PURGAZIONE DELLA MORA

PURGAZIONE DELLA MORA. — L'induzione colpevole ad eseguire una prestazione è detto comunemente mora. Di questa si parla quindi solo qualora l'obbligazione sia ancora suscettibile di adempimento; detto istituto si distingue così dall'altra forma di inadempimento, per cui la prestazione mancata non è più possibile, e ciò, sia nel caso di impossibilità assoluta come quando si sia verificata la distruzione della cosa, che di quella relativa, per cui la tardiva esecuzione non giova più al creditore. Il ritardo nell'eseguire la prestazione può derivare, come è ovvio, sia da parte del debitore (mora sovendi), sia per opera del creditore (mora credendi accipienti), sebbene nel linguaggio comune la morsa venga sempre imputata al debitore.

I. P. DELLA M. NEL DIRITTO CIVILE ITALIANO. — Il Codice civile italiano non definisce l'istituto, ma ciò non significa che venga automaticamente richiamato il corretto tradizionale dello stesso. Così è da respingere, sempre secondo il Montel, «il comune insegnamento che richiede per la costituzione in mora la liquidità del debito», giusta il noto brocardo del diritto di Roma in illiquidis non fit mora. Elemento pregiudiziale della morsa sovendi è la colpa e, come viene definita dal De Ruggiero, «la stessa morsa non è tecnicamente intesa che una forma con cui si manifesta la colpa dell'obbligato nel momento in cui egli è chiamato a prestare». La morsa inculpata, quella cioè derivante da cause estranee alla volontà del debitore, che fu in tempi più remoti oggetto di esame e di disputa, non è invece considerata nell'attuale legislazione italiana.

Gravissimi sono gli effetti della morsa e possono concretizzarsi nella Perpetuatio obligationis (per cui ne consegue il passaggio di ogni rischio e pericolo della cosa a carico dell'obbligato, quando esso prima della morsa era a carico del creditore), e l'obbligo del debitore a risarcire il danno. Tali effetti vengono però a cessare quando la morsa, come tecnicamente si dice, viene purgata. E varie possono essere le maniere di purgazione: adempimento integrale della prestazione con rifusione degli eventuali danni, estinzione dell'obbligazione per altra causa, novazione dell'obbligazione, condono da parte del creditore, oppure concessione da parte dello stesso di una proroga all'adempimento.

Come esiste una morsa colpevole nel debitore, così viene giuridicamente configurata la esistenza di una morsa nel creditore, poiché questi ha «l'obbligo generale di non frapporre ostacoli alla liberazione del debitore dal vincolo» (De Ruggiero). In tal caso la legge si preoccupa che ogni ingiustificato ritardo da parte del creditore nel ricevere la prestazione deve porre il debitore in condizione di non sopportare le conseguenze. È evidente però che per raggiungere tale scopo, e cioè perché il creditore subisca tutte le conseguenze della morsa, il debitore deve fornire la prova dell'effettivo tempestivo adempimento dell'initera prestazione che per le obbligazioni di dare si concorda con l'offerta reale ed il deposito della somma dovuta. Anche tale morsa è soggetta alla purgazione, sia per il sopravvenire di una causa di estinzione dell'obbligazione, sia per la cessazione da parte del creditore dal rifiutare il concorso necessario per la prestazione, sia per la rinuncia da parte del debitore alle conseguenze della morsa, provvedendo anche al ritiro del deposito. È da osservare che nel caso di p. della m. credendi, fatta eccezione per la estinzione della obbligazione, gli effetti originari dell'obbligazione tornano in vita, e pertanto l'onere del fortuito torna a carico del debitore.

II. P. DELLA M. NEL DIRITTO CANONICO. — Le norme stabilite nel Codice civile italiano trovano la loro applicazione nello stesso Codice di diritto canonico, poiché, come risulta dalla dizione del can. 1529, per i «contratti» il CIC ha dichiarato di rinviare espressamente, in generale, a quanto ius civile in territorio statuti. Tale disposizione, come ha osservato il Del Giudice, non riflette soltanto però i contratti, ma vale come principio generale circa molteplici istituti, quali, fra l'altro, quello della p. della m. debendi e accipienti nelle obbligazioni.

III. RESPONSABILITÀ MORALE

Il ritardo di pagamento o il rifiuto di riceverlo può arrecare gravi danni all'altra parte e quindi diviene fonte non solo di responsabilità giuridiche, ma anche morali. Giuridicamente però si è responsabili, quando vi è colpa giuridica; moralmente solo quando vi è colpa teologica. Occorre qui ricordare le differenze tra i due concetti di colpa, per comprendere come non sempre l'estinzione della responsabilità giuridica con la p. della m. sia anche estinzione di responsabilità morale.
Bibl.: F. Messineo, Man. di dir. civile e commerciale, II, Padova 1903, p. 287 ssgg.; A. Montel, Mora, in Nuovo Dissert. italiano, VIII, pp. 743-50; C. Sente, La morsa del creditore, Catania 1905; A. Martel, La morsa del debitore, Padova 1930; R. De Ruggiero, Istit. di dir. civile, III, Milano 1935, p. 136 e ssgg.; V. GIUDICE, Istit. di dir. can., ivi 1936, pp. 43-51. Giuseppe Spinelli