MISSIONE CANONICA (MISSIO CANONICA)

MISSIONE CANONICA (missio canonica). — È la facoltà data ai ministri inferiori della gerarchia per la predicazione e per l'esercizio del magistero cattolico. Talvolta è detta approvazione e comporta anche la licenza, come per i religiosi, di poter insegnare religione in qualsiasi scuola (cf. C.I.C., can. 1381 § 3).

Dalle parole di Gesù riferite in Io. 17, 18; 20, 21 e da quelle di s. Paolo in II Cor. 5, 20 deriva tutta l'antica legislazione ecclesiastica sulla m. canonica che diventò poi maggiormente rigida e determinata: nei riguardi della predicazione, per le intemperanze dei seguaci di Wicclff, condannati nel Concilio di Costanza (Denz-U, 687-88) e nei riguardi del magistero, quando, per influsso del protestantesimo, cominciarono a salire frequentemente sulla cattedra dell'insegnamento pubblico ecclesiastico maestri poco o nulla ortodossi, dandosi così inizio al movimento, dottrinale e pratico, della laicizzazione delle scuole e delle università.

Per tutelare il ricevuto deposito della divina Rivalezione, la Chiesa intervenne sempre a difendere, con vigile, la costanza, la necessità della m. c. non soltanto per le sue scuole ed università, ma anche per quelle erette dallo Stato e dalle altre società temporali, quando si trattava dell'insegnamento in materia di fede e costumi. La necessità di questa missione è così esposta, per quel che specificamente riguarda la sacra predicazione, nel can. 1328 del CIC: «A nessuno è lecito esercitare il ministero della predicazione, senza averne ottenuto la missione dal legittimo superiore o attraverso la concessione di una speciale facoltà o mediante il conferimento di un ufficio, cui sia annesso dai sacri canoni l'incarico di predicare». E per quanto riguarda l'insegnamento vale la prescrizione contenuta nel can. 1381, ove è sancito il diritto di sorveglianza della Chiesa su tutte le scuole, in ordine alla educazione religiosa della gioventù; donde il diritto e il dovere degli Ordinari competenti di vigilare, perché nulla sia detto, espresso od interpretato contro la fede o i buoni costumi, fino ad esigere la stessa rimozione dei libri e dei docenti, che offendessero l'ortodossia della dottrina cattolica. La Chiesa ha voluto, in quanto possibile, tutelare questo suo diritto anche nei Concordati (cf., p. es., quello con l'Italia, all'art. 36).

La m. c., essendo una delegazione od autorizzazione, fatta eccezione per il romano pontefice, che la riceve previa accettazione (cf. CIC, can. 219), direttamente da Gesù Cristo, e per i cardinali, che positivamente hanno dal can. 239 § 1 n. 3 il diritto di predicare verbum Dei ubique, non può ottenersi se non dal proprio legittimo superiore e non può essere conferita che a persona idonea.

È chiaro che tale delegazione può essere sempre ritirata o sospesa, qualora il delegato agisca scorrettamente nel sacro ministero o propali errori nell'insegnamento cattolico; salva al rimosso la facoltà di ricorrere secondo quanto dispone il can. 1340 § 3.

BIBL.: oltre ai manuali generali di diritto canonico: A. Albaret, L'enseignement public et privé, Parigi 1927; F. Blanco Najera, Derecho Docente de la Iglesia, la Familia y el Estado, Linares 1934; A. Herrera Oria, Modernas orientaciones en la enseñanza superior y secundaria, Madrid 1929; A. Jansen, De facultate docendi, Parigi 1885.