NUNZIO APOSTOLICO. - Secondo il con-
cetto odierno, è un arcivescovo titolare, che viene
inviato dal Pontefice come suo rappresentante, con
incarico permanente e carattere diplomatico, presso
il capo di uno Stato. Le funzioni del nunzio sono
di due ordini: quelle di rappresentanza del sommo
pontefice presso il governo civile, e quelle di rappre-
sentanza dello stesso Romano Pontefice presso le
comunità cattoliche esistenti nello Stato presso il
quale viene accreditato: la prima rappresentanza è
assolutamente essenziale alla qualifica di nunzio, ed
è per essa che questo si distingue dal delegato apo-
stolico; la seconda è comune ad entrambi (can. 267).
Come rappresentanti del papa presso i governi
civili, i nunzi godono dei diritti riconosciuti ai rap-
presentanti di uno Stato esterno, curano le relazioni
tra la Sede Apostolica e i governi presso i quali sono
accreditati; vigilano sull'osservanza dei mutui ac-
cordi sia da parte delle autorità civili come anche
da parte delle autorità ecclesiastiche locali, e co-
munque sul rispetto dovuto alle prerogative della
Chiesa e ai diritti delle comunità cattoliche, facendosi
interpreti delle loro giuste aspirazioni e delle loro
fondate lagnanze, dirigono i negoziati tra la S. Sede
e lo Stato, riferendo a quella sul corso e la conclu-
sione delle trattative; informano la stessa Sede Apo-
stolica sull'atteggiamento delle autorità politiche,
dell'opinione pubblica, dei partiti e della stampa di
fronte ai diritti della Chiesa, e fanno presenti ai
governi i desideri, le richieste o anche le rimostranze
della S. Sede, secondo le norme e le istruzioni di
questa.
Secondo il regolamento adottato al Congresso di
Vienna nel 1815, i nunzi sono equiparati agli amba-
sciatori (v. AGENTE DIPLOMATICO); generalmente il
nunzio è anche decano del corpo diplomatico.
Come rappresentanti del Pastore Supremo presso
le comunità cattoliche, i nunzi adempiono una fun-
zione APOSTOLICITÀ (v.),
con eguali poteri e funzioni; devono vigilare, per
darne relazione alla S. Sede (can. 267 § 1, n. 3),
sullo stato delle Chiese, cioè sull'osservanza della
disciplina ecclesiastica da parte del clero e dei fedeli,
sul progresso o regresso della vita cattolica nel paese,
sulle condizioni che ne favoriscono od ostacolano lo
sviluppo, sui mezzi da adottare per agevolarne l'in-
cremento o rimuoverne le difficoltà. I nunzi, tuttavia,
come i delegati apostolici, non devono e non possono
sostituirsi agli Ordinari, esercitando atti di giurisdi-
zione nell'ambito delle diocesi di questi (can. 269 § 1),
a meno che non siano muniti di speciali facoltà,
attribuite ad essi a tale scopo.