INVESTIGAZIONE

INVESTIGAZIONE. - Indagine da premettersi alla celebrazione del Matrimonio e alla questione degli Ordini, per accertare l'esistenza dei requisiti richiesti dal diritto e l'assenza di impedimenti o irregolarità. Tale è la carattere amministrativo, distinto dalla forma giudiziale; ad essa infatti non segue una sentenza, ma un nulla osta a procedere oltre, od una proibizione.

I.

I. PREVIA AL MATRIMONIO

Più comune è di prassi quotidiana è l'è che precede il Matrimonio, detta anche «processetto matrimoniale».

Questa indagine prescritta dal CIC (can. 1019 e 1020) è necessaria perché il sacramento del Matrimonio non sia esposto a nullità od a profanazione. Da essa deve risultare se i due contraenti siano battezzati validamente e se godano della libertà di stato, più generalmente se nulla si opponga alla valida e lecita celebrazione del Matrimonio; in caso contrario questo non può aver luogo.

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(c) P. A. M. Rouillon, S. Elena, trad. it., Roma 1908, pp. 159198: I. Straubinger, Die Kreuzauffindungslegende, Paderborn 1912: H. Leclercq, s. V. in DACL, III, coll. 3131 3139.
Emanuele Romanelli INVESTIGAZIONE.- Indagine da premettersi alla celebrazione del Matrimonio e alla Matrimonio e alla

Quando gli sposi sono della stessa parrocchia, è il loro parroco competente a far l'indagine; se però appartengono a parrocchie diverse, la competenza e l'onere preferenziale l'ha il parroco della sposa. Ciò non toglie che quello dello sposo possa fare ricerche per accertare la libertà di stato dello sposo e trasmettere il risultato all'altro parroco.

La prova legale sia del Battesimo che dello stato libero si ottiene a mezzo dei documenti, degli interrogatori e delle pubblicazioni.

I documenti da esaminare sono i registri parrocchiali, gli attestati di Battesimo dei contraenti, quello del Matrimonio dei loro genitori, ed anche, quando occorre, quello di morte di un precedente coniuge se uno di essi fosse vedovo, la sentenza di nullità o la grazia di dispensa se il precedente Matrimonio di uno di essi fosse stato dichiarato nullo o dispensato perché non consumato.

I primi ad essere interrogati sono i contraenti, poi i testi per ciascuno di essi, parenti o conoscenti, di sicura fede a giudizio del parroco, i quali possano attestare con certezza sulle notizie che vengono loro chiesto. I testi devono essere almeno due per ognuno degli sposi, quindi quattro complessivamente; ma possono anche essere due soli purché rispondano per entrambi. Per questo interrogatorio c'è un apposito formulario, cui possono esser apportate variazioni od aggiunte a seconda delle circostanze.

Da queste indagini (documenti e interrogatori) dovrebbe emergere, se realmente esistente, qualche impedimento, specialmente se pubblico, dal quale, esistendo le giuste cause, si deve chiedere preventivamente la dispensa.

A maggior sicurezza della libertà di stato sono prescritte le pubblicazioni del progettato Matrimonio. Queste si possono fare o per mezzo di avviso affisso alla porta della chiesa parrocchiale, o a voce, lette cioè dal parroco durante una funzione di concorso popolare. Le affissioni devono durare almeno otto giorni e comprendere almeno due giorni di feste di precetto; le pubblicazioni orali devono farsi per tre consecutive domeniche o giorni festivi. Ma da tale regola in casi di urgenza o in circostanze particolari, si può ottenere la dispensa parziale o totale, purché da altre prove emerga la libertà di stato. Le pubblicazioni hanno valore legale per sei mesi. I fedeli che conoscono l'esistenza di un impedimento per un determinato Matrimonio, hanno il dovere, anche indipendentemente dalle pubblicazioni, di denunziarlo al parroco o all'Ordinaro, tranne che siano dispensati da tale obbligo.

Perché l'ì, prematrimoniale ottenga l'effetto voluto dalla legge è necessario che versi pure sulla volontà dei contraenti, dato che la validità del Sacramento dipende anche dalla libera manifestazione del consenso. A questo scopo nell'interrogatorio gli sposi, come anche i testi, devono rispondere se essi prestano liberamente il consenso ovvero se questo consenso è viziato o condizionato. Vi sono infatti delle intenzioni o delle condizioni che rendono nullo il Matrimonio o perché togliono la libertà dell'atto, o perché intaccano i cosiddetti beni sostanziali del Matrimonio: bene della prole, bene della fedeltà (unità), bene del Sacramento (indissolubilità). Quando occorressero simili casi, il parroco, qualora non ottenesse la ritrattazione di tali intenzioni o condizioni, deve rifiutarsi di assistere al Matrimonio, che sarebbe nullo od almeno illecito.

Pertanto, dai risultati dell'indagine dipende se il parroco possa procedere alla celebrazione del Matrimonio o se debba ricorrere all'Ordinaro per la necessaria eventuale dispensa o per il nulla osta. I casi in cui è necessario ricorrere all'Ordinaro sono quelli stabiliti dal CIC o dalle speciali «istruzioni», ed anche quando manchi qualche documento prescritto o via quale dubbio sul Battesimo o sulla libertà di stato di alcuno dei contraenti. Al dubbio sul Battesimo si può rimediare con l'amministrazione del Sacramento sub conditione, o, in caso di rifiuto, con la dispensa dalla dubbia disparità di culto. Per accertare la libertà di stato si devono fare pubblicazioni anche in altri luoghi ove la parte abbia potuto contrarre altro vincolo o, nel caso di precedente Matrimonio, devono esperirsi inchieste sulla morte del coniuge. Spesso, a maggior garanzia, si suole chiedere agli sposi il cosiddetto giuramento suppletorio, che è prescritto solo quando le prove non sono completamente sicure. In punto di morte, per la celebrazione del Matrimonio basta che le parti giurino di essere battezzate e in stato libero, purché nulla emerga in contrario.

Nei luoghi dove il Matrimonio religioso ha effetti civili per concordato, al processato matrimoniale vanno aggiunti altri documenti prescritti. Alla fine, celebrato il Matrimonio, tutto l'incartamento contenente l'ì, si conserva nell'archivio della parrocchia dove è stato redatto o in altro luogo stabilito dalle disposizioni diocesane.

Il. PREVIA ALLA COLLAZIONE DEL SACRAMENTO DELL'ORDINE. - La nobilità e i poteri divini che conferisce all'uomo il sacramento dell'Ordine, richiedono che il soggetto sia degno, idoneo, capace di adempiere in modo decoroso e proficuo la sua missione in mezzo al mondo. Di questo la Chiesa si preoccupa e cerca di avere in anticipo la garanzia.

Sin da principio è vietato di ammettere nei seminari i giovani che certamente non hanno vocazione. Pure preventivamente bisogna conoscere se il irregolarità (v.), IMPEDIMENTI (v.).

Sebbene i candidati al sacerdozio siano aggregati al clero in modo definitivo solo con la recezione del suddai-canto, pure l'ì, in vista del futuro sacerdozio viene iniziata in modo accurato fin dalla prima tonsura.

L'oggetto principale di essa è la vocazione del soggetto alla dignità sacerdotale, nel senso più ampio della parola: vanno quindi considerati tutti gli elementi da cui risulti chiara questa vocazione, che non è la sola chiamata del superiore, sia pure il vescovo. È prescritto pertanto il cosiddetto scrutinio, da cui devono emergere la volontà del candidato di assumere scientemente gli oneri sacer-dotali, le attitudini, la pietà sentita, lo zelo, l'amore allo studio, l'assenza dei difetti che possano pregiudicare il ministero sacerdotale. Questi indizi o segni devono trovarsi nel soggetto in modo positivo e sicuro, e già possono osservarsi durante il _curriculum_ degli studi.

Quando è prossimo il tempo stabilito per la recezione della tonsura, devono osservarsi le prescrizioni dello scrutinio, a meno che da informazioni certe o da constatazioni non risulti l'indegnità della persona, che in tal caso viene senz'altro dimessa. Il candidato, almeno due mesi prima, deve farne domanda scritta al rettore del seminario, il quale la manda al vescovo del richiedente, unendovi l'attestato del Battesimo e della Cresima. Il vescovo rimanda al rettore la richiesta con l'incarico di indagare e riferirgli sulla condotta, idoneità e qualità del postulante, tenendo presente un formulario proposto dalla S. Congregazione dei Sacramenti. Chiede pure notizie al parroco del candidato, nonché ad altre persone che possono essere informate sulla sua condotta e pietà, come pure sulla libera volontà di ricevere gli Ordini, sui costumi e gli altri segni della vocazione, sulla stima di cui gode, sulla pubblica fama, ecc. Deve anche sentire il parere della commissione disciplinare del seminario. Inoltre il vescovo stesso o, se fosse impedito, un suo incaricato deve personalmente irregolare il richiedente per accertarsi sulla libertà nel ricevere gli Ordini sacri e sulla volontà di assumere gli oneri: all'uopo gli si leggerà quanto il Pontificale Romano dice in proposito. Solo in caso favorevole il vescovo deciderà di ammetterlo.

Questa indagine deve esser tenuta presente anche al conferimento degli Ordini minori. Ma essa va ripetuta, completata, aggiornata e confrontata quando si tratta della promozione al suddai-canto. Per quest'Ordine, oltre alle informazioni richieste, come è stato fatto per la prima tonsura, è da tener presente la prova data dopo di questa ed il candidato deve rispondere e sottoscrivere la sua dichiarazione di libertà e consapevolezza nel ricevere l'Ordinare con gli oneri annessi.

Per il conferimento del diaconato basta richiamarsi alle precedenti i, tranne il caso che siano sorte delle novità o qualche dubbio sulla vocazione o sulla idoneità all'osservanza degli oneri. Lo stesso dicasi per l'ammissione al sacerdozio. Se i dubbi vengono disposti in sèguito ad