PROVVISTA CANONICA. - È l'atto con il quale la competente autorità ecclesiastica concede a norma dei sacri canoni un ufficio ecclesiastico.
I. NOZIONE E CENNI STORICI
Nessun ufficio ecclesiastico può essere validamente ottenuto senza la p. c. Questo principio, espressamente consacrato nel CIC (can. 147) e che è completato dall'altra massima per cui al Sommo Pontefice spetta il diritto di riservarsi la collazione o conferimento dei benefici nella Chiesa universale (can. 1431), riassume la dottrina sempre strenuamente riaffermata dalla Chiesa attraverso secolari lotte contro le ingerenze esterne.Il fondamento dogmatico e logico di tale dottrina, per cui la Chiesa afferma la propria esclusiva competenza nella nomina dei titolari degli uffici o benefici ecclesiastici, si fa poggiare sulla stessa natura della Chiesa, di società perfetta (cioè, secondo la terminologia pubblicistica moderna, di ordinamento originario), quindi sovrana nel proprio ordine, per l'esercizio delle attività relative al raggiungimento dei suoi fini. Da ciò consegue ovviamente la sua piena libertà e indipendenza nella nomina dei propri ministri. Le numerose eccezioni che ancora oggi nella pratica si vedono ammesse, con una più o meno grande ingerenza del potere laico nella nomina di parroci, canonici, vescovi, si spiegano dai canonisti non come una rinunzia al diritto della Chiesa, né come un trasferimento di esso all'autorità civile, ma solo come
una concessione dell'esercizio del diritto, sotto speciali condizioni, e subordinato sempre all'approvazione della Chiesa medesima. In proposito si è autorevolmente insegnato: «questa partecipazione del potere laico all'esercizio del diritto di nomina, qualunque sia la forma ed il motivo della concessione, è sempre un atto che promana dalla Chiesa e che ad essa necessariamente risale... ogni e qualunque diritto o privilegio che abbia avuto o possa avere lo Stato sulla materia suddetta, è una grazia, un favore, una benigna concessione della Chiesa. Bisogna però distinguere attentamente la vera concessione dalla semplice tolleranza, che si ha quando la S. Sede per qualsiasi giusto motivo non protesta contro lo Stato, il quale esercita in via di fatto un diritto o privilegio, che non ha ottenuto dalla competente autorità ecclesiastica» (Cappello). Perciò se storicamente fu possibile una positiva ingerenza laica, non solo nella scelta degli ecclesiastici, ma anche nella loro investitura, questo, secondo la dottrina canonica, è avvenuto sempre per abuso e non mai perché la primitiva costituzione della Chiesa lo comportasse.
Dal sec. vi al sec. xi l'investitura degli ecclesiastici da parte dei laici fu più o meno largamente praticata. Dopo i primi secoli, nei quali già gli imperatori romani cristiani esercitavano in materia una certa influenza, la stessa collaborazione fra la Chiesa e lo Stato veniva a favorire una qualche ingerenza di quest'ultimo nella provvista degli uffici della Chiesa. Specie in Francia, con i Merovingi e i Carolingi, lo Stato avocava a sé il diritto di nominare vescovi e abati, che d'altra parte esercitavano poteri civili come funzionari del Sovrano. Solo nel 1073 Gregorio VII, per tagliare alla radice i mali di simonia (v.) esercitata IV (v.), con il traffico dei vescovati e delle abbazie, emanò il celebre decreto che interdiceva ai laici di conferire e agli ecclesiastici di ricevere qualsiasi investitura che non fosse fatta secondo i canoni. Ne INVESTITURE, LOTTA DELLE (v.) Worms (v.). In quest'epoca Ivo di Chartres elaborava la nota dottrina (secolta poi in detto concordato da Callisto II) che separava nell'investitura la concessione della giurisdizione inerente all'ufficio dal conferimento dei beni temporali annessi al medesimo. Fanosi contrasti in materia si ebbero ancora nei secoli successivi, fra l'altro con l'Inghilterra, composti poi concordatoriamente. E sempre in questa forma e con indulti la Chiesa in seguito regolò l'ingerenza laica nelle provviste di benefici nei vari Stati, salvo dove l'ingerenza avveniva senza o contro la volontà della S. Sede, in attuazione dei vari sistemi di relazione fra Stato e Chiesa - gallicanesimo (v.), regalismo (v.), giuseppinismo ecc. - ispirati alle dottrine anticurialiste, Marsilio da Padova (v.), L. Richer (v.), Febronio (G. N. Honthein [v.]), Espen (v.) ecc.
In pratica non è sempre facile distinguere dove termini la vera concessione e dove cominci la semplice tolleranza; dove la prima abbia realmente carattere spontaneo o giustificato da un accordo bilaterale, e dove debba cercarsene l'origine nella nebbiosa antichità di consuetudini più o meno abusive o in imposizioni più o meno aperte del potere civile. Certo è peraltro che la Chiesa ha sempre tenuto a mettere chiaramente in evidenza che, comunque possano i principi o altri laici influire nella scelta e nella designazione dell'ecclesiastico, l'effettivo conferimento a questi della facoltà di esercitare la sua missione non può derivargli da altra potestà se non dalla sua. Così fu interpretato, fra l'altro, il diritto di nomina dei vescovi già spettante ai vari Stati, e in particolare a quello francese, come una semplice designazione: «rex Franciae unum nobis nominare, et... per nos... provideri» (Concordato 1516: A. Mercati, Raccolta di conc. su materie eccles. tra la S. Sede e le autor. civili, Roma 1919, p. 236).
II. LA P. C. NEL DIRITTO VIGENTE. - La dottrina della Chiesa che disciplina la p. c. è esposta nel CIC in due punti: nel lib. I (De personis), al tit. IV, capo 1, De provisione officiorum ecclesiasticorum (cann. 147-82), e nel lib. III (De rebus), al tit. XXV, capo 3, De beneficiorum collatione (cann. 1431-47); obbedendo
così al concetto moderno che distingue in linea di principio la nozione di ufficio ecclesiastico da quella di beneficio, potendovi essere, come vi sono, uffici non beneficiari. Il CIC ha voluto reagire, in questo modo, alla sistematica della dottrina precedente che tendeva a far coincidere la materia concernente gli uffici con quella dei benefici e in pratica le fondeva in un unico studio. Senonché, poiché di fatto il sostrato del beneficio è l'ufficio sacro, che anzi rispetto a quello ha ragione di causa e di fine (v. BENEFICIO ECCLESIASTICO), e d'altra parte non si dà in diritto canonico conferimento dell'ufficio beneficiare senza conferimento del beneficio ad esso unito, le norme sulla provvista dell'ufficio e del beneficio vengono a trovarsi in grandissima parte comuni e in ogni caso strettamente connesse ed unite, così da integrarsi e fondersi praticamente in una disciplina unitaria. I capisaldi del sistema risultante dalle norme in materia non si discostano dall'insegnamento tradizionale della Chiesa.
Già la dottrina ante codicem, definendo la provvista o provvisione «il complesso di quegli atti onde il beneficio (o l'ufficio) viene legittimamente conferito a persona capace di possederlo», vi distingueva tre atti o momenti che tuttora sono a base della disciplina vigente e così individuati: a) la scelta o determinazione della persona (designatio personae); b) il conferimento del titolo od ufficio con le facoltà e i diritti relativi (collatio; institutio tituli collatica); c) l'immissione nel possesso, ovvero investitura (possessionis datio, investitura).
Di queste tre fasi della p. c., la seconda (collatio) ne costituisce l'atto centrale, in quanto con essa si trasmette veramente il potere sacro, e si costituisce il titolare nel relativo grado della gerarchia di giurisdizione. La Chiesa pertanto lo riserva a sé come di sua assoluta competenza e non può riconoscerlo ad estranei o a laici, mentre può permettere che questi possano, con determinate condizioni, designare la persona da provvedere o darle il possesso del beneficio. La collatio missione canonica (v.) richiesta per l'assunzione nella gerarchia ecclesiastica (can. 109): senza di essa nessun valore si può attribuire alla designazione o imposizione della persona, né alla immissione o alla presa di possesso da chiunque compiuta, indipendentemente dalle pene canoniche sancite per chi conferisca o accetti illegittimamente (can. 2393-95). Chi andasse in possesso dell'ufficio senza la concessione della competente autorità ecclesiastica, sarebbe intrusio. L'intrusio poi, se avvenuta con la violenza, diventa invasio.
Qualora il Superiore ecclesiastico, insieme al conferimento, abbia anche la scelta della persona, si avrà una collazione «libera»; diversamente una collazione «necessaria», chiamata anche istituzione, conferma o ammissione, a seconda che il beneficio sia conferito su presentazione di un patrono (v. PATRONATO, DIRITTO di) o dietro scelta elettiva di un collegio.
Salvo il caso di collazione libera - in cui la persona è scelta dalla stessa autorità che procede alla p. c. quindi la scelta stessa si considera solo una formalità introduttiva, che non conferisce, prima della collazione, alcun diritto alla persona designata -, i tre atti costituenti la p. del beneficio hanno efficacia diversa. Secondo la dottrina, la designazione della persona, se validamente fatta, attribuisce a questa un ius ad rem nei confronti del beneficio; la collazione conferisce invece un ius in re; mentre l'immissione in possesso non ha che importanza processuale. Ma si tratta di concetti su cui si controverte e che comunque rientrano nella più vasta questione circa la natura beneficio (v.).
III. REQUISITI DI VALIDITÀ. LA LIBERA COLLAZIONE. - Per la validità della p. c. si richiedono, con l'osservanza di determinate forme, requisiti di varia natura, sia obiettivi, sia di competenza dei soggetti attivi, sia di idoneità del provvisorio. Una vecchia regola dettava: «Beneficia ecclesiastica dignioribus, statim, gratis, singula
singulis, saecularia saecularibus, regularia regularibus, sine diminutione et legitime conferantur.
Nel diritto vigente, definitivamente sistemata la materia attraverso una complessa evoluzione storico-giuridica, si richiede: a) che l'ufficio da conferire sia vacante di diritto, a pena di invalidità della provvista. La promessa per prossima vacanza non ha valore giuridico (cann. 150-51). Si volle così eliminare ogni turpem expectationem mortis alterius, abolendosi le cosiddette aspettative anticamente assai diffuse; b) che non si conferiscano due uffici incompatibili. Sono considerati incompatibili non solo gli uffici che non si possano adempiere simultaneamente dallo stesso titolare, ma anche due benefici uno dei quali sia sufficiente all'onesto sostentamento del beneficiario (cann. 156, 1439). Anche qui la norma è volta ad evitare gli abusi prodotti nei secoli passati dal cumulo dei benefici; c) che non si impongano nuovi oneri al beneficio, salvo il diritto dell'ordinario di prelevare pensioni entro stretti limiti (cann. 1440, 1429). Sono rigorosamente condannate poi come simonische le ritenute sui frutti (annate), o gli indennizzi o tributi stipulati nell'atto della p. c., a beneficio del collatore, del patrono o di altra persona (can. 1441); d) che la vacanza di un ufficio non duri oltre sei mesi, salvo altro termine speciale posto dalla legge (can. 153); e) che la p. di qualsiasi ufficio consti da atto scritto; f-g-h) che, se si tratta di beneficio, la p. sia di per sé perpetua; che nessuno conferisca un beneficio a se stesso; che il provvisto accetti il conferimento (cann. 1436-38); che infine i benefici secolari siano conferiti ai soli chierici secolari, e quelli religiosi ai religiosi (can. 1442).
Oltre ai requisiti obiettivi sin qui esaminati, altri è necessario ricorrano sia da parte dell'autorità che deve provvedere alla p. c. (soggetto attivo), sia dell'investendo. Tra questi ultimi sono anzitutto lo stato clericale e il sacerdozio, richiesto in particolare per tutti gli uffici che importino una cura delle anime. Occorre pure avere raggiunta l'età minima richiesta per vari uffici (così 30 anni per il vescovo, vicario generale o capitolare, ecc., 35 per il maestro dei novizi di una religione, 40 per il supremo Superiore di una religione, per il confessore di religiose, ecc.); possedere la scienza necessaria a ricoprire l'ufficio stesso, essere probo, di vita onesta, pietà, prudenza, ecc. e non essere ostacolato da impedimenti derivanti sia da incapacità generica (assenza dell'uso di ragione, ecc.), infamia (v.), censura o irregolarità.
Quanto ai soggetti attivi della p. c., posto il principio che questa per sua natura è di spettanza dell'autorità ecclesiastica, a cui è in ogni caso riservata la collazione dell'ufficio, anche quando essa sia preceduta da una designazione da parte di terzi, si distingue tra collatori ordinari e straordinari. I primi sono i prelati forniti di giurisdizione ordinaria cui spetta ex iure la collazione degli uffici o benefici: tali sono il Papa nella provvista di tutti i benefici maggiori e gli Ordinari in quella dei benefici minori del proprio territorio. Tutti gli altri sono collatori straordinari, p. es., il metropolita o altro prelato che provveda per diritto devolutivo, in caso di negligenza, colpa o delitto nel corso di una provvisione ordinaria. Regola generale è che tutti gli uffici siano di libera collazione; in questo senso vi è sempre una presunzione iuris tantum.
Il Papa, in forza della sua suprema potestà giurisdizionale, ha il diritto di conferire tutti gli uffici della Chiesa; però in particolare gli spetta la libera collazione dei cardinalati e degli uffici vescovili, oltre quella delle altre dignità ed uffici minori per cui si sia riservato espressamente il diritto di provvedere. Ai vescovi compete di conferire liberamente tutti gli uffici minori della diocesi, compresi i canonicati, salvo i benefici gravati da un diritto di patronato. Manca invece ogni potestà di collazione ai parroci, i cui coadiutori devono essere scelti dal vescovo.
IV. ELEZIONE, POSTULAZIONE, PRESENTAZIONE
Oltre alla libera collazione, le altre forme della p. c. sono:1. l'elezione, che è la chiamata di una persona idonea ad un ufficio vacante, fatta da un collegio di persone a ciò competente. Tale è la forma di p. del massimo ufficio della Chiesa, il pontificato.
Le regole per gli altri casi di elezione ammessi, sono
invece dettate dal CIC particolareggiatamente (cann. 160-78). Con l'accettazione dell'elezione, l'eletto acquista il diritto all'ufficio, ma deve chiedere entro otto giorni la conferma al Superiore (vescovo o S. Sede, can. 175).
2. La postulazione, che si ha quando un collegio elegge un candidato mancante di qualche requisito o avente qualche impedimento dispensabile e richieda (postuli) il Superiore competente a dare la conferma di volerlo ugualmente accettare. È insomma una domanda di grazia, sussidiaria all'elezione (cann. 179-82).
3. La presentazione, che si ha nell'esercizio del giuspatronato, del privilegio di nomina concesso in concordati o altrimenti, e in altri casi speciali (cann. 471 § 2, 525). Quanto al caso di patronato, V. la voce relativa. Per le presentazioni non di vero patronato, in base a concordato o altro atto (tali le nomine regie o statali) valgono le modalità desumibili dal tenore dell'indulto (can. 1471). Le presentazioni o elezioni popolari, ancora vigenti in qualche luogo, sono tollerate solo nel caso che la scelta o presentazione avvenga fra tre candidati proposti dal vescovo (can. 1452). In ogni caso il candidato presentato legittimamente, e accettato, deve avere l'istituzione canonica necessaria per occupare l'ufficio, a dare la quale è competente la stessa autorità ecclesiastica cui spetta la provvista.
L'ultimo atto della p., possesso (v.), non è necessaria per perfezionare la p. medesima, avendo già il titolare il planum ius in re per effetto della collazione. Esso ha però valore essenzialmente per fissare un termine a quo per l'esercizio effettivo dei diritti che spettano all'investito; in particolare per il possesso dei redditi temporali annessi all'ufficio e per la decorrenza dei termini di prescrizione (tre anni di possesso di buona fede) a favore del chierico, ove il suo titolo presentasse dei vizi (can. 1446).
V. LA P. C. NEI MODERNI CONCORDAT
I. IL DIRITTO ITALIANO
La partecipazione degli Stati e dei laici in genere alla p. c., di cui si è visto sopra entro quali limiti possa essere ammessa dal diritto canonico, dopo essere stata subita od accolta dalla Chiesa attraverso secolari lotte, ai nostri tempi è normalmente regolata con patti concordatari che almeno in parte abolirono i vecchi istituti, attraverso i quali i regimi giurisdizionalisti avevano più o meno forzatamente imposto la loro ingerenza. Il contenuto di tale ingerenza, sia indebita sia ammessa dalla S. Sede, praticamente può ridursi a due manifestazioni opposte, che vennero indicate rispettivamente come diritto di nomina e diritto di esclusiva. Il primo investe la scelta della persona in modo positivo, mediante la designazione, o presentazione, di un candidato idoneo, affinché la Chiesa gli conceda l'istituzione canonica; il secondo in modo negativo, sotto la forma di un veto, escludente una persona meno grata, in modo da costituire per questa una incapacità a ricoprire l'ufficio o il beneficio. Di quest'ultima forma fu massima veto (v.) per l'elezione del Pontefice. Le antiche forme di regio assenso, EXEQUATUR E PLACET (v.), placet, ecc., sostanzialmente non erano in fondo che manifestazioni della seconda forma, però esercitata dopo la provvista, e perciò non ammesse dalla Chiesa, che invece talora l'accetta, come con il Concordato italiano, in forma preventiva.Rinviando alle trattazioni sui diversi Stati per le notizie storiche o di diritto positivo in materia, basterà qui dare i lineamenti principali del sistema vigente in Italia. Conviene ricordare anzitutto come nel diritto preconcordatario lo Stato, pur non considerando in alcun modo i ministri del culto come suoi funzionari, si era riservato nelle forme dell'exequatur e del placet un potere sostanziale di approvazione sulla nomina dei titolari dei benefici ecclesiastici; si disinteressava invece della nomina dei titolari di uffici ecclesiastici non beneficiari anche importantissimi (p. es., il vicario generale). Questo, in base al concetto che il patrimonio ecclesiastico fosse in certo senso patrimonio della nazione, e che pertanto, lasciando libera la Chiesa di conferire i suoi uffici, si dovesse limitare tale libertà allorché i titolari di questi uffici dovessero essere ad un tempo gli amministratori di parte del patrimonio ecclesiastico.
Anche in base al Concordato dell'11 febbr. 1929 lo Stato italiano, mentre rinuncia a qualsiasi ingerenza sopra tutto quanto è attività della Chiesa in materia puramente spirituale, si riserva invece un certo potere di controllo su quella che la sua vita patrimoniale. Perciò continua ancora a prendere in particolare considerazione tra gli ecclesiastici soltanto i titolari dei benefici. Per costoro solamente il Concordato stabilisce la regola (non applicabile a Roma e sedi suburbicarie) che essi debbano essere cittadini italiani (art. 22), e soltanto della nomina di essi si preoccupa. Infatti per l'art. 25 la nomina degli investiti dei benefici maggiori e minori e di chi rappresenta temporaneamente la sede o il beneficio vacante ha effetto dalla data della p. ecclesiastica, che sarà ufficialmente partecipata al Governo. Invece, ora come per l'innanzi, le autorità statali non debbono ricevere comunicazione di alcuna nomina ad uffici ecclesiastici, cui non sia unita l'amministrazione di un beneficio.
Però mentre per gli investiti di benefici in genere si tratta semplicemente di conoscenza della nomina senza che lo Stato abbia diritto di interloquire in materia, tale diritto invece gli è riconosciuto per i titolari dei benefici che importano un reale potere di direzione spirituale sui fedeli, e cioè vescovi e parroci. Il placet e l'exequatur, già mantenuti dalla Legge delle guarnitizie per tali nomine, sono aboliti; in loro vece è stabilito (Concordato, artt. 19, 21, 24) che i beneficiati suddetti sono nominati esclusivamente dalle autorità ecclesiastiche competenti secondo il diritto della Chiesa (la S. Sede per i vescovi; i vescovi, di regola, per i parroci) senza che allo Stato compota alcun diritto di proposta, richiedendosi però, oltre al requisito della cittadinanza italiana, comune a tutti i beneficiati, quello che essi parlino la lingua italiana (ibid., art. 22). Fermi detti requisiti, per addivenire alla nomina, la Chiesa deve inoltre (eccetto sempre Roma e sedi suburbicarie) procedere con le seguenti modalità: prima di procedere alla nomina di un arcivescovo o di un vescovo diocesano o di un coadiutore cum inca successionis, la S. Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina. Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finché non avvenga la nomina della medesima (ibid., art. 19). Per la nomina degli investiti dei benefici parrocchiali è disposto invece semplicemente che esse sono dalla autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono aver corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione. In questo termine il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, può manifestarle riservatamente all'autorità ecclesiastica, la quale, permanendo il dissenso, definirà il caso alla S. Sede. E da rilevare che mentre per i vescovi è specificato che al Governo non è dato sollevare obiezioni che non siano di ordine politico, allorché si tratta della nomina di parroci sono ammesse obiezioni per gravi ragioni di qualsiasi genere. Una volta seguita la nomina di un vescovo, lo Stato non possiede più, a termini del Concordato, alcun diritto di proporre misure contro di lui. Per i parroci invece, sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano comunicherà tali ragioni all'Ordinario, che d'accordo con il Governo prenderà, entro tre mesi, le misure appropriate. In caso di divergenza tra l'Ordinario ed il Governo, la S. Sede affiderà la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta, i quali d'accordo con due delegati del Governo italiano prenderanno una decisione definitiva (ibid., art. 21). Anche qui il Concordato accenna genericamente a gravi ragioni, senza limitarle solo a quelle di indole politica.
In armonia con le direttive ispiratrici delle norme suddette, per cui lo Stato riconosce piena libertà alla Chiesa sulla p. degli uffici ecclesiastici - salva la preventiva comunicazione, per le sue eventuali obiezioni, per le nomine dei parroci, vescovi ed arcivescovi -, lo Stato rinunziava inoltre nel Concordato al regio patro-
patronato sui benefici maggiori e minori e ad ogni privilegio relativo alle nomine e provviste di benefici relative al clero palatino (ibid., artt. 25, 29).
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