PURGAZIONE DELLA MORA

PURGAZIONE DELLA MORA. - L'indugio colpevole ad eseguire una prestazione è detto comunemente mora. Di questa si parla quindi solo qualora l'obbligazione sia ancora suscettibile di adempimento; detto istituto si distingue così dall'altra forma di inadempimento, per cui la prestazione mancata non è più possibile, e ciò, sia nel caso di impossibilità assoluta come quando si sia verificata la distruzione della cosa, che di quella relativa, per cui la tardiva esecuzione non giova più al creditore. Il ritardo nell'eseguire la prestazione può derivare, come è ovvio, sia da parte del debitore (mora solvendi), sia per opera del creditore (mora credendi o accipiendi), sebbene nel linguaggio comune la mora venga sempre imputata al debitore.

I. P. DELLA M. NEL DIRITTO CIVILE ITALIANO. - Il Codice civile italiano non definisce l'istituto, ma ciò non significa che venga automaticamente richiamato il concetto tradizionale dello stesso. Così è da respingere, sempre secondo il Montel, «il comune insegnamento che richiede per la costituzione in mora la liquidità del debito», giusta il noto brocardo del diritto di Roma in illiquidis non fit mora. Elemento pregiudiziale della mora solvendi è la colpa e, come viene definita dal De Ruggiero, «la stessa mora non è tecnicamente intesa che una forma con cui si manifesta la colpa dell'obbligato nel momento in cui egli è chiamato a prestare». La mora inculpata, quella cioè derivante da cause estranee alla volontà del debitore, che fu in tempi più remoti oggetto di esame e

di disputa, non è invece considerata nell'attuale legislazione italiana.

Gravissimi sono gli effetti della mora e possono concretizzarsi nella Perpetuatio obligationis (per cui ne consegue il passaggio di ogni rischio e pericolo della cosa a carico dell'obbligato, quando esso prima della mora era a carico del creditore), e l'obbligo del debitore a risarcire il danno. Tali effetti vengono però a cessare quando la mora, come tecnicamente si dice, viene purgata. È varic possono essere le maniere di purgazione: adempimento integrale della prestazione con rifusione degli eventuali danni, estinzione dell'obbligazione per altra causa, novazione dell'obbligazione, condono da parte del creditore, oppure concessione da parte dello stesso di una proroga all'adempimento.

Come esiste una mora colpevole nel debitore, così viene giuridicamente configurata la esistenza di una mora nel creditore, poiché questi ha «l'obbligo generale di non frapporre ostacoli alla liberazione del debitore dal vincolo» (De Ruggiero). In tal caso la legge si preoccupa che ogni ingiustificato ritardo da parte del creditore nel ricevere la prestazione deve porre il debitore in condizione di non sopportarne le conseguenze. È evidente però che per raggiungere tale scopo, e cioè perché il creditore subisca tutte le conseguenze della mora, il debitore deve fornire la prova dell'effettivo tempestivo adempimento dell'intiera prestazione che per le obbligazioni di dare si concreta con l'offerta reale ed il deposito della somma dovuta. Anche tale mora è soggetta alla purgazione, sia per il sopravvenire di una causa di estinzione dell'obbligazione, sia per la cessazione da parte del creditore dal rifiutare il concorso necessario per la prestazione, sia per la rinunzia da parte del debitore alle conseguenze della mora, provvedendo anche al ritiro del deposito. È da osservare che nel caso di p. della m. credendi, fatta eccezione per la estinzione della obbligazione, gli effetti originari dell'obbligazione tornano in vita, e pertanto l'onere del fortuito torna a carico del debitore.

II. P. DELLA M. NEL DIRITTO CANONICO. - Le norme stabilite nel Codice civile italiano trovano la loro applicazione nello stesso Codice di diritto canonico, poiché, come risulta dalla dizione del can. 1529, per i «contratti» il CIC ha dichiarato di rinviare espressamente, in generale, a quanto ius civile in territorio statuit. Tale disposizione, come ha osservato il Del Giudice, non riflette soltanto però i contratti, ma vale come principio generale circa molteplici istituti, quali, fra l'altro, quello della p. della m. debendi e accipiendi nelle obbligazioni.

III. RESPONSABILITÀ MORALE

Il ritardo di pagamento o il rifiuto di riceverlo può arrecare gravi danni all'altra parte e quindi diviene fonte non solo di responsabilità giuridiche, ma anche morali. Giuridicamente però si è responsabili, quando vi è colpa giuridica; moralmente solo quando vi è colpa teologica. Occorre qui ricordare le differenze tra i due concetti di colpa, per comprendere come non sempre l'estinzione della responsabilità giuridica con la p. della m. sia anche estinzione di responsabilità morale.
BIBL.: F. Messineo, Man. di dir. civile e commerciale, II, Padova 1903, p. 287 sgg.; A. Montel, Mora, in Nuovo Digesto italiano, VIII, pp. 743-50; C. Sente, La mora del creditore, Catania 1905; A. Martel, La mora del debitore, Padova 1930; R. De Ruggiero, Istit. di dir. civile, III, Milano 1935, p. 136 e sgg.; V. GIUDICE, Istituz. di dir. can., ivi 1936, pp. 43-51. Giuseppe Spinelli
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“PURGAZIONE DELLA MORA.” Enciclopedia Cattolica, vol. X (1953), p. 208. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/purgazione-della-mora.