VETO. - Il V. o esclusiva (*ius exclusionis, ius exclusivae*) è una delle forme di ingerenza dell'autorità civile nell'elezione del Pontefice ed importava un pretesto diritto o privilegio per cui negli ultimi secoli i sovrani di Germania (poi Austria), Spagna e Francia, prima che fosse completata l'elezione papale, potevano escludere ciascuno ufficialmente uno fra i cardinali dell'elezione; senza però che, per speciale legge ecclesiastica, i cardinali presenti fossero obbligati ad aderire all'esclusione fatta come a vero diritto (Wernz, *Ins canon.*, I, 1a ed., Roma 1894, p. 664).
Ingerenze estranee nell'elezione papale si ripetono sotto forme ed aspetti diversi nella storia del Papato, ma esse assumono un aspetto particolare e costante durante il sec. XVI, quando le contese per la supremazia in Italia, dove il pontefice era anche principe, indissero Francia e Spagna (con l'Impero) a formarsi in seno al S. Collegio aderenti alla propria politica, dividendo i cardinali in opposti partiti, e ad influire per mezzo di questi sulle elezioni pontificie. Di qui quei conclavi agitati da interessi politici più che religiosi, che si sono stanzati in quel periodo. Sulla fine del secolo, intollerabile divenne l'influsso della Spagna, perché Filippo III insisteva nella tendenza del padre Filippo II di voler dirigere i conclavi secondo la propria volontà, sebbene Pio IV avesse vietato ogni patteggiamento diretto ad includere od escludere dalla elezione uno o più cardinali. Soprattutto in occasione della guerra con la Francia, funestata dalle lotte religiose, la Spagna si fece intollerante campione del cattolicesimo e pretese perciò avere le prime parti nel conclave. Si trattava ancora di sollecitazioni o minacce esercitate dai rappresentanti laici od ecclesiastici dei sovrani per indurre i singoli cardinali a votare per gli uni o per escludere altri dalla possibilità di essere eletti pontefici. Circolavano perfino liste di porporati, secondo che sembravano più o meno favorevoli e su cui si potesse contare nel favorire e render più probabili le candidature. Metodi questi che continuarono durante il sec. XVIII e resero lunghi e difficili i conclavi per la difficoltà che ne conseguiva di raggiungere i due terzi dei voti su un'unica persona. Ma si osò andare anche più innanzi.
La riforma con la quale Gregorio XV (1621-22) impose lo scrutinio segreto, per evitare le elezioni di sorpresa e renderle più libere, non riuscì ad eliminare l'ingerenza dei principi ed i patteggiamenti condotti più o meno apertamente dagli ambasciatori per mezzo dei cardinali di corona o dei cardinali protettori dei singoli regni o di altri fiduciari. Erano questi che indicavano le persone ritenute meno gradite sulle quali non dovevano convergere i voti dei loro colleghi. Nel Conclave del 1644 il card. Albornoz, spagnolo, portò l'esclusiva contro il card. Sacchetti, esclusiva che fu ripetuta poi contro lui stesso nel 1655; il card. Albizzi compilò allora una scrittura con cui respingeva come illecita la pretesa della Spagna al diritto di esclusione; gli fu risposto, analogamente a quanto s'era detto nel caso precedente, che non si poteva in coscienza dare il voto ad un cardinale escluso da un re così illustre e pio. Si era giunti così all'esclusiva vera ed ufficiale presentata da un cardinale in nome del suo sovrano davanti al S. Collegio. Questa si proponeva il più possibile all'ultimo momento, quando un candidato malvisto sembrava ormai vicino al Papato; e poiché una tale esclusiva si poteva esercitare durante un conclave una volta sola in nome di un sovrano, non conveniva proporla che quando apparissero insufficienti gli altri mezzi per impedire un'elezione non desiderata. Una volta avvenuta l'elezione, non era più ammessa l'esclusione. Queste le regole, ma alcune volte l'esclusiva fu minacciata senza che poi vi fosse bisogno di proporla ufficialmente, come quelle della Francia e della Spagna nel 1669 e quella della Francia nel 1676. Nel 1721 si ruppe la comunanza d'interesse fra Impero e Spagna durata fino allora, e la Spagna accordò i suoi interessi con quelli della Francia contro l'Impero. Fu allora che l'Imperatore propose la sua esclusiva contro il card. Paolucci. Nel 1730 la Spagna, secondata dalla Francia, esclusa il card. Imperiali; nel 1758 la Francia esclusa il card. Cavalchini; nel 1823 l'Austria esclusa il card. Severoli; nel 1830 la Spagna esclusa il card. Giustiniani. Specialmente clamorosa fu l'esclusione dell'Austria nel 1903 contro il card. Rampolla del Tindaro, che provocò le misure di Pio X contro il V.
Una copiosa letteratura si svolse sull'argomento se l'esclusiva formale costituisse un vero e proprio diritto delle tre potenze ricordate, e quindi impegnasse il S. Collegio, ovvero fosse un mero abuso, sia pure tollerato in alcuni periodi. I sostenitori della prima tesi si sono, poi, domandati se un tale diritto fosse consuetudinario ovvero acquistato per prescrizione.
Il Wahrmund, sostenitore del diritto consuetudinario, ha rilevato che le prime manifestazioni dell'esclusiva formale risalgono alla fine del sec. XVII ed alla prima parte del sec. XVIII, e per conseguenza non si riferiscono all'esercizio di tale pretesa da parte degli Stati cattolici le disposizioni proibitive di data anteriore; quindi il suo sviluppo non può considerarsi contrario alla legge. Il Ságmüller, invece, è partito dalla premessa che le origini dell'esclusiva risalgono al sec. XVII e precisamente a Carlo V (Conclavi del 1549-50 e del 1555) per cui tale presunto diritto fu colpito direttamente dalla bolla Aeterni Patris di Gregorio XV ed il suo sviluppo ulteriore fu contrario alla legge, se pure tollerato per ragioni di opportunità e di prudenza. Il Pivano, dopo aver criticato la teoria della consuetudine, ha sostenuto che lo jus exclusivae è sorto a favore della Spagna, dell'Austria e della Francia per prescrizione a seguito dell'esercizio ininterrotto protratto almeno cento anni del quasi possesso con buona fede.
La tesi che l'esclusiva formale sia stata introdotta nell'ordinamento della Chiesa da una consuetudine contra legem incontra l'ostacolo della mancanza dei due requisiti essenziali, l'opinio iuris vel necessitatis e la rationabilitas. In altri termini, non sembra che, nella specie, ci sia stata l'osservanza continuativa degli atti dovuta alla convinzione, in chi li pose in essere, della loro giuridica obbligatorietà, e, comunque, tale comportamento sarebbe stato irrationabilis in quanto contrastante con i principi sui quali si fondano la costituzione e la legislazione della Chiesa, confermati da molteplici pronuncie pontificie. Nessun dubbio che l'esercizio di un vero e proprio diritto di V. nell'elezione del Pontefice violerebbe il principio costituzionale del potere laico. Né maggiore fondamento giuridico sembra avere - nonostante la penetrante indagine del Pivano - la teoria per cui lo jus exclusivae sarebbe stato acquistato per prescrizione, soprattutto perché non poteva considerarsi presente la bona fides continua da parte degli Stati cattolici sopra ricordati, dato che, come è stato giustamente osservato (Falco), non si trattava qui di esercitare un diritto spettante ad altri, ma di un'azione che le leggi canoniche proibivano, l'immissione nell'elezione del Pontefice.
Sembra oggi potersi ritenere che l'esclusiva formale non sia mai stata configurabile come un diritto ma solo come una pretesa arbitraria, tollerata in qualche periodo storico (sec. XVIII), che non ha creato alcun vincolo per i cardin. Non è provato d'altra parte che essi potesse ritenersi compresi nelle condanne di Pio IV, Gregorio XV o Clemente XII che parlano delle «intercessiones principum» e non del V. in forma espressa ed assoluta.
Pio IX, con le bolle In hac sublimi (23 ag. 1871), Licet per apostolicas (8 sett. 1874) e Consulturi (10 ott. 1877), condannò qualsiasi intervento della potestà laica nell'elezione del Pontefice; in tali documenti, però, non fece un espresso riferimento all'esclusiva, per cui qualche scrittore (Pivano) ha mostrato di ritenere che la condanna pontificia non riguardasse l'esclusiva ma piuttosto quegli orientamenti, affermati specialmente in Germania, che auspicavano un ritorno all'antico sistema dell'elezione del Pontefice con l'intervento del popolo e del clero in feriore.
Ad eliminare qualsiasi dubbio sulla legittimità dello jus exclusivae, Pio X (v.), a ciò spinto anche dalle vicende del Conclave dal quale era uscito eletto il 20 gen. 1904, con la cost. Commissum Nobis r. riprovava assolutamente il V. civile detto anche esclusiva, anche sotto la forma di semplice desiderio, così pure qualunque intervento od intercessione, proclamando che non era lecito ad alcuno, nemmeno ai supremi capi delle nazioni, sotto alcun pretesto interposti od ingerirsi nel grave affare della elezione del Romano Pontefice. Questa esplicita proibizione, sorretta dalla sanzione della scomunica latae sententiae riservate al futuro Pontefice, fu pubblicata solo nel marzo 1909 (v. PAPA).