INVESTITURE, LOTTA delle. - È la lotta tra Chiesa romana e Impero per il conferimento dei benefici ecclesiastici (vescovi, abbazie, parrocchie); essa forma la questione giuridica sostanziale da cui papi ed imperatori si alzano alla competizione generale per il dominium mundi. La concezione germanica della Chiesa proprietà privata e la feudalizzazione della Chiesa nell'età postcarolina avevano portato come conseguenza inevitabile la violazione dei principi canonici. La prima età cristiana aveva creato già la tradizione che i vescovi venissero designati dal clero, in concordia con la comunità dei fedeli e on- sacrati dal metropolita della provincia o da altro vescovo; così si operava il vero trapasso del potere spirituale. Nell'età delle dominazioni barbariche interviene attivamente nell'elezione episcopale l'autorità regia. Il principe che, in armonia con la legislazione imperiale, era il naturale protettore della Chiesa ed aveva entrato il suo territorio episcopali e vescovi, non trovava difficoltà ad intervenire per controllare le elezioni contrastate dalle divisioni locali e poté anche poi sostituirsi agli stessi elettori canonici. Nell'età postcarolina l'episcopatissus assunse anche proprio carattere feudale alla pari del comitatus: come il investiva il conte dell'ufficio suo civile (honor) ed insieme dei domini beneficiari relativi (res de comiti- tati), così si ritenne permesso investire il vescovo e dei diritti beneficiari annessi all'episcopio e, con ciò, anche delle sue funzioni religiose. Il vescovo, così ricevendo l'episcopatissus, riceveva insieme l'ufficio civile e l'ufficio religioso, diventando ad un tempo pastorale religioso e signore feudale. La consegna dell'epi- scopatus avveniva mediante la cerimonia della tra- ditio od investitura; il re pronunciava la frase accipe Ecclesiam nel consegnare all'elettore il bastone pastorale a cui si aggiunse, nel sec. XI, anche l'anello. Tale ri- riguardava l'episcopatissus nella sua totalità senza che si distinguesse tra spirituale e temporale. Teoricamente il principio della elezione canonica rimaneva intatto, ma si svuotava del contenuto: al popolo rimaneva solo di applaudire, al clero di procedere alla consacra- zione di chi era stato fatto vescovo dal principe. Si- mile era la situazione per le grandi abbazie.
Analoga era pure la questione delle chiese parrocchiali costruite dai proprietari terrieri sulle loro proprietà e da essi dotate di beni per il culto: essi si consideravano padroni della chiesa, dei beni, qualunque fosse poi l'ori- gine, dei proventi del culto in esse celebrato; avevano il diritto di provvedere al servizio religioso nelle loro chiese mettendovi gli ecclesiastici che loro piacessero mediante una cerimonia, detta pure i, che riguardava insieme l'u- ficio religioso ed il bene feudale ad esso inerente.
La Chiesa non riconobbe mai questo diritto del pro- prietario laico di intervenire nella nomina del sacerdote e sempre si preoccupò di impedire che le chiese passassero nelle mani di persone incapaci ed indegne: i canoni conciliari sempre chiesero che nelle assegnazioni delle chiese si consultasse il vescovo e se ne cercasse l'adesione; nei secc. X e XI si chiese che il vescovo fosse ammesso ad intervenire per controllare i requisiti dell'eglindo. Canoni poco rispettati, come poco rispettato era il canone fondamentale che la fondazione di chiese nuove avvenisse soltanto con il consenso delle autorità ecclesiastiche. Quanto ai vescovi, la Chiesa a diverse riprese non esitò a riconoscere l'elezione come una prerogativa regia.
Questa associazione della organizzazione ecclesiastica e di quella civile che ebbe per un certo periodo grande importanza, era espressione dell'unità sostanziale nella vita medievale dell'attività religiosa e civile e contribuì anche alla cristianizzazione di molta parte dell'Impero carolingio. I gravi inconvenienti che ne derivarono furono rilevati dai riformatori ecclesiastici del sec. XI: la simonia ed il nicolasimo; e l'opera degli imperatori che nel sec. XI si preoccuparono della riforma morale della Chiesa, da Enrico II ad Enrico III, aveva scarse possibilità di riuscire in quanto partiva dal proposito di rispettare i diritti dello Stato inquadrando la Chiesa nell'ambito dello Stato stesso.
Il movimento riformatore che alla metà del sec. XI si sprigionò potente dal centro della Chiesa e che si preoccupa di salvare il carattere indipendente della Chiesa stessa, mette in prima linea il problema della investitura laica, quando al Sinodo di Reims del 1049 Leone IX promulga un canone che rappresenta il ritorno alla tradizione: nessuno salga a cariche ecclesiastiche senza la rituale elezione da parte del clero e del popolo. Lì, laica vi è colpita solo indirettamente. Il Papa commenta il canone con il suo atteggiamento in varie elezioni episcopali. Nel 1058 compare il libro famoso del riformatore lorense Umberto di Silva Candida, Adversus Simoniacos. Proclama la necessità di tornare all'osservanza dei canoni; i principi non hanno nessuna facoltà di conferire l'ufficio religioso, perché l'ufficio è un atto religioso; il bastone pastorale rappresenta la cura pastorale, l'anello, il magistero; chi ha ricevuto la consegna dei due simboli ha già ottenuto tutto l'ufficio pastorale; chi ha concedo, compie un atto religioso. Il card. Umberto svolge dunque la sua teoria teologicamente: l'ufficio ecclesiastico è un atto spirituale, legato ad un Sacramento. Così nega che i proprietari abbiano diritto sulle chiese da loro fondate e dotate; la dotazione è una offerta di beni a Dio, è cosa sacra, sottratta all'autorità dei laici, l'antico proprietario non ha più su di essa nessun diritto, tanto meno sui beni altrimenti venuti alla Chiesa. Il pensiero di Umberto di Silva Candida informa da questo momento l'azione della Chiesa romana. Nel Concilio del 1059 Niccolò II proibisce ad ogni ecclesiastico di avere chiese da laici nee gratis nee preciso. È un'affermazione di principio, non è ancora una condanna con sanzioni. Rientra però nel programma contro le i. laiche il decreto che regola l'elezione papale escludendo l'intervento imperiale, e restituendola agli elettori canonici. Alessandro II nel Concilio del 1063 riconferma il canone del 1059. Al suo fianco è s. Pier Damiani che polemizza con i difensori dell'ufficio. Laica: egli respinge la loro teoria che l'ufficio religioso è come il principio della elezione canonica rimaneva intatto, ma si svuotava del contenuto: al popolo rimaneva solo di applaudire, al clero di procedere alla consacra- zione di chi era stato fatto vescovo dal principe. Si- mile era la situazione per le grandi abbazie.
Analoga era pure la questione delle chiese parrocchiali costruite dai proprietari terrieri sulle loro proprietà e da essi dotate di beni per il culto: essi si consideravano padroni della chiesa, dei beni, qualunque fosse poi l'ori- gine, dei proventi del culto in esse celebrato; avevano il diritto di provvedere al servizio religioso nelle loro chiese mettendovi gli ecclesiastici che loro piacessero mediante una cerimonia, detta pure i, che riguardava insieme l'u- ficio religioso ed il bene feudale ad esso inerente.
spirituale e l'elemento temporale: lo Scharnagl crede di sì, il Fliche di no e forse ha ragione. Per Gregorio VII come per i suoi contemporanei (anche per s. Pier Damiani) l'episcopatus è una unità assoluta con le sue prerogative spirituali e temporali, è un tutto da cui nessuna parte poteva essere avulsa. Gregorio VII vi insiste nei Sinodi del 1078 e del 1080, dirigendo i suoi colpi direttamente contro le autorità politiche di Germania e d'Italia. Si svolge vivace la polemica: da parte imperiale si osserva che la Chiesa ha avuto dall'Impero protezione e ricchezza, che i vescovi sono gli amministratori di questi beni e perciò la loro nomina spetta al sovrano. Gregorio VII è accusato di voler distruggere tutte le tradizioni dell'unità cristiana politico-religiosa con il pretesto di voler ristabilire un utopistico ideale evangelico. La questione si complica: entrano in mezzo tutte le altre questioni dei rapporti tra Stato e Chiesa e quella, meno grave in sé, ma più spinosa, dei rapporti personali tra Gregorio VII ed Enrico IV. La lotta conduce il Papa verso il 1080 a conclusioni rigide: nega che il principe possa avere diritto al consensu; l'elezione del vescovo deve essere fatta alla presenza di un rappresentante del metropolita o della Sede Apostolica; il papa per i suoi poteri illimitati si riserva la decisione in caso di elezione contestata.
Il contrasto assoluto tra la tesi papale e quella imperiale era dunque insolubile. Urbano II riprende l'atteggiamento di Gregorio VII; il card. Deusdedit al suo fianco riproduce il pensiero rigoroso di Umberto di Silva Candida.
Sotto Pasquale II ed Enrico V riprende finalmente, dopo tanti anni di lotta, trattative dirette per una via di uscita. Questa parte essere offerta dalla eliminazione dello stesso oggetto di contrasto: l'8. Gli accordi di Sutri del 1111 si basarono sulla rinuncia da parte della Chiesa a tutte le terre e diritti provenienti dall'autorità del principe che perciò avrebbe rinunciato ad occuparsi delle elezioni episcopali. Ma tale separazione di fatto tra Stato e Chiesa non appariva concepibile in una società basata sull'accordo dei due istituti. Pasquale II fu quindi disposto a farli l'episcopato tedesco: l'accordo andò in fumo e l'imperatore ne approfittò per accusare il Papa di progetti ostili alla religione, inapplicabili ed eretici: imprigionato, lo costringe, dopo due mesi di detenzione nel campo tedesco sotto Roma, a firmare un atto in cui riconosceva la legittimità dell'8. laica (11 apr. 1111).
La resa di Pasquale II provocò proteste nel campo dei riformatori, accuse di eresia e minacce di scisma; il Papa non tardò del resto a deplorare ed a condannare il "pravilegium" del 1111. Fallito anche questo tentativo di risolvere il problema, le nuove trattative tra Callisto II ed Enrico V si impernirono sul punto di vista che già era previsto nelle trattative per le 11. in Francia ed in Inghilterra: distinzione nell'episcopatus dell'elemento religioso e dell'elemento temporale; doppia: alla Chiesa l'8. della cura animarum con il baculus e l'anulus, al Regno l'8. dei beni feudali e dei regalia con lo scettro. Solo così, come avevano insegnato Yves de Chartres ed Hugues de Fleury, era possibile venire alla necessaria conciliazione tra Stato e Chiesa. Su questa via le trattative arrivarono in porto con il Concordato di Worms del 23 sett. 1122 mediante una duplice dichiarazione: Enrico V dichiarava di abbandonare alla Chiesa ogni 1. mediante l'anello ed il pastorale, cioè l'8. religiosa, e di riconoscere piena libertà all'elezione ed alla consacrazione episcopale. Callisto II a sua volta dichiarava di acconsentire che i vescovi e gli abati del Regno di Germania venissero eletti alla presenza del re, senza simonia e violenza; nel caso di discordia tra le parti, il re sarebbe intervenuto in aiuto della parte più degna seguendo il consiglio ed il parere del metropolita; all'elezione, il re avrebbe accordato i regalia con lo scettro prima della consacrazione; nelle altre parti dell'Impero (Italia, Borgogna) il re avrebbe accordato i regalia con lo scettro entro sei mesi dalla elezione. Disposizioni poco chiare e per la Germania alquanto contraddittorie: quale libertà potevano avere le elezioni fatte alla presenza del re, quando fosse previsto il suo intervento in caso di incertezza? È da pensare che nel 1122 si credesse di avere trovato veramente la soluzione del grave problema o solo un mezzo provvisorio per sopire la violenza del contrasto, rinviando all'avvenire la soluzione. Solo per le regioni a sud delle Alpi la questione poteva dirsi equamente risolta; per la Germania l'esperienza doveva presto dimostrare che i re avevano ora nell'atto del 1122 un mezzo legale e riconosciuto per dirigere le elezioni episcopali. Si era però salvato un principio e, attraverso la lotta, la Chiesa Romana aveva riserrato le sue file e raggiunto un prestigio, nell'intento della organizzazione ecclesiastica e presso i principi, così alto da far pensare che veramente aveva vinto una grande battaglia per la sua indipendenza spirituale, nonostante che il Concordato di Worms avesse derogato ai rigidi principi di Umberto di Silva Candida.
BML.: Lo studio sintetico più recente è quello di A. Fliche, La querelle des investitures, Parigi 1946; dello stesso vedi la trattazione in A. Fliche-V. MARTINO G, Hist. de l'Eglise, VIII, Parigi 1946. pp. 338-375, con ampia bibliografia. Sempre importante l'opera di A. Scharnagl, Der Begriff der Investitur in den Quellen und der Literatur des Investiturstreits. Stoccarda 1908; P. Schmid, Der Begriff der hannischen Wahl in den Anfängen des Investiturstreits, 1926. Francesco Cognasso