IV C. L. - È il decimosecondo concilio ecumenico, convocato da Innocenzo III nell'apr. 1213, e aperto nella basilica di S. Giovanni in Laterano l'11 nov. 1215: seguirono altre due sessioni pubbliche, il 20 e 30 nov. Grande fu l'affluenza di più di 400 vescovi e di 800 abati e priori, rappresentanti dell'imperatore di Germania e di quello latino di Constantinopoli, dei re di Francia, Inghilterra, Ungheria, Gerusalemme, Cipro, Aragona, e di molti Comuni lombardi, per espresso invito del Papa; pochi vescovi latini d'Oriente e nessuno greco. Mancano gli atti sul lavoro del C.; sono rimasti solo i suoi 70 Capitula.
Un loro attento confronto con le direttive e le idee di Innocenzo III nei precedenti 17 anni di pontificato, dimostrano che in gran parte furono sua opera perso-nale, anche se in qualche punto cedette alle richieste dei vescovi. Per la prima volta i canoni furono promulgati a nome del Papa. Scopo del C., manifestato da Innocenzo nel solenne discorso di apertura, era l'organizzazione di una nuova Crociata e la riforma della Chiesa. I primi canoni sono dottrinali: professione di fede contro gli errori dei catari e dei valdesi, condanna del libro di Gioacchino da Fiore contro Pietro Lombardo sulla Trinità, legislazione contro gli eretici. Numerosi sono i canoni per la riforma morale del clero, la disciplina ecclesiastica, l'amministrazione dei Sacramenti, corrispondenti alle cure che aveva avuto Innocenzo III in questi argomenti. Il can. 10 raccomanda ai vescovi di istituire nelle cattedrali e nelle chiese conventuali predicatori stabili, il successo stabilisce in ogni diocesi un maestro di grammatica e un teologo per insegnare ai sacerdoti; il 27 prescrive ai vescovi di istruire i candidati al sacerdozio. Altri canoni regolano le elezioni episcopali, l'attribuzione dei benefici, la procedura dei processi ecclesiastici, l'amministrazione delle chiese, le decime. I can. 12-13 riguardano gli Ordini religiosi, prescrivendo Capitoli provinciali ogni tre anni, e proibendo l'istituzione di nuovi Ordini; il canone risponde al desiderio dei vescovi di limitare la tendenza del tempo a nuove forme di vita religiosa, non mira alle istituzioni di s. Francesco e di s. Domenico, approvate poco dopo.
La vita religiosa e morale del popolo ricevette impulso e disciplina dal IV C. L.: nel can. 21 fu stabilito l'obbligo per i fedeli dell'uno e dell'altro sesso della Confessione annuale, raggiunta l'età di ragione, e della Comunione almeno a Pasqua (sino alla ora recamondata la Comunione tre volte all'anno); altri canoni regolano il Matrimonio, restringendo gli impedimenti per affinità e consanguineità, proibendo i matrimoni clandestini; un canone raccomanda ai medici di preoccuparsi anche della salute spirituale dei loro malati; il can. 41 stabilisce che non abbia valore alcuna prescrizione, sia canonica sia civile, se non è accompagnata dalla buona fede; il can. 67 proibisce l'usura, di cui si dà colpa ai giudei, contro i quali il C. emanò misure restrittive. Interessante è il can. 9, di per sé riguardante i paesi orientali, il quale stabilisce che quando si trovano nella stessa città o diocesi fedeli di lingua o rito diverso, i vescovi devono provvedere sacerdoti idonei per gli Uffici divini e l'amministrazione dei Sacramenti nelle diverse lingue o riti rispettivi.
La vasta legislazione del IV C. L. fu la più importante prima del Concilio di Trento ed ebbe il merito di adattare la Chiesa del sec. XIII ai bisogni del tempo; rafforzò l'autorità della S. Sede, senza aggravarne la centralizzazione. Oltre i 70 canoni, il C. emanò un decreto per preparare la nuova Crociata predisposta per il 1217: Innocenzo III vi pose la massima cura, con la coscienza che la Crociata era un compito della Chiesa, cui doveva partecipare tutta la cristianità; fu decretata una pace generale di 4 anni in tutti i paesi, e si impose al clero, che non partecipava alla spedizione, la tassa della ventesima triennale su tutti i suoi beni. Nel C. furono trattate anche questione politiche e giurisdizionali; la più importante fu la contesa per i beni del conte di Tolosa, Raimondo VI, dopo la crociata degli Albigesi.
Michele Maccarrone
V C. L. (1512-17): - Per togliere; ogni forza al Conciliaibolo di Pisa, organizzato dal re Luigi XII di Francia con l'appoggio di cardinali scismatici, papa Giulio II convocò il 18 luglio 1511, con la bolla Sacrosanctae Romanae Ecclesiae, un Concilio generale al Laterano. Questo quinto C. L. rappresenta l'ultimo tentativo di riforma papale della Chiesa prima della scissione protestante. All'apertura, che ebbe luogo il 10 maggio 1512, e a cui presero parte 15 cardinali e 79 vescovi, il generale degli Agostiniani, Egidio Canisio di Viterbo, tenne quel celebre discorso sulla necessità di una riforma della Chiesa, che culminò nella sentenza: «Hominem per sacra immutari fas est, non sacra per homines».
Le sessioni dalla II (17 maggio 1512) alla V (16 febbr. 1513), tenute ancora sotto il pontificato di Giulio II, furono dedicate prima di tutto alla condanna del Conciliaibolo di Pisa e della Prammatica Sanzione di Bourges. Solo dopo l'elezione di Leone X, nella sess. VI (25 apr. 1513) si stabilì di formare tre commissioni, una per la pace generale tra i principi cristiani, l'altra per la riforma della Chiesa, la terza per la preservazione della fede e l'estinzione dello scisma. Quanto alle deliberazioni
di riforma, attese con grandi speranze dalla cristianità, l'imperatore Ferdinando il Cattolico, aveva già fatto preparare nell'inverno 1511-12 dai vescovi e dai teologi una serie di proposte e aveva munito gli ambasciatori spagnoli al Concilio con una relativa istruzione. Con questo egli cercava non solo di salvare gli interessi nazionali della Spagna nel campo ecclesiastico, ma richiedeva anche una riforma generale della Chiesa e in particolare l'esatta osservanza del Ius commune e di aver riguardo nel conferimento dei beneficii da parte della Curia romana, alle necessità spirituali delle anime; e inoltre domanda l'adunanza periodica di concili generali (ogni 10 o 15 anni). Ma ne questo programma spagnolo di riforma, né il più ampio memoriale, abbozzato per Leone X dai due camaldolesi Pietro Quirini e Paolo Giustiniani (pubblicato da G. B. Mittarelli-A. Costadoni, Annales Camaldulenses, IX, Venezia 1773, pp. 612-719) furono mai presentati al C. Le cinque sottocommissioni, in cui il 26 ott. 1513, si suddivise la commissione per la riforma della Chiesa, si occupò principalmente di una riforma delle tasse curiali, che fu promulgata nella bolla Pastorali officii, del 13 dic. 1513; nella sess. VIII poi (19 dic. 1513) furono stabilite pene contro i trasgressori di questa ordinazione ed inoltre venne condannata la dottrina di Pietro Pomponazzi e dei suoi discepoli, secondo cui l'anima umana è mortale (animam intellectualem mortalem esse aut unicam in cunctis hominibus).
La grande bolla di riforma, che fu poi accettata nella sess. IX, si occupava tra l'altro della riforma dei cardinali, dei processi informativi dei vescovi da eleggere, della istruzione religiosa nelle scuole, dell'accumulo dei benefici e della usurpazione dei beni ecclesiastici da parte dei laici; e proibiva la concessione dei conventi in commenda, fatta eccezione per i cardinali.
Questi decreti di riforma vennero completati nella sess. X (4 maggio 1513) con i decreti sui Monti di pietà e sull'applicazione della censura preventiva attraverso i vescovi; e nella sess. XI (19 dic. 1516) con un decreto sulla predicazione, il quale era stato preceduto da forti lotte, provenienti da disperarsi. Una parte dei vescovi del C. aveva presa parte decisa e risoluta contro i privilegi degli Ordini mendicanti e s'erano lamentati che i religiosi esenti predicassero, confessassero, e amministrassero i Sacramenti senza licenza degli Ordinari. Essi perciò domandavano la restaurazione della giurisdizione episcopale sugli esenti e particolarmente il diritto delle visite e delle correzioni. Gli Ordini mendicanti, d'altra parte, difesero i loro privilegi per mezzo del generale dei Domenicani (Tommaso de Vio) e degli Agostiniani (Egidio di Viterbo) con tanta forza, che si restrinse e limitarono beni le esenzioni dei chierici secolari, ma quelle degli Ordini maschili esenti rimasero nella loro sostanza intatte. I vescovi ebbero unicamente il diritto di visitare i conventi dove i religiosi si occupavano di cura d'anime, di approvare i predicatori e i confessori degli Ordini esenti; ma questo non colpe alcuno restrittivo.
Paralelamente a questi atti di riforma, ebbe luogo l'accomodamento del conflitto tra il Papa e il Re di Francia, che era stato la causa di raduno del C. Luigi XII lasciò cadere il Conciliaolo pisano e riconobbe il 26 ott. 1513 il C. L. promettendo l'invio di prelati francesi. I cardinali scismatici, specialmente Carvajal e Sanseverino, si assoggettarono. Ma la partecipazione al Concilio, da parte della Francia, non ebbe luogo, come neppure l'invio dalla Germania, dove l'imperatore Massimiliano I già alla fine del 1512 aveva riconosciuto il C. L. L'ultimo passo alla conciliazione della Francia con la S. Sede non fu compiuto nel C., ma fuori di esso per mezzo del Concordato francese concluso con Leone X dal re Francesco I il 18 ag. 1516, e approvato dal C. nella sess. XI (19 dic. 1516). Nella sess. XII il C. fu chiuso.
Quantunque il V C. L. abbia recato una serie di salutari decreti di riforma, non apportò però quella riforma ecclesiastica, che era ansiosamente attesa da tutti e profondamente necessaria. Certo esso non rimase del tutto senza favorevoli effetti, ad es., nel campo della riforma degli Ordini religiosi e nelle prove dei candidati agli Ordini sacri. Ma la più parte di quei buoni e salu
tari decreti non valse, perché non c'era nessuna seria volontà di trasferirli in pratica. Così si avverò quello che aveva predetto il vescovo di Burgos: «se non è assicurata la esecuzione dei decreti, perdiamo tempo e denaro». Solo mezzo secolo più tardi i decreti del Tridentino portarono davvero rinnovare il volto della Chiesa, perché i papi si impegnarono alla stretta osservanza di essi. Biba L. Gli Atti stampati la prima volta dal card. Antonio del Monte, nel 1521 e ora in Mansi, XXXII, coll. 641-1002; cf. Hefele-Lecleire, VIII, 1, pp. 339-735; 396-548; Pastor, III, 11, pp. 820-40; IV, 1, pp. 520-60; P. Imbart de la Tour, Les origines de la réforme, II, Melun 1946; E. Guglia, Studien zur Gesch. des fünften Laterankonzils, in Sitzungsberichte der Wiener Akademie, phil.-hist. Klasse, 140, 10 (1939), e 152, 3 (1906). Le proposte spagnole sulla riforma: J. M. Doussinague, Fer-nando el Católico y el Cisma de Pisa, Madrid 1946. Sulla definizione dell'immortalità dell'anima cf. C. Stange, Luther u. das V. LATERANENSIS CONCILI, Gütersloh 1928, e la risposta di A. Denefle, Die ge-radeser lächerliche Toreheit der päpstl. Theologie, in Scholastik, 5 (1930), pp. 380-87; id. Die Absicht des V. LATERANENSIS CONCILI, 8 (1933), pp. 359-79. Effetti della riforma: E. Pelliccia, La prepara-zione ed ammissione dei chierici ai SS. Ordini nella Roma del sec. XVI, Roma 1946, p. 82 sgg. Hubert Jedin