un solo soggetto o da più soggetti (compatroni); b) il privilegio o indulto apostolico che dà origine al p. di grazia; c) la prescrizione acquisitiva immemorabile, costituente una praesumptio iuris per la prova dell'esistenza del titolo, derivante dall'esercizio del diritto di presentazione per un tempo immemorabile. Sono derivativi: a) la alienazione: non è ammessa la vendita del p. personale perché simoniaca e producente quindi la perdita del diritto; è ammessa, con l'approvazione dell'Ordinario, salvo che non si effettui a favore del compatrono, la vendita del p. reale, purché il prezzo non sia maggiore del valore penale della semplice cosa, giacché, se il prezzo è comprensivo anche del valore del diritto di p., la vendita diviene simoniaca; permuta (v.) del p. reale può essere effettuata a condizione che nel valore dell'atto non venga computato il diritto di p.; b) la successione ereditaria, sia testamentaria che legittima, ad eccezione dei casi nei quali il fondatore abbia riservato il diritto alla sua persona, escludendo la trasmissione a causa di morte; c) la prescrizione ordinaria: se trattasi di p. reale si trasmette nel nuovo patrono con il trasferimento del bene sia ecclesiastico che laicale; se il diritto è personale e laicale, in caso di esistenza del giusto titolo e della buona fede, si trasferisce in dieci anni tra presenti, in venti tra assenti e in trenta senza titolo; se il diritto è personale ed ecclesiastico, in quaranta anni con il titolo e con la prescrizione immemorabile se senza titolo.
IV. Contenuto
Come già esposto, il p. consta di un complesso di diritti e di obblighi, il cui contenuto è comprenduto nelle espressioni: ius honorificum, ius utile, ius onerosum. Fra i diritti il più importante e caratteristico è quello di presentazione, di designare, cioè, un sacerdote idoneo per la sua istituzione da parte dell'autorità ecclesiastica competente in un ufficio ecclesiastico vacante. Sia che si tratti di p. laicale, che ecclesiastico o misto, la presentazione deve essere effettuata, nell'assenza di giusti impedimenti, entro quattro mesi dal giorno in cui l'autorità competente ad istituire il presentato abbia comunicato al patrono la vacanza del beneficio e, in caso di beneficio conferibile per concorso, i nomi dei sacerdoti che abbiano ottenuto l'approvazione nel concorso stesso, salvo che, in base alle tavole di fondazione o alla legittima consuetudine, non vi sia un termine più breve (can. 1457). Trascorso inutilmente il suddetto termine legale, la chiesa o il beneficio divengono di libera collazione della competente autorità ecclesiastica. Il conferimento della chiesa o del beneficio è invece sospeso, oltre il termine legale e fino alla soluzione, per l'eventuale controversia, che possa sorgere fra l'Ordinario e il patrono o fra gli stessi patroni, sul diritto alla presentazione o fra gli stessi presentati sul diritto di prelazione: in caso di necessità, nel frattempo, l'Ordinario può proporre un economo alla Chiesa o al beneficio vacante (can. 1458).Nel caso di pluralità di patroni, questi possono accorarsi fra loro per sé e per i successori sul modo di alternarsi nelle presentazioni, ma per la validità dell'accordo occorre il consenso scritto dell'Ordinario, che tuttavia, una volta concesso, non può validamente essere revocato né dallo stesso Ordinario né dai suoi successori contro il volere dei patroni (can. 1459). Se invece il diritto di p. è collegiale, deve essere presentato colui che abbia ricevuto la maggioranza dei suffragi a tenore dal can. 101 § 1; qualora però questa maggioranza non sia stata ottenuta in due scrutini e nel terzo identica maggioranza sia ottenuta da più soggetti, si riterranno tutti per presentati. Se titolari del diritto di p. sono più persone che non si siano accordate sull'alternarsi della presentazione, sarà ritenuto per presentato colui che abbia raggiunto almeno la maggioranza relativa dei suffragi, e in caso di pluralità di soggetti che abbiano ottenuto la maggioranza, saranno ritenuti tutti per presentati.
Colui che deriva il diritto da una pluralità di titoli disporrà nella presentazione di un numero di voti corrispondente al numero dei suoi titoli. Inoltre, prima dell'accettazione della presentazione, il patrono può presentare anche più soggetti sia contemporaneamente che successivamente, purché però nel tempo prescritto, in modo da non escludere coloro che aveva presentato precedentemente (can. 1460).
Il patrono non può presentare se stesso né unirsi agli altri patroni per raggiungere il numero di voti necessari alla sua presentazione (can. 1461). Nel caso che la provvista della chiesa o del beneficio debba avvenire per concorso, il patrono anche laico non può presentare se non un sacerdote approvato legittimamente per concorso (can. 1462). Le elezioni e le presentazioni popolari ai benefici, anche parrocchiali, se ancora in vigore, sono tollerate dalla Chiesa solamente a condizione che il popolo scelga in una terna designata dall'Ordinario (can. 1452). La persona presentata deve essere idonea, deve cioè nel giorno della presentazione, o almeno della accettazione, essere dotata di tutte le qualità richieste dal diritto comune o particolare o dalle tavole di fondazione (can. 1463). La presentazione va fatta all'Ordinario del luogo, al quale spetta di giudicare sull'idoneità del soggetto. L'Ordinario deve formarsi un convincimento, anche a mezzo di informazioni segrete, se necessario, e non è tenuto a far conoscere al patrono le ragioni che impediscono l'ammissione del presentato (can. 1464). In caso di inidoneità del presentato il patrono può presentare un altro nel termine di cui al can. 1457, a condizione che il tempo utile non sia trascorso per sua negligenza; ma nel caso che nemmeno il secondo sia ritenuto idoneo, la chiesa o il beneficio divengono per quella volta di libero conferimento, a meno che il patrono o il presentato non abbiano ricorso alla S. Sede entro dieci giorni dalla comunicazione del rifiuto dell'Ordinario; nel quale caso, come in quello previsto dal can. 1458, si sospende il conferimento fino alla risoluzione della controversia e frattanto, se necessario, può essere preposto alla chiesa o al beneficio vacante un economo. La presentazione simoniaca è nulla e tale anche la successiva istituzione.
Chi è stato presentato e ritenuto idoneo acquista il
diritto alla istituzione dopo l'accettazione della presen-
tazione. Ma il diritto di concedere l'istituzione canonica
spetta esclusivamente all'Ordinario (al vicario generale
solo per mandato speciale). In caso che più siano i pre-
sentati, spetta all'Ordinario la scelta del più idoneo
(can. 1466). La istituzione per qualsiasi beneficio, se non
vi sono giusti impedimenti, deve avvenire entro due mesi
dalla presentazione (can. 1467). In caso di rinuncia o di
morte del presentato prima dell'istituzione canonica il
patrono ha il diritto di effettuare una nuova presen-
tazione.
Fra gli altri diritti di onore il CIC (can. 1450 § 3)
elenca, «si sta ferant legitima locorum consuetudines»,
quelli di porre lo stemma gentilizio o della famiglia nella
chiesa, di avere la precedenza sui laici nelle processioni
e nelle funzioni e il posto più degno nella chiesa, ma fuori
del presbiterio e senza baldacchino. Si ritiene che questa
indicazione del CIC sia esemplificativa e che, se non
in contrasto con le consuetudini locali, sussistano gli altri
antichi diritti d'onore, quali, p. es., lo ius sepulturae e lo
ius luctus ecclesiastici nella chiesa patronata.
Lo ius utile si manifesta principalmente nel diritto
del patrono, caduto senza sua colpa in stato di indigenza,
di percepire ex aequitate gli alimenti dalle rendite della
chiesa o del beneficio residuanti dalle spese per l'una o
per l'altro, anche se abbia rinunciato al diritto di p. in
favore della chiesa o la pensione sia stata preveduta dalle
tavole di fondazione, ma non sia più sufficiente a sollevare
il patrono dallo stato di indigenza (can. 1455, n. 2).
Grave è la discussione sulla natura di questo diritto agli
alimenti, e cioè se spetti al patrono come donatore impo-
verito oppure se sia una conseguenza diretta della natura
di questo istituto, indipendentemente dalla donazione:
la questione ha particolare importanza agli effetti dell'ordi-
namento italiano, e la dottrina è oggi prevalente nel rite-
nere questo diritto derivante direttamente dalla legge.
Lo ius utile comprende inoltre il diritto di intervenire in
caso di rinnovazione o di soppressione del beneficio e di
amministrare i beni temporali, se così è stabilito nelle
tavole di fondazione.
Lo ius onerosum si concreta nel dovere di vigilare e
difendere l'oggetto del diritto di p. Il can. 1460 così lo
comprende: 1) avvertire l'Ordinario se ritiene che i beni
della Chiesa o del beneficio corrano pericolo di essere
dilapidati, senza tuttavia immischiarsi nell'amministra-
zione dei beni stessi; 2) rivedere la chiesa distrutta o
effettuare le riparazioni ritenute necessarie dall'Ordinario,
se il titolo originario è quello di edificazione e se l'onere
della rivedizione o della riparazione non incomba ad
altri a tenore del can. 1186; 3) se invece il titolo originario
è quello della dotazione, supplire ai redditi se non sono
più sufficienti a provvedere a un decente esercizio del
culto o conferimento del beneficio.
Nel periodo di distruzione o deperimento della Chiesa
o di assottigliamento dei redditi, l'esercizio del diritto
di p. rimane sospeso, e, in caso di rifiuto con inerzia del
patrono ad adempiere i suoi obblighi nel termine stabi-
lito dall'Ordinario, il diritto stesso cessa di esistere.
Anche in questo caso è sorta la discussione se il
titolare sia tenuto ad adempiere come donante o come
titolare del diritto di p.: è prevalente la seconda opi-
nione.
V. ESTINZIONE DEL DIRITTO
Il diritto di p. si estingue per cause subiettive e per cause obbiettive. Le cause sub- biettive sono: 1) estinzione della famiglia, della gens, della linea, alla quale è riservato il diritto dalle tavole di fonda- zione nel caso di p. personale; 2) rinunzia totale o parziale del patrono al suo diritto, purché la rinunzia non pregiu- dichi gli altri eventuali compensi; 3) delitto del patrono, e cioè vendita simoniaca del diritto, apostasia, eresia o scisma, ingiusta usurpazione o detenzione di beni e diritti della chiesa, omicidio o mutilazione diretta o indiretta del rettore o del clero addetto al servizio della chiesa o del beneficiario, dopo la sentenza declaratoria: nel quale ultimo caso, a differenza dei precedenti, il diritto si estingue anche per gli eredi del colpevole (can. 1470 § 2).Le cause obbiettive sono: 1) deperimento della cosa,
nel caso di p. reale; 2) revocazione del diritto o soppres-
sione in perpetuo della chiesa o del beneficio da parte della
S. Sede; 3) non rivedicazione o riparazione della cosa
da parte del patrono nel termine stabilito dall'Ordi-
nario; 4) unione della chiesa o del beneficio ad altra
di libero conferimento o trasformazione della chiesa in
lettiva o regolare con il consenso del patrono (can. 1470
§ 1 n. 5).
VI. IL P. NEL DIRITTO ITALIANO. — Assai discussa è
nel diritto ecclesiastico italiano la natura giuridica di
questo istituto. Si ritiene da alcuni che esso sia un diritto
subiettivo pubblico ecclesiastico, in quanto importa una
partecipazione del patrono all'esercizio della giurisdizione
ecclesiastica; altri hanno ritenuto trattarsi di un diritto
personale onorifico; altri ancora di un diritto privato di
obbligazione, derivante in buona parte dal diritto agli
alimenti. È evidente però che il diritto agli alimenti non
caratterizza il diritto di p., ma costituisce soltanto una
conseguenza remota e meramente eventuale. La prima
opinione è prevalente e più rispondente alla realtà.
Senza necessità di entrare nell'esame del valore del
diritto canonico nell'ordinamento giuridico italiano, è evi-
dente l'efficacia del diritto della Chiesa in materia di p.
Nel Codice civile italiano non vi è traccia di norme rego-
lanti questo istituto; però l'art. 2 della legge o apr. 1850,
n. 1013 avocò alla competenza dell'autorità giudiziaria
italiana le cause sulla nomina attiva e passiva ai benefici
ecclesiastici, mentre la legge 29 maggio 1855, n. 878 e
quella 15 ag. 1867 n. 384 stabilirono la devoluzione,
a favore dei titolari del diritto di p. al momento della
pubblicazione della legge sull'abolizione, della proprietà
dei beni appartenenti a benefici (diritto di rivendica-
zione) e cappellanie sottoposte a p. laicale (diritto di
svincolo).
In seguito ai Patti Lateranensi, pur non modificandosi
il diritto di rivendicazione e di svincolo, ed essendo ancora
pendenti alcune vertenze su tali diritti, con la circolare
31 ott. 1930, n. 3719 il Ministero delle finanze racco-
manda alle Intendenze di Finanza che in tutti i provvedi-
menti relativi ai rapporti giuridici costituiti sotto l'im-
pero delle leggi eversive e che dovevano ancora essere
regolati da quelle leggi, l'azione amministrativa fosse infor-
mata «allo spirito animatore del Patto, cioè l'assoluta
armonia fra lo Stato e la Chiesa, e al fine comune ad en-
trambi, cioè il bene della popolazione costituita dai fedeli
che sono anche sudditi».
VII. IL P. REGIO. — Particolari caratteristiche ha il
regio specialmente nei riguardi del diritto ecclesia-
stico italiano. Il Concilio di Trento, che aveva abolito
i diritti di p. aventi origine dal privilegio e non dal diritto,
fece eccezione per i diritti istituiti a favore dei sovrani:
fu così conservato il p. regio, che differiva dal comune
perché esercitabile anche sui benefici maggiori e attri-
buiva al titolare il solo diritto di presentazione e alcune
prerogative sulle guarentigie; esso era esercitato dal re
in rappresentanza dello Stato italiano. Di fatto però questo
diritto, mentre in un primo tempo non fu nemmeno eser-
citato, fu poi attuato mediante la nomina, proposta dal
Ministero della giustizia, della persona che ufficiosa-
mente risultava gradita all'autorità ecclesiastica; dopo la
nomina l'interessato domandava l'executur, che era con-
cesso con decreto reale. Con l'art. 25 del Concordato lo
stato italiano ha rinunziato alla prerogativa sovrana del
p. regio sui benefici maggiori e minori.