VICARIO APOSTOLICO

VICARIO APOSTOLICO. - Nella storia della Chiesa il nome di vicarius compare fin dai primi secoli, insieme a quello di missus o legatus, a designare il rappresentante del Romano Pontefice nei Concili d'Oriente; nello stesso tempo viene peraltro usato a designare anche il rappresentante stabile del papa (Conc. Sardic., a. 343, can. 20). Il titolo di vicarius apostolicus compare verso la fine del sec. IV, e designa da allora un vescovo residenziale, che, oltre i poteri ordinari, inerenti al governo della sua diocesi, è munito dal Romano Pontefice di poteri speciali anche sugli altri vescovi della regione.

Il primo vicariato apostolico fu quello di Tessalonica. Nel 379 la prefettura imperiale dell'Illirico venne divisa in due: Illirico orientale, con capitale Tessalonica, dipendente dall'imperatore d'Oriente, e Illirico occidentale, con capitale Sirmio, dipendente dall'imperatore d'Occidente. Mentre fino a quel momento tutto l'Illirico era soggetto alla giurisdizione patriarcale del Romano Pontefice, dopo la divisione accennata i patriarchi di Costantinopoli cominciarono ad esercitare la loro giurisdizione sull'Illirico orientale. Per impedire questa usurpazione, i romani pontefici costituirono il metropolita di Tessalonica loro V. Il primo v., di nome Ascolio (o Aconio), fu nominato probabilmente dal papa Damaso nel 383. I pontefici seguenti continuarono a costituire in Tessalonica i loro v.; dalla lettera indirizzata nel 412 da papa Innocenzo a Rufo, nuovo v., la figura e le funzioni di questo appaiono già perfettamente definite. Nel 535, dietro richiesta di Giustiniano, il vicariato di Tessalonica fu diviso in due parti: la prima rimase sottoposta all'antico v., la seconda venne assoggettata all'arcivescovo di Giustiniana Prima, al quale venivano riconosciuti gli stessi privilegi del V. SALONICCO. Frattanto sorgevano in Occidente il vicariato di Arles nelle Gallie, quelli di Siviglia e Tarragona nella Spagna, ai quali più tardi si aggiunsero quello di Metz (a. 844), di Sens (a. 876), di Salisburgo (a. 973), di Toledo (a. 1088), Lione (a. 1097), Treviri (a. 969 e a. 1137) ecc., con i quali tuttavia s'iniziano le legazioni nate (v. LEGATO).

I poteri propri dei V. pontefice, e, sebbene fossero concessi soltanto ai titolari delle sedi designate, ogni nuovo metropolita

ne doveva ottenere la conferma. Tali poteri erano amplissimi, quantunque non avessero l'identica estensione in tutti i casi, e comprendevano praticamente quasi tutte le facoltà delegabili dal Sommo Pontefice. I V. CHIESA e sulla esatta osservanza dei sacri canoni, dell'esecuzione dei quali essi erano responsabili. Di conseguenza essi dovevano essere informati sulla condotta dei sacerdoti, dei vescovi e avevano il diritto di visita delle chiese. Nessun vescovo poteva venire eletto senza che essi fossero consultati: essi infatti dovevano aver cura di assicurarsi dell'idoneità dei candidati a tale dignità. Al V. METROPOLITA, la convocazione e la presidenza dei sinodi, l'esame e la relazione dei ricorsi e degli appelli alla Sede romana, la definizione della cause maggiori, e tra queste particolarmente delle cause contro i vescovi. Il V. a. poteva anche infliggere pene. Scomparsi nel sec. XII gli antichi vicariati apostolici, o meglio, tramutatisi questi nelle legazioni nate, sorse una nuova figura di V. a., interamente diversa dalla precedente. Fino al sec. XII, la cura di una diocesi vacante era assunta dal vescovo vicino o dal metropolita. Dal sec. XIII, e specialmente dal pontificato di Bonifacio VIII, la Sede apost. cominciò ad inviare i suoi rappresentanti a reggere le diverse sedi vacanti, o anche non vacanti. In caso di sede vacante, perché la diocesi non restasse troppo a lungo senza pastore, o per prevenire controversie e turbolenze per l'elezione del vicario capitolare; in caso di sede piena, quando il vescovo, per malattia o vecchiaia, fosse divenuto incapace a reggere la diocesi, o quando fosse stato sospeso o rimosso, o finalmente per coadiuvarlo quando trascurasse di nominarsi il vicario generale, richiesto dalle necessità della diocesi. Tali rappresentanti della S. Sede inviati ad esercitare in suo nome funzioni di governo venivano designati appunto col nome di V. a. o anche di amministratori (cf. c. 42, 1, 6, in VI) o visitatori apostolici (cf. c. 4, 1, 8, in VI). L'ufficio di tali V. corrisponde infatti apostolici (v.).

Agli inizi del sec. XVII sorse una terza figura di V. a., per le diocesi impedite dall'eresia o dallo scisma. Nel 1692 il nunzio di Colonia, che esercitava il suo potere anche nei Paesi Bassi, aveva nominato per questi un V. a., privo di carattere vescovile, nella persona di Sasbout Vosmeer. Tale V. nunzio. All'inizio del sec. XVII i cattolici olandesi si rivolgevano alla S. Sede, perché il loro V. Utrecht. La richiesta fu esaudita solo in parte: Clemente VIII concesse al Vosmeer la dignità episcopale, ma ritenne opportuno, data l'opposizione degli arciduchi e il pericolo di accrescere le difficoltà da parte dei protestanti, di ritardare ancora la provvista della diocesi di Utrecht. Nel Concistoro del 9 sett. 1602 fu dato pertanto al Vosmeer il titolo di Filippi in Macedonia, in partibus infidelium. Questo titolo, nel pensiero di Clemente VIII, era provvisorio, in attesa che circostanze più favorevoli permettessero di concedere al Vosmeer quello di Utrecht. Frattanto il Vosmeer conservava la qualifica di V. a., e, per ciò che riguarda i suoi poteri, rimaneva un delegato del nunzio, il quale poteva a suo arbitrio revocarlo. Il suo successore, Filippo Rovenius, ripeteva invece i suoi poteri direttamente dalla Sede apostolica. Qualche cosa di analogo a quanto era avvenuto in Olanda, accadde poco dopo in Inghilterra. Dietro richiesta dei cattolici inglesi, che da tempo desideravano un vescovo, il 23 marzo 1623 fu nominato V. a. per tutti i cattolici d'Inghilterra William Bishop, che già l'anno innanzi, il 15 marzo 1622, era stato consacrato vescovo col titolo di Calcedonia. Bishop riceveva i suoi poteri, come F. Rovenius, dalla S. Sede ed esercitava nei territori a lui affidati tutti i poteri propri degli Ordinari per le loro diocesi. Anche il suo ufficio aveva però carattere provvisorio e la sua giurisdizione era destinata a cessare quando le vecchie sedi fossero state provviste di vescovi cattolici. Il sistema adottato per l'Olanda e l'Inghilterra fu poi esteso anche ad altre regioni. In tal modo la Sede apostolica, nei territori dove l'eresia o altre circostanze, come, p. es., l'occupazione turca, impedivano la nomina di vescovi residenziali,

provvedeva alle necessità dei fedeli per mezzo di V. elevati alla dignità episcopale, col titolo di una diocesi in partibus, in attesa che si potesse addivenire ad una provvista regolare delle sedi.

La figura del V. a. nel senso odierno, delegato apostolico (v.), una creazione della S. Congr. di Propaganda Fide. Fino all'istituzione di essi, si conosceva nella Chiesa un'unica forma di organizzazione gerarchica. Il territorio della Chiesa era suddiviso unicamente in diocesi, e a capo di ciascuna di esse stava un vescovo residenziale. Quando la fede veniva introdotta in una regione pagana, questa veniva eretta in diocesi, col proprio vescovo. La designazione dei vescovi nelle terre infedeli veniva fatta dai re che ne avevano il dominio: della Spagna, del Portogallo, della Francia. Per supplire alle negligenze di questi sovrani che trascuravano di provvedere alle diocesi, e per sottrarsi ad un controllo politico, che soprattutto in alcuni casi si rivelava fatale al progresso della fede, la S. Congr. di Propaganda Fide studiò il mezzo di provvedere alla cura pastorale delle nuove comunità, in modo che questa non dovesse dipendere da nomine devolute al potere politico. Ne risultò così una nuova figura di prelato che, senza essere vescovo residenziale, ne avesse tuttavia la dignità, il carattere e tutti i poteri.

In opposizione ai disegni di Filippo IV di Spagna, la S. Congregazione decise nel 1628 di inviare nel Giappone missionari propri e di crearvi un vescovato e un arcivescovato aventi per titolari preti secolari indigeni. A Filippo IV, che rivendicava a se stesso la nomina dei candidati alle sedi da erigersi, Propaganda fece noto il pensiero contrario del Papa, lasciando chiaramente intendere che se, per l'opposizione del Re, fosse stato necessario, le nuove sedi sarebbero state erette anche senza doti. Atteso però che il re di Spagna dominava le normali vie di accesso a quelle regioni, si sarebbe presentato difficile il viaggio per i futuri vescovi. Nella Congregazione generale del 28 maggio 1635 fu deciso di esaminare la proposta del segretario di Propaganda, mons. Ingoli, di consacrare segretamente il portoghese p. Agostino delle Piaghe O. P., facendolo nominare, dal suo generale, provinciale dell'Armenia e visitatore dei conventi del suo Ordine nelle Indie orientali, dalle quali, senza ostacolo da parte degli Spagnoli, sarebbe potuto passare in Giappone. Nella Congregazione del 24 sett. 1635, fu deciso di consacrare segretamente a Ferrara p. Agostino e di mandarlo in Giappone attraverso la Persia.

Frattanto Matteo di Castro (v.), che veniva dalle Indie appunto attraverso la Persia. Si pensò quindi di dare lo stesso Matteo di Castro come guida a p. Agostino, anzi di consacrare vescovo anche Matteo, perché potesse sostituirlo nel caso che il primo morisse durante il viaggio. Morto improvvisamente p. Agostino, la sua missione fu affidata a p. Francesco Antonio di S. Felice, provinciale dei Minori Conventuali di Transilvania. La consacrazione dei due vescovi avvenne nella cappella privata dei Certosini di S. Maria degli Angeli in Roma, il 30 nov. 1637: al p. Francesco Antonio fu assegnato il titolo arcivescovile di Mira, a Matteo di Castro quello vescovile di Crisopoli, entrambi in partibus. Matteo di Castro non aveva nascosto ai superiori della Congregazione il suo desiderio di tornare in patria, dopo aver accompagnato l'arcivescovo nel Giappone. Questo desiderio era conforme al volere di Propaganda che intendeva stabilire nelle Indie, come nel Giappone, una gerarchia indipendente dal patronato spagnolo e portoghese. Poiché nelle vicinanze di Goa c'era un piccolo Stato pagano e musulmano, il Regno d'Idalcan, ora scomparso, dove i Portoghesi e gli Spagnoli non erano ancor penetrati, Propaganda decise d'inviarvi Matteo di Castro in qualità di V. a.

Così, con il breve del 16 nov. 1637, veniva istituito il primo vicariato apost. in senso odierno. Vescovo in partibus, inviato dalla S. Sede, con poteri uguali a quelli che competono a un vescovo residenziale, ad amministrare un territorio non ancora eretto in diocesi, Matteo di Castro attua infatti le condizioni e i requisiti stabiliti dal CIC (cann. 293-94).

Nel territorio affidato alla loro opera di governo, i V. a. esercitano, a nome del Sommo Pontefice, tutti i poteri propri dei vescovi residenziali. La loro giurisdizione, essendo dal diritto stesso congiunta all'ufficio, deve dirsi ordinaria (cann. 197-98), sebbene vicaria, perché non è esercitata da chi ne è investito in nome proprio, ma in nome del Pontefice.

Anche se il superiore di una missione affidata ad un Ordine religioso viene nominato V. a., l'ufficio di questi è sempre commesso alla persona, non all'ufficio di superiore (Collectanea S. Congr. de Prop. Fide, n. 463). A norma del CIC, se il V. è insignito di dignità episcopale gode di tutti i privilegi onorifici dei vescovi titolari; se non è vescovo, di tutti i privilegi dei protonotari apostolici de numero partecipanti, nei limiti però del suo territorio e della durata dell'ufficio (can. 308). Oggi, però, tutti i V. a. sono insigniti del carattere vescovile. Il V. a. è tenuto alla visita ad limina (can. 299), a inviare ogni cinque anni alla S. Sede la relazione accurata e completa, secondo una formula che gli viene trasmessa, dello stato del suo vicariato (can. 300); è parimenti obbligato a intervenire ai concili provinciali (can. 304), ad applicare la Messa pro populo (can. 306), alla legge della residenza (can. 301 § 1), alla visita del proprio territorio (can. 301 § 2), alla formazione del clero indigeno (can. 305). Dal V. a. dipende tutta l'attività missionaria del Vicariato, e, per ciò che riguarda tale attività, anche i religiosi sono sottoposti alla sua giurisdizione e vigilanza (can. 296 § 1). Oltre alla potestà ordinaria, il V. a. ha ampie facoltà delegate, che in molti casi possono essere anche suddelegate.

BIBL.: P. Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts, I, Berlino 1869, pp. 508 sgg., 583 sgg.; II, ivi 1872, pp. 228 sgg., 591; G. Phillips, Kircherecht, II, Ratisbona 1845 p. 66 sgg.; VI, pp. 706, 718; B. Kurtscheid, Hist. jur. can., I, Roma 1941, p. 126 sgg.; K. Ruess, Die rechtliche Stellung der päpstl. Legaten bis Bonifaz VIII., Paderborn 1912; J. Metzler, Die Apostol. Vicariate des Nordens, ivi 1919; X. Paventi, Breviarium iuris missionalis, Roma 1952, passim. Dino Staffa
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“VICARIO APOSTOLICO.” Enciclopedia Cattolica, vol. XII (1954), p. 865. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/vicario-apostolico.