SIMONIA

SIMONIA. - Il termine e il concetto di s. derivano la loro origine dal sacrilego mercato proposto agli Apostoli da Simone Mago, allo scopo di avere da essi il potere di imporre le mani ai cristiani e comunicare loro i doni dello Spirito Santo (Act. 8, 12-24).

In teologia morale e in diritto canonico, per sì intende la volontà decisa di comprare o vendere per un prezzo temporale una cosa intrinsecamente spirituale o una cosa temporale necessariamente connessa con la spirituale o che forma l'oggetto del contratto (s. di diritto divino); oppure è ogni scambio di cose omogenee (scambio vicendevole o di cose temporali connesse con le spirituali, p. es., benefici; o di cose temporali), questo proibito dalla Chiesa (s. di diritto ecclesiastico) per pericolo d'irriverenza (can. 727). In fatto di s., per contratto s'intende qualunque convenzione anche non eseguita o taciuta, nella quale l'animo simoniaco si desume dalle circostanze (can. 728). Il Leinz dimostrò non richiedersi, per l'essenza della s., il contratto, ma essere sufficiente l'intenzione simoniaca chiaramente manifestata (Zur Begriffsbestimmlung der Simonie, in Arch. f. kath. Kirchenrecht, 77 [1897], pp. 26-55).

La s. può essere: a) mentale, quando esiste solo nel pensiero; b) convenzionale, quando c'è un patto reciproco espresso o tacito, senza esecuzione da una delle parti (convenzionale mista) o senza esecuzione da entrambe le parti (convenzionale pura); c) reale, quando vi è l'adempimento del patto, anche appena iniziato; d) confidenziale, quando si ha la cessione temporanea ad una terza persona di un beneficio ecclesiastico, a patto però o sotto condizione che esso, in un secondo momento, sia restituito a colui che glielo ha fatto ottenere o ad un familiare.

I. STORIA

I. Dalle origini al Concilio di Trento

I Concilì di Orléans nel 533 e 549 e di Clermont nel 535 infliggono la pena della deposizione ai candidati colpevoli di aver raccolto i suffragi degli elettori a prezzo di denaro. La stessa pena s. Gregorio Magno comminea a coloro che si prodigano in obblighi, in promesse, in servizi o in servizio di intermediari (mediator). Il male peggiorando i re merovingi s'immischiarono nell'elezione dei vescovi. Gregorio di Tours riferisce che la famiglia di Apollinare persuase Quinziano, eletto vescovo di Clermont, a rinunciare alla sede: poi colmò di doni la corte di Teodorico I e così ottenne la promozione del suo parente. Egli assicura inoltre che «i re vendevano il sacerdozio e i chierici lo compravano a peso d'oro». Secondo lo stesso Gregorio, un Siro, nel 552, comprò la sede di Parigi e ricomò di benefici i suoi compatrioti. S. Gregorio Magno testimonia nella sua corrispondenza epistolare la presenza di abusi stridenti, che neppure la minaccia di deposizione riusciva a sradicare; e giunge a scrivere «che in Gallia e in Germania nessuno arrivò agli Ordini sacri senza il dono di qualche vantaggio» (Jaffé-Wattenbach, n. 1374; cf. E. Vacandard, Études de critique et d'histoire religieuse, Parigi 1909, pp. 132, 144-145, 159-64).

Nei secc. x e xi la s. prese più ampia estensione in seguito al fiorire del regime feudale e alla scomparsa dell'elezione. I signori, conti, duchi e re, si consideravano i proprietari di tutto quanto costituiva un vescovato, e ne concedevano il godimento a un vescovo mediante l'investitura, che consisteva nella consegna dell'anello (segno del matrimonio mistico del prelato con la sua Chiesa) e del pastorale (simbolo della giurisdizione). E come i vassalli laici offrivano ai signori o ai re denaro o regali, così anche i prelati ottenevano le loro cariche per mezzo di regali di varia natura. Ne consegni che per ripagarsi delle spese incontrate i vescovi spremevano il loro gregge ed esigevano retribuzioni onerose da parte dei preti, che ordinavano, e degli abati, ai quali accordavano la benedizione: e i metropolitani ricevevano denaro dai vescovi, che consacravano. I laici non s'impiadirono soltanto dei vescovati, ma stessero le mani sulle stesse chiese parrocchiali e le conferirono simoniacamente ai parroci. Ne seguì che questi obbligarono i fedeli a offrire altri regali, oltre alle offerte volontarie, in occasione dei battesimi, dei matrimoni e delle sepolture.

La S. Sede ingaggiò una lotta meritoria, segnata anche da incidenti gravi, contro coloro che detenevano le investiture, causa di s., soprattutto dal tempo di Leone IX e Gregorio VII. Dietro suo impulso i concili precisarono il senso del termine s. e decretarono sanzioni canoniche. Dapprima furono tenuti quali simoniaci il consacrante e il consacrato, che incorrevano perciò nella deposizione (Concilio di Reims, 1049); poi tutti quelli che si servivano di un intermediario (i simoniaci ordinati da altri simoniaci: Concilio di Roma, 1070); ma non i chierici in buona fede (Concilio di Roma, 1060). Restava da specificare la natura dei regali proibiti, diversi dal denaro; e vennero considerati come tali «tutti i regali accordati o promessi, i servizi, le preghiere, gli intrighi» e anche le parole elogiative, o lusinghiere (Concilio di Amalfi [1089] e di Piacenza). I Concilì di Roma (1099) e di Poitiers (1100) proibirono persino i regali di tappeti, di manutergi, di cappe, fatti ai prelati consacratori (P. Imbart de la Tour. Les élections épiscopales dans les Églises de France du IXe au XIIe siècle; étude sur la décadence du principe électif, 814-1150, Parigi 1891, pp. 378-85).

La S. Sede applicò rigorosamente ai simoniaci la pena della deposizione o della sospensione; non permise di assistere alla loro Messa; tollerò i rifiuti di obbedienza ai loro Ordini; ammise le denunce provenienti da qualsiasi persona, riserbandosi l'incombenza di controllare e salvaguardare l'innocenza dei prelati falsamente accusati mediante il sistema dei contesti.

Anche l'opinione pubblica le fu di aiuto nell'estrarare il male con fermezza; tanto nella Gallia che nella Germania il popolo detestava i vescovi macchiati di s. (P. Imbart de la Tour, op. cit., pp. 387-91). Alla investitura data dai laici i papi sostituirono l'elezione dei vescovi fatta dai Capitoli della Cattedrale e al regime della chiesa privata il regime del patronato. L'avocazione a sé del diritto di collazione dei benefici permise loro di portare alla s. un colpo più sensibile ancora. Tuttavia a partire dalla fine del secc. XII le persone ostili alle riforme introdotte dai papi rimproverarono loro di praticare la s. riguardo ai servizi comuni e minuti pagati dai vescovi e dagli abati alla loro nomina e alla conferma della loro elezione; così pure riguardo alle «annate» richieste ai piccoli beneficiari (A. Gottlob, Die Servisientaxes im XIII. Jahrhundert. Eine Studie zur Geschichte der päpstlichen Gebühren, Stoccarda 1903, p. 147). Le accuse di s. si aggravarono all'epoca del grande scisma d'Occidente (v. il trattato di Niccolò da Clamanges, De corrupto Ecclesiae statu, ed. A. Coville, Parigi 1936, pp. 148 e 190). L'Università di Parigi segnalò al Concilio di Costanza che Giovanni XXIII vendeva prelature, dignità ecclesiastiche e benefici ai migliori offerenti (v. H. Finke, Acta concilii Constantiniensis, I, Münster 1896, p. 146). C'era in tutto questo un pieno equivoco: i servizi e le «annate» erano soltanto tasse riscosse dal clero da parte del pontefice romano, che possedeva la piena ed intera disposizione dei beni della Chiesa e se ne serviva per provvedere al mantenimento proprio e della sua corte. Se quella riscossione fosse stata macchiata di s., il Concilio di Trento l'avrebbe certamente abolita (v. A. Clergeac, op. cit. in bibl., pp. 253-40). All'epoca del Rinascimento alcuni papi incorsero nel rimprovero di avere acquistata la tara con mezzi illeciti; ma Alessandro VI, che ne è il più incriminato, seppe imporsi per le sue eminenti capacità (cf. Pastor, III, p. 329 sgg.).

Bibl.: V. sotto. Guglielmo Mollat

2. Dal Concilio di Trento al CIC

Nuovi decreti contro la s. furono fatti nel Concilio di Trento (sess. XXIV, capp. 14, 18, de ref.; sess. XXV, capp. 9 de ref.) riguardanti il conferimento di qualsiasi ordine, non eccettuata la prima tonsura, le lettere dimissorie e testimoniali, il conferimento dei benefici ecc. per i quali negozi non è lecito al vescovo accettare donativi di sorta, se non vogliono gli ordinanti incorrere ipso facto ultra divina ultionem anche nelle pene stabilite per diritto (sess. XXI, can. 1 de ref.; sess. XXIV, cap. 14 de ref.), mentre vien proibito di accettare donativi in occasione di esami di concorsi, pena l'inabilità a conseguire, per l'avvenire, beebefici di sorta (sess. XXIV, cap. 18 de ref.) e vien sancita la nullità della vendita simoniaca del diritto di patronato (sess. XXV, c. 9 de ref.). Soprattutto nel secc. XVI fu col

pita la s. confidenziale, che prima di tutti Pio IV, con la cost. Romanum Pontificem del 17 ott. 1564 (Fontes, CIC, I, Roma 1925, p. 188), colpì con scomunica maggiore latae sententiae, dalla quale, eccetto in pericolo di morte, non si poteva essere assolti se non dal Romano Pontefice, mentre si dichiaravano irrite le provviste effettuate mediante la suddetta s., restando così riservate alla S. Sede, e s'in- giungeva l'obbligo di restituire i frutti alla Camera Apo- stolica. Tali sanzioni non risparmiavano nemmeno i car- dinali (loc. cit.).

Pio V, con la cost. Intollerabilis del 19 giugno 1569 (ibid., p. 231), non solo confermò quanto era stato de- ciso dal suo predecessore, ma ingiunse anche agli Ordi- nari che, qualora si verificassero casi del genere, si chie- desse contro i ribelli l'intervento del braccio secolare (loc. cit.). Sisto V, con la cost. Sanctorum et salutare del 19 gen. 1589 (ibid., p. 314), colpì, con molta severità, gli ordinanti e gli ordinati (non eccettuata la prima ton- sura) mediante s., ancorché si trattasse di persone abili e idonee. Degna di menzione, dal sec. xvii, la cosiddetta «Tassa Innocenziana» (Innocenzo XI, 1676-89) contro le subdole ed oziose esazioni e la cost. di Benedetto XIV in sublimi del 29 ag. 1741 (ibid., 693), contro il conferimento simoniaco dei benefici; la quale, sia pure, con alcuni emendamenti, fu conservata nella cost. di Pio IX. Apo- stolica Sedi del 12 ott. 1869 (ibid., III, 1938, p. 27), che pur avendo abrogato alcune pene latae sententiae, ad es., contro le ordinazioni simoniache, colpisce di scomunica latae sententiae riservata al Papa: a) quanti si rendono colpevoli di s. reale unitamente ai complici, per il conferimento di qualsiasi beneficio (n. 8); b) quanti cuiuscumque sint dignitatis si rendono colpevoli di s. con- fidenziale per un beneficio qualsiasi (n. 9); c) quanti si rendono colpevoli di s. reale ob ingressum in religionem (n. 10). In fatto di commercio di Messe molto impor- tante il decreto della S. Congr. del Concilio del 25 maggio 1893 Vigilanti, rinnovato con censure più severe negli altri decreti della medesima S. Congr., rispettivamente dell'11 maggio 1904: Ut debita e del 22 maggio 1907: Recenti.

II. DIRITTO VIGENTE

Il CIC sancisce la nullità di ogni contratto simoniaco dichiarando nulle le conse- guenti provviste di uffici, benefici o dignità, anche se la s. provenga da una terza persona, ad insaputa del prov- visto, a meno che non avvenga a di lui frode o lui con- tradicente, stabilendo altresì l'obbligatorietà di resti- tuire anzitutto, se è possibile, l'oggetto della s. e di di- mettere il beneficio, l'ufficio o dignità. Chi è stato prov- visto con s. non fa suoi i frutti; però quelli percepiti in buona fede possono condonarsi dal giudice o dall'Ordi- nario (can. 729). La s., pertanto, impedisce l'acquisto, ammesso ad onta del titolo invalido, stante la buona fede, di un beneficio posseduto per pacifico possesso triennale (can. 1446); rende nulla la presentazione da parte del pa- trono (can. 1465 § 2) e nulla la rinuncia all'ufficio, da parte del'investito (can. 185).

In sede penale vien colpita la s. nell'amministrazione o nella recezione degli Ordini o degli altri Sacramenti e la s. in fatto di benefici, uffici e dignità. Per la s. in fatto di Ordini e Sacramenti tutti, anche i vescovi, re- stano sospetti di eresia; i chierici inoltre incorrono nella sospensione riservata alla S. Sede (can. 2371). Dal so- spetto di eresia sono esclusi solo i cardinali (2227 § 2); dalla sospensione invece sono esclusi anche i vescovi (can. 2227 § 2), trattandosi di sospensione per chierici che vanno intesi nel senso più largo, comprendendo perciò anche i tonsurati (can. 950). Per la s., in fatto di uffici, bene- fici o dignità, i simoniaci incorrono la scomunica riservata alla Sede Apostolica; sono privati in perpetuo del diritto di elezione, presentazione o nomina, e, se chierici, saranno inoltre sospesi. Prima del Codice, la cost. Apostolica Sedi colpiva il reato di s. soltanto nei benefici; ora l'oggetto si estende esplicitamente anche agli uffici (can. 145) e dignità (can. 393), tra le quali devono annoverarsi anche le abbazie nullius ecc., se si tratta di dignità maggiori; gli arcidia- conti, le preposizioni ecc., a seconda degli statuti parti- colari e consuetudini, se si tratta di dignità inferiori. Non sono però comprese le dignità e gli uffici degli Ordini religiosi, eccetto quelle dignità ed uffici che presentino gli estremi di cui al can. 145 (F. M. Cappello, De cen- suris, Roma 1925, p. 313).

Per incorrere nelle pene, di cui al canone citato, il delitto dev'essere consumato, a norma del can. 2228. Inoltre si ritengono simoniache le deduzioni, i compensi o rilasci fatti dall'investito nella provvista al collatore pa- trono o altri (can. 1441). Si disputa se le sanzioni stabi- lite dai can. 729 e 2392 riguardino anche la s. di diritto ecclesiastico. Rispondono affermativamente, tra gli altri, il Creusen, il Cappello, per il fatto che il legislatore non distingue tra l'una e l'altra specie di s. Se la s., di cui ai can. 2371 e 2392, è di diritto divino, la cosa è di competenza del S. Ufficio. Sono anche puniti dal codice, perché sanno di s., due altri reati: il commercio di SS. Messe (v. MESSA) e quello delle indulgenze. Per queste, chi fa commercio di indulgenze è scomunicato e la scomu- nica è simpliciter riservata alla S. Sede (can. 2327). Il reato consiste nel guadagno che si percepisce o concedendo le indulgenze o pubblicandole e facendole pubblicare, o ap- plicandole con facoltà delegata o infine vendendo ad un prezzo maggiore gli oggetti di pietà, appunto perché ar- ricchiti d'indulgenze. Dalla pena suddetta non scusa la povertà o il pretesto di sovvenzione un'opera pia: né qualsiasi altro motivo. Dalla scomunica sono esclusi sol- tanto i cardinali (2227 § 2).

BIBL.: fonti: oltre la collez. dei Concili e i Regesta dei vari papi, V. Bruno di Segni, Libellus de simoniacis, ed. E. Sackur, in MGH, Libelli de lite, II, pp. 540-62; Deusdedit, Collectio canonum, ed. Victor Wolf Glanvel, Die Kanonesammlung des Karol. Deusdedit, Paderborn 1905; id., Libellus contra inva- tores et simoniacos, ed. E. Sackur, in MGH, Libelli de lite, II, pp. 292-365; S. Pier Damiani, Liber qui dicitur gratissimus, opusc. 6; ed. L. V. Heinemann, ibid., I, pp. 15-75; P. 145, 150-59; id., Disceptatio synodalis, opusc. 4; ed. L. V. Heinemann, in MGH, Libelli de lite, I, pp. 288-95 e in Pl. 145, 67-87; id., Contra clericos aulicos, opusc. 22; P. 145, 523-30; id., Epistulae: PL 144, 205 sqq.; CIC, Fontes, I, Roma 1926, Letteratura; E. Amann, Leon IX, in DTHC, IX, p. 1; id., Nicolas II, ibid., XI, 1; A. Hauck, Die Bischofsschulen unter der Merovingern, Erlangen 1883; id., Kirchengesch. Deutschlands, III, 5; ed., Lipsia 1935; O. Delare, St Grégoire VII et la réforme au XIe siècle, 3 voll., Pa- rigi 1880-90; E. Hirsch, Der Simoniebegriff und eine angebliche Erweiterung derselben in elften Jahrhunder, in Archiv für kathol. Kirchenrecht, 86 (1906); I. Drehmann, Papst Leo und die Simonie, Lipsia 1908; N. A. Weber, History of Simony in the Christian Church, Baltimore 1909; A. Scharnagl, Der Begriff der Investitur in den Quellen und Literatur des Investiturstreites, Stoccarda 1908; A. Clergeac, La Curie et ses bénéfices concistoriaux, Parigi 1911, pp. 225-43; C. Manni, Ricerche sopra le elezioni episcopali in Italia durante l'alto medioevo, Roma 1928; A. Fliche, La réforme grégorienne, 3 voll., Parigi 1924-37; I. Parisella, Ecclesiae Ro- manae dimicatio contra simoniam a Leone IX usque ad Conc. Later, I (a. 1049-1123), Roma 1942; G. Damizia, Lineamenti di dir. can. nel Registrum epistularum di s. Gregorio Magno, ivi 1949, pp. 121-55; Fliche-Martin-Frutaz, VII, Torino 1953, can. 462-72. Interessano ancora tutto il problema della s. e delle investiture alcuni saggi della collezione di Studi gregoriani, raccolti da G. B. Borino, 4 voll., Roma 1947-51.

INNOCENZO Parisella