VICEDOMINO. — Per le amministrazioni patrimoniali dei vescovati e dei monasteri, già la legislazione imperiale romana e i canoni dei concili orientali dettarono le norme e la disciplina per i casi nei quali non era opportuno che il vescovo e l'abate concentrassero l'amministrazione nelle loro mani.
Così in Oriente fu creato un funzionario speciale, l'economo, la cui nomina venne indicata come obbligatoria principalmente dal Concilio di Calcedonia (a. 451). L'istituzione passò anche nelle Chiese occidentali, dove accanto alla parola greca economo, fu usata talora la parola vicedominus, per indicare il funzionario che, per l'amministrazione economica, faceva le veci del dominus; non erano funzioni sacerdotali, ma dominicati.
Oggi la parola vicedominus è scomparsa nella legislazione canonica occidentale, mentre è rimasta, così in Oriente, come in Occidente, la voce economo, per indicare quasi sempre una funzione vicaria, di carattere così sacerdotale che economico.
Poiché i vescovati e i monasteri avevano bisogno oltre che di un funzionario per l'amministrazione economica, anche di un funzionario che difendesse e tutelasse i diritti, gli atti temporali dell'amministrazione in giudizio; in Occidente questo fu, in corrispondenza di un analogo funzionario esistente in Oriente fin dal periodo imperiale, l'advocatus. Le funzioni di V. avvocato, s'intrecciano e si confondono nella storia della Chiesa occidentale e specialmente in Italia: talvolta si incontrano ambedue contemporaneamente; qualche volta si trovano più V. e più avvocati; qualche volta è una sola persona che assorbe le funzioni di entrambi. In alcune fasi della loro storia V. e avvocato non sono più semplici ufficiali della Chiesa, ma anche ufficiali la cui attività era rilevante per il principe. Ciò dipendeva dal rapporto della potestà del dominus, vescovo od abbate, con il principe.
S'incontrano V. sec. VI, a Roma e a Ravenna; e per essi specialmente Gregorio Magno detta
prescrizioni nelle sue lettere, attraverso le quali si vede rappresentato il V. tipico, che riappare ugualmente nel Decretum Gratiani. V. doveva essere un chierico, ed esso prende, nelle curie episcopali, un rango importante, spesso accanto e sopra l'arcidiacono. Viene scelto e nominato dal vescovo; e se questi omette di farlo si deve provvedere, dice s. Gregorio Magno, communi consilio di tutto il clero. Egli ha la funzione di episcopum disponere; partecipa a tutti gli atti di amministrazione; la sua importanza aumenta nell'assenza del vescovo, che supplisce in parte. Nei secc. VIII-IX i suoi poteri, con l'espandersi della potenza patrimoniale e territoriale del vescovo, si accrescono; e il V. vescovo, munito di veste pubblica riconosciuta nella legislazione carolingia. Ormai è un ufficiale obbligatorio nella sfera dell'immunità ecclesiastica, intermediario fra questa e il potere pubblico del re e del principe; deve amministrare le terre immuni nell'interesse della Chiesa, ma anche in quello dello Stato. Ne viene quindi generalizzata l'istituzione, resa obbligatoria la nomina, alla quale partecipava il potere regio o i suoi rappresentanti; al V. sono richieste determinate garanzie personali, e sopra di esso il potere regio esercita giurisdizione.
Come amministratore interno del Palazzo vescovile, il V. ha lasciato poche tracce di sé; invece come agente del vescovo, che godeva di una sfera di immunità, secondo alcuni scrittori, esercitava anche la giurisdizione entro il territorio immunitario, sugli uomini liberi, sui non liberi, sui coloni, sui servi. Qualche volta egli esercita i poteri propri dell'avvocato.
Nei secc. X e XI si nota una nuova fase dell'istituzione. S'incontra tra i vassalli del vescovo un vieedominus il quale è per lo più un signore laico, possessore di un castello fortificato. Il movimento feudale ha spogliato l'antico V. vescovo. Il vescovo, con l'acquisto di una parte dei poteri pubblici sovrani, ha bisogno, per assicurare i suoi vassalli, di una protezione efficace, di un luogotenente scelto di solito fra i signori più potenti, cui, come appannaggio dei servizi, costituisce un feudo.
Le funzioni del V. signore di questa età, sono un misto di quelle dell'avvocato e del V. carolingio. Il V. è il protettore del vescovato, rappresenta in giudizio il vescovo, lo supplisce talvolta nell'amministrazione della giustizia. Altre funzioni sono quelle antiche di ufficiale dell'immunità, cioè giurisdizione e districto. Altre saranno sopravvivenze curiose dell'epoca in cui il V. vescovo. In alcuni luoghi, dove non c'è più bisogno di protezione armata, da laico tornere ad essere ecclesiastico. Delle funzioni consistenti nell'amministrazione e nella guardia dei beni vescovili, il V. sembra più tardi aver conservato solo quella che lo fa guardiano del palazzo e dei beni del vescovo, in caso di vacanza della sede vescovile. Esso esercita senza scrupoli il diritto dell'amministrazione interinale nella vacanza, e il diritto di spoglio sulle sostanze mobiliari del vescovo defunto (Dante dice, dei V. di Firenze, «... quando la nostra chiesa vasca, si fanno grassi stando in concistoro»).
La condizione del V. muta presso ogni vescovato, altri ufficiali limitano i suoi poteri; prende parte alla vita cittadina, anche contro il vescovo; ha parte nelle lotte per la formazione del comune; resta però sempre dipendente dal vescovo. La formazione del comune provoca squilibri che vengono regolati dopo lotte, violenze, torbi. Il feudo, diventato ereditario e alienabile, prolunga i conflitti. La lotta è aperta tra vescovi, papi, imperatori, re da una parte, e V. è avvocati dall'altra parte, in ispecie riguardo a quelle funzioni e a quei diritti che erano divenuti inutili o avevano degenerato. Il conflitto termina con un nuovo regolamento o con rinunce del V. o dell'avvocato al feudo. Il V. o l'avvocato, semplici agenti del vescovo, conserveranno funzioni e diritti talvolta soltanto simbolici, e la loro presenza sarà constatata, solo oggetto di alcuni diritti ed onori, fino all'abolizione della feudalietà o alla Rivoluzione Francese. In qualche luogo in Italia c'è ancora il V. quale dignità del Capitolo cattedrale.