NUNZIO APOSTOLICO

NUNZIO APOSTOLICO. - Secondo il concetto odierno, è un arcivescovo titolare, che viene inviato dal Pontefice come suo rappresentante, con incarico permanente e carattere diplomatico, presso il capo di uno Stato. Le funzioni del nunzio sono di due ordini: quelle di rappresentanza del sommo pontefice presso il governo civile, e quelle di rappresentanza dello stesso Romano Pontefice presso le comunità cattoliche esistenti nello Stato presso il quale viene accreditato: la prima rappresentanza è assolutamente essenziale alla qualifica di nunzio, ed è per essa che questo si distingue dal delegato apostolico; la seconda è comune ad entrambi (can. 267). Come rappresentanti del papa presso i governi civili, i nunzi godono dei diritti riconosciuti ai rappresentanti di uno Stato esterno, curano le relazioni tra la Sede Apostolica e i governi presso i quali sono accreditati; vigilano sull'osservanza dei mutui accordi sia da parte delle autorità civili come anche da parte delle autorità ecclesiastiche locali, e comunque sul rispetto dovuto alle prerogative della Chiesa e ai diritti delle comunità cattoliche, facendosi interpreti delle loro giuste aspirazioni e delle loro fondate lagnanze, dirigono i negoziati tra la S. Sede e lo Stato, riferendo a quella sul corso e la conclusione delle trattative; informano la stessa Sede Apostolica sull'atteggiamento delle autorità politiche, dell'opinione pubblica, dei partiti e della stampa di fronte ai diritti della Chiesa, e fanno presenti ai governi i desideri, le richieste o anche le rimostranze della S. Sede, secondo le norme e le istruzioni di questa.

Secondo il regolamento adottato al Congresso di Vienna nel 1815, i nunzi sono equiparati agli ambasciatori (v. AGENTE DIPLOMATICO); generalmente il nunzio è anche decano del corpo diplomatico.

Come rappresentanti del Pastore Supremo presso le comunità cattoliche, i nunzi adempiono una funzione apostolici (v.), con eguali poteri e funzioni; devono vigilare, per darne relazione alla S. Sede (can. 267 § 1, n. 3), sullo stato delle Chiese, cioè sull'osservanza della disciplina ecclesiastica da parte del clero e dei fedeli, sul progresso o regresso della vita cattolica nel paese, sulle condizioni che ne favoriscono od ostacolano lo sviluppo, sui mezzi da adottare per agevolarne l'incremento o rimuoverne le difficoltà. I nunzi, tuttavia, come i delegati apostolici, non devono e non possono sostituirsi agli Ordinari, esercitando atti di giurisdizione nell'ambito delle diocesi di questi (can. 269 § 1), a meno che non siano muniti di speciali facoltà, attribuite ad essi a tale scopo.

BIBL.: V. NUNZIATURA APOSTOLICA. Dino Staffa
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“NUNZIO APOSTOLICO.” Enciclopedia Cattolica, vol. VIII (1952), p. 1182. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/nunzio-apostolico.