PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI. — Sono il mezzo con cui la Chiesa vuole si porti a pubblica conoscenza il proposito di due fedeli di contrarre tra loro il vincolo matrimoniale, per la scoperta di eventuali ostacoli (can. 1022 sgg.).
Il sacramento del Matrimonio è di interesse sociale e la pubblicità di esso appare ovvia quanto la garanzia della validità del medesimo. Affinché non si compia un matrimonio nullo con discapito della dignità e con profanazione del medesimo, devono preventivamente esser rimossi gli eventuali ostacoli al contratto sia secondo l'ordinamento naturale-divino, che secondo quello ecclesiastico. Da qui la indagine preliminare compiuta fin dai primi tempi della Chiesa, di cui la divulgazione della notizia è una parte e le pubblicazioni una forma.
Il modo di fare le p. m. da principio non fu uniforme per tutta la Chiesa, ma era lasciato al giudizio dei vescovi delle varie regioni. Quello attuale ebbe origine nella diocesi di Parigi nel sec. XIII. Era prescritto di pubblicare nella chiesa il matrimonio da celebrare e di invitare tutti i fedeli a denunziare alla Curia gli eventuali impedimenti di cui fossero a conoscenza. A poco a poco questo sistema si diffuse in altre diocesi, finché il papa Innocenzo III nel Concilio Lateranense IV (can. 51: Hefele-Leclerq, V, 1373-74) lo prescrisse per tutta la Chiesa. Il Conc. Tridentino lo sancì di nuovo e lo determinò meglio (sess. XXIV, c. 1 de ref. matr.).
Secondo il CIC è regola generale che debba fare le pubblicazioni il parroco degli sposi, cioè quello che prepara il processetto o indagine prematrimoniale (can. 1023 § 1). Se gli sposi sono della stessa parrocchia, basta che si facciano solo in questa, diversamente si devono fare in entrambe le parrocchie. Ma se uno degli sposi avesse diramato dopo la pubertà in altro luogo per sei mesi od anche per un tempo inferiore, ma sufficiente per poter contrarre un impedimento, allora è prescritto che anche in questo luogo si esegua le pubblicazioni (can. 1023 § 2-3).
Il parroco non può omettere le p. m. anche se è sicuro che nel caso non esistano impedimenti, né d'altro canto bastano quelle civili. Nondimeno esse sono proibite dal CIC quando si tratti di matrimonio di coscienza, atteso il segreto, e nei matrimoni che si celebrano con la dispensa dall'impedimento di mista religione o di disparità di culto (can. 1026). Si possono omettere nei matrimoni di regnanti o principi reali per la notorietà delle persone, e quando il matrimonio non possa differirsi senza un grave incomodo e non vi sia tempo di chiedere la dispensa all'Ordinario (a cui ordinariamente compete il potere di dispensare, can. 1028): questo può avvenire nei casi di pericolo di morte, in cui l'infermo dovesse sanare qualche situazione anormale, od anche in altri casi, sebbene rarissimi.
Le pubblicazioni devono farsi in tre giorni festivi o domenicali consecutivi, dentro la chiesa, durante la Messa festiva od altra funzione con concorso di popolo (can. 1024). Alla pubblicazione orale secondo la maniera tradizionale, l'Ordinario può sostituire l'affissione dei nomi degli sposi alle porte della chiesa per lo spazio di almeno otto giorni, in modo però che durante questo tempo siano compresi due giorni festivi di precetto (can. 1025). Egli inoltre, nella sua prudenza, per giuste cause e purché sia certo in altro modo che non vi siano impedimenti, può dispensare da una, da due od anche da tutte e tre le pubblicazioni, a seconda della urgenza e delle circostanze.
Tutti i fedeli che conoscono l'esistenza di un impedimento matrimoniale sono tenuti in coscienza a denunziarlo al più presto e prima del matrimonio al parroco o all'Ordinario (can. 1027). Quest'obbligo esiste anche se le pubblicazioni siano dispensate, e non scusano né la parentela, né il segreto naturale, sia pure giurato. Nondimeno l'obbligo cessa non solo quando da un impedimento occulto verrebbe un grave danno allo stesso rivelante (se stesso professionale dei sacerdoti, medici, avvocati, ecc.) o ai parenti (infamia, gravi maltrattamenti, ecc.), ma anche quando la denunzia sarebbe inutile perché l'ha già fatta un altro o già si è ottenuta la dispensa dall'impedimento. Trattandosi di impedimenti dubbi, la denunzia serve a provocare una indagine più accurata. È evidente che il segreto confessionale dispensa dalla denunzia. Il modo di denunziare gli impedimenti è lasciato alla discrezione del fedele denunziante, il quale, se non vuole farlo a voce, può servirsi di uno scritto od anche di altra persona; egli potrà richiedere la segretezza del suo nome L'efficacia giuridica delle pubblicazioni dura solo sei mesi; trascorsi questi senza che il matrimonio sia celebrato, esse devono ripetersi (can. 1030 § 2).
A somiglianza delle p. m. ecclesiastiche si fanno anche quelle civili, le quali servono per i cosiddetti matrimoni civili e in Italia, per quelli concordatari. In quest'ultimo caso, esse sono condizione essenziale per la trascrizione dei detti matrimoni agli effetti civili. Hanno luogo d'ordinario prima della celebrazione ecclesiastica, ed in certi casi anche dopo; possono inoltre, in seguito a richiesta, venir dispensate dal procuratore della Repubblica. Le pubblicazioni civili si fanno solo per affissione alle porte della casa comunale, durante almeno otto giorni comprendenti due domeniche consecutive, ed hanno valore per i 180 giorni successivi.