PATRIARCHI

PATRIARCHI. —

I. ORIGINI

Già il can. 6 del Concilio di Nicea (325) riconosceva come rivestiti di una ALESSANDRO (v.) per l'Egitto e la Cirenaica, di Antiochia (v.) per l'Oriente e di Roma per tutto l'Occidente (senza pregiudizio naturalmente della primazia della sede romana su tutta la Chiesa).

Nel can. 2 del Concilio di Costantinopoli (381) è aggiunto Costantinopoli (v.), perché questa città era la nuova Roma, sebbene fino allora l'antica Bisanzio non fosse stata che una diocesi compresa nella provincia della Tracia. In seguito si mise in relazione questo stato di cose con s. Pietro, in quanto l'Apostolo aveva governato la Chiesa di Antiochia, aveva inviato il suo discepolo Marco ad Alessandria ed era morto a Roma; per Costantinopoli si ricorse a s. Andrea, fratello di s. Pietro. Durante il sec. v quest'ultima città riuscì a far sentire la sua supremazia sull'Asia Minore (Efeso e Cesarea di Cappadocia); mentre Roma continuò a far valere i suoi diritti su tutte le provincie danubiane, sulla Macedonia, la Grecia e le isole dell'Egeo, meno Cipro rimasta autocfala. Nel Concilio di Calcedonia (451) il vescovo di Gerusalemme riuscì a farsi riconoscere metropolita con poteri patriarcali sulla Palestina (can. 28). Soltanto nel Concilio Lateranense V (1215) fu riconosciuto al p. di Costantinopoli il primo posto dopo il romano pontefice.

In Occidente, durante lo Scisma dei Tre Capitoli, AQUILA (v.) si arrogò autorità patriarcale (fine del sec. vi); e quando la provincia si scisse in due, tanto Aquileia che Grado si autoproclamarono patriarcali, finché il primo fu soppresso nel 1751 ed il secondo fu unito con la sede di Olivolo-Castello e trasferito a Venezia (1451).

Durante il periodo delle Crociate furono costituiti i patriarcati latini di Antiochia, di Gerusalemme, di Alessandria e di Costantinopoli (dopo l'occupazione temporanea del 1204), ridotti ben presto a semplici prelature titolari che si continuarono a conferire sino ai tempi nostri; mentre non rimasero interrotte le successioni dei p. orientali eretici o scismatici.

In seguito all'unione con Roma di una parte delle popolazioni di rito orientale, fu riconosciuto per ciascuna di esse un patriarcato per ogni singolo rito; si hanno così patriarcati di Antiochia per i Melchiti, i Siri, i Maroniti; un patriarcato di Babilonia per i Caldei ed un altro di Sis e Cilicia per gli Armeni; mentre si ebbe un p. latino di Gerusalemme nel 1847 con giurisdizione sulla Palestina e Cipro e un p. per i copti cattolici dell'Egitto dopo il 1895.

Dopo la scoperta dell'America e l'istituzione della gerarchia in quelle regioni fu costituito il patriarcato

delle Indie occidentali con residenza a Madrid. Clemente XI nel 1716 Lisbona (v.) il titolo di p. e Leone XIII, il 9° sett. 1886, concesse quello di p. GOLA (v.) in India. Ai p. di rito latino, secondo l'odierna disciplina, non compete giurisdizione superiore a quella di un qualunque metropolita.

II. DISCIPLINA ORIENTALE

I p. di rito orientale, dopo la loro elezione fatta dai vescovi del loro rito, vengono confermati dal sommo pontefice e chiedono a lui il pallio. Al p. compete anzitutto il governo diretto della propria eparchia o diocesi e, attraverso i vescovi, quello delle singole diocesi del patriarcato.

A lui sono perciò sottoposti i vescovi, clero, monaci e fedeli compresi nella sua circoscrizione. Su di essi egli esercita giurisdizione ordinaria con potere legislativo, giudiziario ed anche coercitivo, che non esclude, nei casi più gravi, il diretto intervento pontificio. Il p. visita il patriarcato, raduna e presiede i sinodi, ne interpreta autenticamente le decisioni e nei casi particolari concede dispense per tutto il patriarcato stesso. Sorveglia l'attività dei singoli vescovi, ne supplìe le negligenze e al momento della vacanza di ogni diocesi ne assume il temporaneo governo, provvedendo alla nomina del successore che viene confermato dalla S. Sede e consacrandolo egli stesso. In forza dell'antico diritto di stauropogio, piantando la croce patriarcale su qualche luogo sacro (monastero, santuario, casa, ospedale) fuori della diocesi patriarcale, lo rende esente dal vescovo locale e lo assoggetta alla sua diretta giurisdizione. Senza il consenso della S. Sede non può esercitare potere su fedeli del suo rito che vivano fuori del territorio patriarcale e non siano suoi sudditi; deve però sorvegliare che il proprio rito sia dovunque fedelmente ed integralmente osservato; neppure egli, infatti, senza il beneplacito della S. Sede, vi può introdurre modificazioni.

Una più recente determinazione della potestà dei p. in materia di matrimonio, di giudizi ecclesiastici, dei religiosi e riguardo all'amministrazione dei beni temporali ecclesiastici è contenuta nelle leggi su queste materie promulgate dal papa Pio XII (Crebrae allatae, 22 febbr. 1949; Sollecitudinem nostram, 6 genn. 1950; Postquam Apostolicis, 9 febbr. 1952; AAS, 41 (1949), pp. 90-119, 42 (1950), pp. 5-120; 43 (1952), pp. 65-150), mentre si attende una recensione ancora più completa dei diritti patriarcali dalla Sede Apostolica nella codificazione del diritto orientale. Si aggiungono ancora privilegi e onori, i quali sono un esterno e solenne riconoscimento della autorità patriarcale, quali il titolo di «beatitudine»; la precedenza su tutti i vescovi e i metropoliti; il privilegio di farsi precedere, nell'ambito del territorio, dalla croce patriarcale; l'uso del sacro pallio in tutto il territorio e, secondo le norme stabilite dalla S. Sede, la facoltà di pontificare in tutte le chiese del patriarcato, il privilegio esclusivo di consacrare il S. Crisma e distribuirlo ai singoli vescovi così come quello di riservarsi la consacrazione degli antimnesi, il privilegio di essere commemorati, immediatamente dopo il papa, nella liturgia e nelle altre occasioni prescritte dal rito da tutti i vescovi e chierici del patriarcato. Per ulteriori precisazioni è necessario ricorrere ai documenti riguardanti i diversi patriarcati.

BIBL.: F. Wernz, Jus Decretalium, II (1899), pp. 843-48; M. D'Herbigny - A. Deubner, Evêques russes en exil, in Orientalia christiana, 67 (1931); Patriarcats, in D'ThC, XI, coll. 2277-85; A. Wuyts, Le Patriarcat russe au Concile de Moscou de 1917-18, Roma 1941; C. Gatti-C. Korolevskij, I riti e le Chiese orientali, I, 1914; A. Coussa, Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali, I, 1914, pp. 223-79.