VETITUM ECCLESIAE

VETITUM ECCLESIAE. - Questa espressione, secondo il significato proprio delle parole, indichè rebbe qualunque proibizione fatta dalla Chiesa ai fedeli; ma nel linguaggio canonico è stata usata principalmente in materia matrimoniale.

Prima del CIC il V. matrimonio, insieme al tempo chiuso, agli sponsali ed al voto. Poteva avere carattere generale, ed allora era stabilito dalla S. Sede; così, ad es., era proibito per tutti contrarre matrimonio senza che prima fossero state fette le pubblicazioni, ai figli di famiglia era vietato sposarsi senza il consenso od il consiglio dei genitori, erano vietati i matrimoni misti. In casi particolari poteva intervenire una proibizione per determinate persone, fatta o dal Papa o da una S. Congregazione o dal vescovo per motivi gravi e ragionevoli; come, ad es., per impedire scandali o danni pubblici o gravi inimicizie, ovvero per il sospetto che esistesse qualche impedimento dirimente o vi fosse danno di terzi. In tutti questi casi, qualora si fosse celebrato il matrimonio nonostante l'impedimento del divieto, generale o particolare, il matrimonio stesso era valido, ma illecito.

Nella nuova legislazione matrimoniale, introdotta dal decr. *Ne temere* e ritenuta dal CIC, il V. E. non è più un impedimento, nemmeno impediente, ma viene conservato nella forma di un consiglio, un grave ammonimento, un comando, una norma pratica, che non ostacola la validità del matrimonio. La S. Sede però, e solo essa, potrebbe apporre al divieto la clausola irritante.

Anche oggi si hanno divieti stabiliti in generale per tutti e divieti particolari. I primi sono contemplati dal CIC, gli altri possono essere posti nei singoli casi sia dalla S. Sede, ossia dal Papa o dalle SS. Congregazioni che trattano pratiche matrimoniali, sia dagli Ordinari. Tutti questi divieti, però, sono temporanei, in modo che, cambiate le circostanze, i motivi o la volontà che furono causate dei medesimi, cessa ogni efficacia della proibizione.

Divieti generali sono quelli indicati nei can. 1065 e 1066. Col primo si ammoniscono i fedeli a non contrarre matrimonio con coloro che si sono allontanati dalla fede cattolica, sebbene non abbiano aderito ad alcuna settimana cattolica, ovvero sono ascritti a società condannate dalla Chiesa. Non si tratta di matrimoni misti, propriamente detti, ma essi presentano pericoli quasi uguali. Quindi il divieto cessa o col ritorno alla fede della persona, o con la prestazione delle cauzioni richieste nei casi di matrimoni misti. Col secondo canone si ingiunge al parroco di non assistere al matrimonio di un pubblico peccatore o di persona notoriamente incorsa in una censura, e che non si sia prima accostata alla Confessione o si sia rifiutata di riconciliarsi con la Chiesa. Riparato allo scandalo cessa la proibizione. Come si vede, in entrambi i casi la cessazione del divieto dipende dalla volontà dei contraenti. Altri divieti generali riguardano i matrimoni dei giovani: sono quelli che vietano al parroco di assistere al matrimonio di coloro che ancora non hanno ragionevoli.

giunto l'età determinata dagli usi della regione (can. 1069 § 2) o dei minori di età, che vogliano sposare all'inaugura o contro la volontà ragionevole dei genitori (can. 1034).

Divieto particolare o personale stabilito dalla S. Sede è, ad es., la clausola che talvolta si aggiunge alla dispensa dal matrimonio rato e non consumato con le parole e vietato transiti ad alti mutatis inconsulta S. Congregazione o S. Sede, quando rimane il dubbio di impotenza o di altra causa di nullità. Questo divieto è posto nel rescritto di grazia rilasciato dalla S. Congr. dei Sacramenti per le dispense da essa impetrate dal S. Padre, o in una sentenza del tribunale della S. R. Rota, in seguito ad udienza pontificia, quando dal processo, anziché la nullità del matrimonio, emerge la prova dell'inconsumazione, o dalla S. Congr. per la Chiesa orientale, per i fedeli di rito orientale, quando occorrono i due suddetti casi; tale divieto può esser tolto, rimosso il dubbio che lo ha provocato.

Il CIC (can. 1039 § 1) concede agli Ordinari la facoltà di stabilire divieti per i propri suddetti, dovunque si trovino, ma in casi particolari e temporaneamente, cioè finché perdura la giusta causa che li ha provocati. Perciò gli Ordinari talvolta vietano qualche matrimonio per impedire uno scandalo, vietano la celebrazione nelle ore pomeridiane o in casa privata, o differiscono la concessione del nulla osta per accertarsi meglio che non esistano cause di nullità, od altri pericoli o difficoltà.

Il parroco, mancando di giurisdizione in foro esterno, non può propriamente stabilire divieti, ma praticamente può negare la sua assistenza ad un matrimonio, quando giudica che esista una grave causa per impedirlo, o differirlo; in certi casi però egli deve ricorrere all'Ordinario.

BIBL.: F. M. Cappello, *Tract. Canon.-moralis.* V. MATRIMONIO, 5a ed., Torino 1947, n. 62-63. Giovanni Micchi